Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 aprile 2004 |
Non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere il piu' breve possibile; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva simazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dall'11 settembre 2004. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina e' consentita fino al 10 settembre 2005. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 14 aprile 2004
Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA SIMAZINA
----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <---- |
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