Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2004
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 agosto 2003, protocollo n. 64205;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata con decreto 12 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: Abate
 
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