Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 4 maggio 2004
Autorizzazione alla societa' Gastec Italia S.p.a., al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dalla societa' Gastec Italia S.p.a. della somma di Euro 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza con la quale la societa' Gastec Italia S.p.a., con sede in via Treviso, 32/34, San Vendemiano (Treviso), ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformita' CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualita' della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Considerato che la societa' Gastec Italia S.p.a. soddisfa i requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la societa' Gastec Italia S.p.a., soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. La societa' Gastec Italia S.p.a. e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.
2. La societa' Gastec Italia S.p.a. e' altresi' autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:
Modulo C: conformita' al tipo;
Modulo D: garanzia di qualita' della produzione;
Modulo E: garanzia di qualita' del prodotto.
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Gastec Italia S.p.a., con sede in via Treviso, 32/34, San Vendemiano (Treviso), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' Gastec Italia S.p.a e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: Goti
 
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