Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2004
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marone Trentino» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dalla Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n. 11, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marone Trentino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61786 del 10 marzo 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati. all'utilizzazione della denominazione «Marone Trentino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marone Trentino», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marone Trentino».
 
Art. 2.
La denominazione «Marone Trentino» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61786 del 10 marzo 2004 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marone Trentino», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «MARONE TRENTINO»
Art. 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta (DOP) «Marone Trentino» e' riservata ai frutti freschi e secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. La specie e le cultivar.
La DOP «Marone Trentino» e' attribuita ai frutti prodotti da castagni appartenenti alla specie Castanea sativa M., varietas macrocarpa, riconducibili alla varieta' Marone Trentino, selezionatasi sotto l'influenza e nel contesto pedoclimatico dell'ambiente trentino. La varieta' Marone Trentino viene propagata da molti secoli per via agamica ed e' correntemente indicata a livello locale con il nome dei paesi e delle localita' di coltivazione, quale il Marrone di Spera, di Storo, di Segonzano, di Pergine, di Drena, di Tenno (detto anche di Pranzo), di Brentonico (detto anche Castione), di Arco, di Darzo, di Besagno (detto anche Maron del Bona e Marrone precoce), di Sardagna, di Roncegno, di Praso-Daone, di Grumes, di Torcegno, di Telve, di Samone, di Lona, di Civezzano, di Centa S. Nicolo', di Lodrone e la Castagna Tiona (detta anche Tionata).
2.2. Caratteristiche del prodotto.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti, freschi e secchi, devono avere le seguenti caratteristiche:
2.2.1 Prodotto fresco: per prodotto fresco si intende quello senza alcun trattamento, o il prodotto curato in acqua fredda per non piu' di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o il prodotto trattato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di alcun additivo di sintesi.
Il seme dovra' presentarsi con polpa colore bianco tendente leggermente al giallo, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.
I frutti dovranno essere di forma ovoidale ed essere interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili e privi di odori estranei, con:
colore del pericarpo marrone;
raggiatura stellare grande;
costolature evidenti;
cicatrice ilare tendenzialmente rettangolare;
distacco dell'episperma (pellicola) facile;
numero di frutti per riccio non superiore a 3;
pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 95;
frutti settati: massimo 20%.
2.2.2 Allo stato secco in guscio:
dovranno essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore a 95 frutti/kg, che all'esame visivo risultino immuni da evidenti attacchi parassitari;
i marroni secchi sgusciati dovranno presentarsi interi, sani, di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.);
il tenore di umidita' del frutto trasformato intero non dovra' superare il 15%.
Art. 3.
Zona di produzione e di condizionamento
3.1. La zona di produzione di condizionamento e confezionamento della D.O.P. «Marone Trentino» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni amministrativi della provincia autonoma di Trento: Ala, Albiano, Arco, Baselga di Pine', Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Condino, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolo', Cimego, Cimone, Civezzano, Concei, Condino, Daone, Dare', Drena, Dro, Faedo, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Isera, Lardaro, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Lona Lases, Massimeno, Mezzolombardo, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Novaledo, Palu' del Fersina, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Praso, Preore, Prezzo, Riva del Garda, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzo Chienis, Samone, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Scurelle, Segonzano, Sover, Spera, Spiazzo, Storo, Strembo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Torcegno, Trento, Valda, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Vigo Rendena, Villa Lagarina, Villa Rendena, Zuclo.
3.2. La delimitazione geografica e' riportata sulla cartografia allegata al presente disciplinare.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
4.1 Riferimenti storici.
La lunga tradizione castanicola di questo territorio si fa risalire a tempi molto antichi come dimostrato anche dalla toponomastica di derivazione latina (Castagne', Castione - dal latino castanetum), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (v. Editto di Rotari dell'anno 643 d.C.) e dagli studi effettuati sul frutto fin dagli anni 1000 per le sue virtu' terapeutiche (Santa Hildegrat von Bingen 1098-1179).
All'inizio del XVI secolo i contadini si opposero a piu' riprese all'apertura di nuove miniere che avrebbero richiesto l'abbattimento di numerosi castagni (Carl Ausserer - Persen - Pergine - «Castello e giurisdizione» - «Buchdruckerei Carl Gerold's Wien - 1915-1916» - Associazione amici della storia Pergine - 1995).
I documenti storici dell'eta' moderna testimoniano la rilevanza della coltura del castagno per l'economia rurale («Estimatione delli masi del monte di Castagne» del 1581 - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana; «Partizione delle castagnare» del 1710 - Archivio storico del comune di Drena) ed il commercio delle castagne e' documentato nel 1674 («Commercio delle castagne» Mariani - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana) e nel 1852 («Manoscritti delle castagne» Perini - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana).
4.2 Riferimenti culturali ed etnografici.
Attorno alla coltivazione del «MARONE TRENTINO» si e' stratificato un retroterra culturale, fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti lungo i secoli dai castanicoltori, che ancora si tramandano e che e' possibile sperimentare visitando le zone di coltivazione. La denominazione «marone», anziche' «marrone», mantenuta nel lessico dialettale e' testimonianza di un prodotto inserito nella cultura e nelle usanze trentine, come confermato dalle numerose feste e sagre dedicate specificatamente al prodotto (mostra mercato dei maroni di Drena, festa del marone di Castione, celebrata anche con sigillo postale, festa della castagna di Roncegno, festa della castagna di Albiano, festa della castagna di Centa San Nicolo), che ricorrono da numerosi anni nelle varie localita' di produzione a conferma della lunga tradizione che lega la gente trentina a questo frutto. Proprio da tali usanze e' sorta l'abitudine di collegare il «marone» al nome della singola localita' (Marrone di Drena, di Brentonico, di Castione, di Roncegno, ecc.), anche se si tratta di ecotipi riconducibili integralmente al «Marone Trentino».
4.3 Riferimenti sociali ed economici.
La castanicoltura ha un significativo peso economico e completa l'offerta della gastronomia alpina con riflessi sinergici e complementari nell'economia delle vallate trentine.
4.4 Elenco.
E' prevista, presso l'organismo di controllo, l'istituzione di un elenco dei produttori nel quale siano iscritti i castanicoltori che chiedono di fregiarsi della denominazione di origine protetta «Marone Trentino» e del relativo logo registrato. Copia di tale elenco e' depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.
Nell'elenco dovranno essere indicati:
gli estremi catastali degli appezzamenti interessati;
la loro ubicazione;
le superfici dei castagneti;
l'eta', il numero delle piante, e lo stato fitosanitario dell'impianto;
elenco dei condizionatori;
elenco dei confezionatori.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1 Sistemi di conduzione degli impianti.
I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. «Marone Trentino» sono riconducibili alle tecniche di produzione arcaiche, consolidate dalla tradizione e nel rispetto degli usi leali e costanti, assecondando le prerogative del quadrinomio costituito da castagno, suolo, clima e uomo. La castanicoltura puo' essere condotta seguendo sia i criteri della produzione integrata, sia quelli dell'agricoltura biologica. Nei castagneti non sono in ogni caso ammesse tecniche agronomiche di forzatura.
5.2 Propagazione.
La propagazione viene fatta per via agamica e/o da piantine nate da seme e successivamente innestate; e' pertanto ammesso l'innesto delle ceppaie.
5.3 Localizzazione.
I castagneti devono essere localizzati nell'orizzonte vegetazionale submontano del piano basale trentino, dove e' allocata la fascia del castanetum, a quote comprese fra i 200 e 1.000 m s.l.m.
5.4 Densita' di impianto.
La densita' di impianto, nella fase di maturita' del castagneto, non deve superare le 100 piante per ettaro.
5.5 Impollinazione.
L'impollinazione e' garantita da ecotipi selvatici, sempre locali di castagno europeo (Castanea sativa M.). Sono escluse le varieta' di castagno americano (Castanea dentata), cinese (Castanea mollissima, Castanea seguinii, Castanea henry e Castanea davidii), giapponese (Castanea crenata) e gli ibridi interspecifici.
5.6 Fertilizzazione.
La letamazione deve essere preferita agli altri interventi fertilizzanti. E' comunque vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi.
5.7 Potatura.
La potatura di risanamento e di controllo dell'habitus vegetativo devono salvaguardare lo stato fitosanitario dei castagni e prevenire la diffusione di fitopatie di natura microrganica.
5.8 Gestione del suolo.
Le fasce di suolo tra le file dei castagni devono essere inerbite e mantenute pulite mediante lo sfalcio periodico e/o il decespugliamento meccanico. E' escluso il diserbo con prodotti di sintesi.
5.9 Irrigazione.
E' ammessa l'irrigazione.
5.10 Difesa fitosanitaria.
Le strategie di difesa ammesse sono quelle previste dalla produzione integrata e dall'agricoltuta biologica.
5.11 Raccolta del prodotto.
La raccolta della D.O.P. «Marone Trentino», seguendo la naturale deiscenza del frutto, potra' essere effettuata, nei mesi di ottobre e novembre, a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrita' sia della pianta che dei frutti.
5.12 Condizionamento del prodotto.
Le tecniche di condizionamento della D.O.P. «Marone Trentino» sono cinque: ricciaia, bagno d'acqua, atmosfera controllata e/o modificata, refrigerazione, essiccazione, che possono essere adottate singolarmente oppure in combinazione fra loro.
Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilita' e il controllo del prodotto.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
6.1 Contesto ecologico e fitosociologico.
Dal punto di vista ecologico e fitosociologico il castagno europeo si inserisce in prevalenza nell'orizzonte vegetazionale submontano (400-1000 m s.l.m.) del piano basale trentino, ma colonizza a volte anche l'orizzonte montano inferiore (1.000-1.500 m s.l.m.) del piano montano trentino.
6.2 Contesto geopedologico.
Una prima approssimazione, porta a ritenere che i suoli dei castagneti trentini siano riconducibili, all'ordine degli Inceptisuoli ed al sottordine degli Ochrepts, prevalentemente inquadrabili fra gli Eutrochrept, franchi e franco-sabbiosi, su un substrato di volta in volta prevalentemente scistoso, filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. Si rilevano anche gli elementi che riconducono all'ordine dei Mollisuoli, sottordine Rendolls, di tessitura franco-argillosa, di matrice geologica di volta in volta prevalentemente scistoso, filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. I castagneti insistono anche sui giovani Entisuoli dei conoidi di deiezione, quasi mai su quelli del fondovalle.
6.3 Caratteristiche climatiche.
Il dato climatico che riveste maggiore importanza e' costituito da una somma termica annuale non inferiore ai 1700 gradi, computando le temperature giornaliere per l'entita' che supera i 5 °C. Tale fattore condiziona la fioritura e la maturazione del frutto, protratte entrambe in la' nella stagione. L'andamento pluviometrico caratteristico delle aree della D.O.P. «Marone Trentino» registra livelli di piovosita' che oscillano tra i 600 ed i 1.200 mm annui. Le escursioni termiche autunnali si collocano oltre i 15 °C, oscillando tra i 5 ed i 23 °C, in presenza di un tenore in umidita' relativa dell'80%.
Tali caratteristiche, pur risultando notevolmente diversificate fra le varie zone, determinano, comunque, condizioni particolarmente favorevoli alla fruttificazione del castagno in un'ampia fascia sul livello del mare. Infatti nelle zone di Mori, Torbole e Mezzolombardo il castagno scende occasionalmente anche fino alla quota di 200 m s.l.m. mentre nel basso Trentino, dal clima piu' oceanico, si spinge oltre i 900 m s.l.m., per arrivare ai 1.000 m s.l.m. in Valsugana. L'influsso delle correnti d'aria calda, inoltre, nel Trentino ha favorito l'insediamento a quote piuttosto elevate, spesso oltre gli 800 m s.l.m., anche in valli dove e' piu' marcato l'influsso continentale, come le valli dell'Avisio.
Art. 7.
Organismo di controllo
7.1 Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un'autorita' pubblica designata o da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 8.
Confezione ed etichettatura
8.1 La D.O.P. «Marone Trentino» deve essere commercializzata allo stato fresco in imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale naturale (legno, fibre naturali) o sintetico ed in sacchetti di juta.
8.2 Sulle confezioni destinate alla vendita dovra' apparire, in caratteri di dimensione superiore agli altri, la dicitura D.O.P. «Marone Trentino», oltre agli estremi atti ad individuare:
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
annata di produzione dei marroni contenuti;
peso lordo all'origine.
8.3 Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
Art. 9.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sui corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10.
Logo
Tutte le confezioni di D.O.P. «Marone Trentino», oltre alla dicitura di cui al precedente art. 8, comma 8.2, dovranno essere contrassegnate con un lago di forma circolare, del diametro di mm 15, o mm 25, o mm 35, rappresentante una maestosa pianta di castagna su un fondo verde prato (Pantone HKS 380) contornato dal profilo geografico della provincia autonoma di Trento in colore marron castano (Pantone HKS 1685) e recante al centro, inanellati l'uno nell'altro, i profili di due marroni con contorno castano (Pantone HKS 1685) e campitura bianca.
La scritta «D.O.P. Marone Trentino», di colore marrone castano (Pantone HKS 1685), in lettere maiuscole e in carattere Times Roman e alte mm 3 per il logo del diametro di 35 mm e proporzionalmente ridotte per le altre misure, sara' inserita in una fascia araldica all'interno del cerchio con perimetro di colore arancia (Pantone orange 021), come illustrato nell'allegato del presente disciplinare.
Il logo vuole soprattutto sintetizzare con tratto grafico e colori una produzione con valenza ecologico ambientale, le cui finalita' vertano alla tutela del territorio e delle sue peculiarita' paesaggistiche ed alla promozione delle tipicita' locali, oltreche' alla pur significativa produzione bromatologica.

----> Vedere logo a pag. 48 della G.U. <----
 
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