IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8 riconosce agli enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei ed internazionali; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra l'altro, inserisce esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168; Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale e' stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il regolamento dell'INRM, al fine di consentire l'avvio concreto del nuovo ente; Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art. 6-bis ha dichiarato decaduti gli organi ordinari dell'Istituto, in vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR; Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo del decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli organi dell'INRM; e' stato nominato il commissario straordinario; e' stato affidato a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre una proposta di riordino dell'Istituto ed e' stata riconfermata, fino a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR; Vista la deliberazione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario ha formulato alle amministrazioni interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno schema di nuovo regolamento; Vista la deliberazione n. 146 del 17 marzo 2004 di approvazione e adozione del nuovo regolamento e di trasformazione dell'INRM in IMONT, nonche' la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2004; Tenuto conto di un mero errore materiale rilevato nell'art. 4 del citato regolamento; Delibera: L'art. 4, comma 1 del regolamento generale dell'IMONT, di cui alla precedente deliberazione n. 146 e' cosi' integrato: 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni; puo' altresi' partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri previa autorizzazione delle autorita' amministrative di cui all'art. 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle autorita' amministrative di cui all'art. 1, comma 2, l'autorizzazione si intende concessa. L'IMONT puo' inoltre partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
Roma, 20 aprile 2004
Il commissario straordinario: Morandi |