Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 marzo 2004
Non inclusione della sostanza attiva metidation nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi di alcuni prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il metidation, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2 della citata decisione che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 31 marzo 2004;
Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, con il quale sono stati revocati i prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosamtari a base di metidation per il controllo di infestanti su olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali);
Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati;
Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati A e B al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;
Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato C del presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva metidation non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.
2 La decorrenza del 1° aprile 2004, cosi' come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento scorte, di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, si applica anche ai prodotti fitosanitari elencati nell'allegato B al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ne ha disposto il ritiro dal mercato in quanto le imprese titolari non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.
 
Art. 3.
1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation riportati nell'allegato C al presente decreto, limitatamente al solo impiego su olivo (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.
 
Art. 4.
1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati A, B e C, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, e' consentita fino al 30 giugno 2004.
2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation, confezionati con etichette precedentemente autorizzate, e' consentita fino al 31 dicembre 2004.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation riportati in allegato C al presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2007.
 
Art. 5.
1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato A

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 1° APRILE 2004

Prodotto fitosanitario n. reg. Data reg. Impresa
- - - - Vilcarcid 8664 31/01/95 Agricoltura Italia
S.r.l. Meticide 6643 18/03/86 Pavoni & C. S.p.a.
 
Allegato B

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO STATE
REVOCATE PER EFFETTO DEL DD 31 GENNAIO 2003

Prodotto fitosanitario n. reg. Data reg. Impresa
- - - - Bacid 5290 30/03/83 Agrosol S.r.l. Microcide PB 3727 19/06/80 Chemia S.p.a.

Badicagro 9434 2/12/97 Cheminova Agro
Italia S.r.l. Supration N 7088 26/05/87 Isagro Italia S.r.l. Metidation Isagro 4554 18/11/81 Isagro Italia S.r.l. Metion L 7254 26/11/87 Makhteshim Agan
Italia S.r.l. Siacide 15 L 7437 9/03/88 Siapa S.r.l. Supracid 20 2426 7/09/77 Syngenta Crop
Protection S.p.a. Datiocid PB 6280 14/03/85 Terranalisi S.r.l. Fexoven 6907 3/12/86 Uniroyal Chemical
Technology B.V.
 
Allegato C

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU OLIVO (USI
ESSENZIALI)
Prodotto Usi essenziali fitosanitario N. reg. Data reg. Impresa autorizzati
- - - - - Microcide CE 3728 19/06/80 Chemia S.p.a. olivo Dathimethion 19 9035 23/12/96 Chimiberg S.r.l. olivo Supracaffaro L.E. 6176 31/01/85 Isagro Italia S.r.l. olivo Supration - L 7582 25/10/88 Makhteshim Chemical olivo
Works LTD Supration - PB 5114 29/11/82 Makhteshim Agan olivo
Italia S.r.l. Suprathion 40 11069 9/11/01 Makhteshim Chemical olivo
Works LTD Brution Gold 10133 2/09/99 Makhteshim Chemical olivo
Works LTD Minacid E 2990 8/01/79 Scam S.r.l. olivo Minacid double 7246 26/11/87 Scam S.r.l. olivo Siacide 19 L 7571 25/10/88 Siapa S.r.l. olivo Siacide 20 PB 7787 22/05/89 Siapa S.r.l. olivo Pikke 4578 28/12/81 Sariaf S.p.a. olivo Supracid 20 E 2644 7/09/77 Syngenta Crop olivo
Protection S.p.a. Datiocid L 6311 3/04/85 Terranalisi olivo

----> Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 37 della G.U. <----
 
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