Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 aprile 2004 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso), via Scandolara n. 80, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 62702 del 19 aprile 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 17 aprile 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Radicchio di Treviso, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso e che si allega al presente decreto. |
| Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2004
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»
Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata, nel settore orticolo, al radicchio Variegato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Utilizzazione Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio variegato esclusivamente prodotte, trasformate e confezionate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio variegato di Castelfranco comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati. Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco. Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Masera' di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolo', San Pietro Viminario, Trebaseleghe. Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea. Art. 4. Caratteristiche ambientali Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - genere cichorium - varieta' silvestre, che comprende il tipo variegato. Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche. Per la produzione del «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C. Per il «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. la densita' di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante per mq. Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i 6.000 kg. Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg. Art. 5. Modalita' di coltivazione La produzione del Radicchio variegato di Castelfranco inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto. Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate dal 1° giugno al 15 agosto. In caso di trapianto, questo dovra' essere effettuato dal 15 giugno al 31 agosto. Le operazioni di raccolta del Radicchio variegato di Castelfranco si effettuano a partire dal 1° ottobre. Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3. I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico. Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte. Fase di forzatura-imbianchimento. La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio variegato di Castelfranco. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo. La forzatura del Radicchio variegato di Castelfranco avviene: a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua idonea alla lavorazione di produzioni ortofrutticole, fino alla prossimita' del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6; oppure b) in ambienti riscaldati in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidita' dell'apparato radicale, riducendo l'intensita' della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo. Fase di toilettatura. Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportano le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al cespo. L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato. Art. 6. Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate: a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte, un secondo giro di foglie un po' piu' sollevato, un terzo giro ancora piu' inclinato e cosi' via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il piu' possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante; b) colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo; c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato; d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm. Il profilo merceologico del Radicchio variegato di Castelfranco e' cosi' definito: perfetto grado di maturazione; colorazione bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo; foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato; buona consistenza del cespo; pezzatura medio-grande; uniformita' nel calibro dei cespi; toilettatura precisa, raffinata, priva di sbavature; fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 4 cm. Art. 7. Rintracciabilita' e controllo Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» vengono attivati presso l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92, per ciascuna campagna produttiva, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P. Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate. La richiesta di iscrizione dovra' essere presentata all'organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalita' previste nel piano di controllo. I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata. L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validita' annuale ed e' rinnovabile. Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92. Art. 8. Denuncia di produzione L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale. Il conduttore denuncia all'organismo indicato all'articolo precedente le quantita' di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva. Il conduttore provvedera' contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento. Art. 9. Designazione e presentazione Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» deve essere confezionato: a) in contenitori idonei di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto; b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 x 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto; c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purche' non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto. Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo. Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori devono essere altresi' riportati gli elementi atti ad individuare: nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore; peso netto all'origine, nonche' eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto. Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovra' essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati. Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa. Tipo di carattere: Rockwell condensed. Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%. Il logo, inoltre, potra' essere inserito - a cura del soggetto preposto - anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» dovra' avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.
----> Vedere logo a pag. 44 della G.U. <---- |
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