Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Organizzazione
Art. 1. Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n.
30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro), e' il seguente:
«Art. 8 (Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro). - 1. Allo scopo di definire un sistema organico
e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di
previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la definizione
di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa,
ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla
prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina
degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del
trattamento economico e normativo minimo e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, anche valorizzando l'attivita' di consulenza
degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la
funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e
diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi e possibilita' di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la
soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla
promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo altresi' conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di
tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e
del coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generate di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al
comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.».
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 30 del
2003, si veda nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), e' il seguente:
«Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il
Ministro dell'interno e' responsabile della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in
materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri
previste dalle leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n.
78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' il
seguente:
«Art. 10 (Funzioni di coordinamento e direzione del
Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno,
quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, esercita
le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'art.
1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il
dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto
previsto dall'art. 6, primo comma, della medesima legge.».



 
Art. 2. Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle
attivita' ispettive

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 3.
Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza

1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 78, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' riportato nelle note
all'art. 4.



 
Art. 4.
Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu' dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati "CLES", di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 78 della citata legge n. 448 del
1998, e' il seguente:
"Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato,
che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita'
degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono
tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in
loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale
tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita' previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
siano state istituite le predette commissioni, provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro
trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.".
- Il testo dell'art. 79 della citata legge n. 448 del
1998, e' il seguente:
"Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione
del lavoro non regolare e sommerso). - 1. Al fine di
intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del
lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS,
l'INAIL e le aziende unita' sanitarie locali coordinano le
loro attivita' in materia ispettiva e di controllo degli
adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la
predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche
iniziative formative comuni del personale addetto ai
predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative
integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede
nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni
regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede
locale, si espletano, in particolare, nelle aree
territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il
fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base
delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal
Comitato di cui all'art. 78, comma 1, nonche' delle
attivita' espletate dalle commissioni regionali e
provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le
attivita' predette si raccordano, ai fini della sicurezza e
dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle
Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del
lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e'
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di
aggiornamento del personale da assegnare al predetto
servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli
apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'
ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il
restante 50 per cento della quota predetta e' destinato
all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al
personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.".
- Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210
(Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2002, n. 225.



 
Art. 5.
Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 78, comma 4, della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nota all'art. 4.



 
Art. 6.
Personale ispettivo

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
 
Art. 7.
Vigilanza
1. Il personale ispettivo ha compiti di:

a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 8.
Prevenzione e promozione

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle novita' legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.



Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 75 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), costituisce il
Titolo VIII (Procedure di certificazione) del decreto
legislativo stesso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
159/L del 9 ottobre 2003.



 
Art. 9.
Diritto di interpello

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.
 
Art. 10.
Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva

1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalita' di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto
dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita
la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema
e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e'
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e
privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici
nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni
che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard
nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.".
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 17 (Monitoraggio statistico e valutazione delle
politiche del lavoro). - 1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attivita' poste in essere da questi nei confronti
degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le
relative indagini statistiche sono effettuate in forma
anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione
applicativa delle basi informative in questione, nonche' di
quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di
contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto
delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di
ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici
di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del
presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000,
come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di
tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della
borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto
conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi
dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo
delle indicazioni di una Commissione di esperti in
politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio
e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata
con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del
presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di
cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed
approvazione della Conferenza unificata, costituiranno
linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il
contenuto del rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione
da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate,
nonche' agli enti di cui all'art. 6. La mancata risposta al
questionario di cui al comma precedente e valutata ai fini
del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e
tenuto conto delle linee guida definite con le modalita' di
cui al comma 4 nonche' della formulazione di specifici
quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi
formulati annualmente dalla Conferenza unificata o
derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col
supporto dell'ISFOL, predispone un rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di
cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo
stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori
responsabili della conduzione, del disegno o del
coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di
valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro,
nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche
nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di
apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e'
composta da rappresentanti ed esperti designati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce
almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva
indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida
per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del
cui soddisfacimento il rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli
studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni
contenute nel rapporto annuale di cui al comma precedente,
la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla
approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria relazione che, sempre sulla base
degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le
realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi'
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale
dei lavoratori.".



 
Art. 11.
Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da' seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della attivita' di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo
del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volonta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».



 
Art. 12.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutivita' della diffida.



Nota all'art. 12:
- Per il testo del citato art. 2113, commi primo,
secondo e terzo del codice civile si veda nota all'art. 11.



 
Art. 13.
Diffida

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689
del 1981 si veda nota all'art. 11.



 
Art. 14.
Disposizioni del personale ispettivo

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' am-messo ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione.
 
Art. 15.
Prescrizione obbligatoria

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.



Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro), e' il seguente:
«Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.».
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da'
immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda
necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto
comunicazione della notizia di reato dal pubblico
ministero.».
«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo di
vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di
dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli
atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del
codice di procedura penale.».
«Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.».
«Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1.
Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in
tema di diffida e di disposizione.».



 
Art. 16.
Ricorso alla direzione regionale del lavoro

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.



Nota all'art. 16:
- Il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n.
689 del 1981, e' il seguente:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
«Art. 22 (Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono
proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.
22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.».



 
Art. 17.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689
del 1981, si veda nota all'art. 11.
- Per il testo degli articoli 18 e 22 della citata
legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 16.



 
Art. 18.
Risorse umane, finanziare e strumentali

1. L'idoneita' allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente.
 
Art. 19.
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
 
Art. 20.
Invarianza degli oneri e disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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