Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 aprile 2004
Riconoscimento alla sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian, nata il 6 marzo 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 20 settembre 1989, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e 1'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Belgrano» di Buenos Aires in data 13 dicembre 1988 e rilasciata il 17 maggio 1989;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Argentina, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003 in cui e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A senza l'applicazione di misure compensative;
Preso atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di psicologo ai fini dell'esercizio della attivita' della psicoterapia - che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha espresso parere negativo in quanto non sono documentati ne' il percorso formativo ne' l'esperienza professionale;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003;
Preso atto che la richiedente in data 15 gennaio 2004 ha comunicato a questa amministrazione di rinunciare alla istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'esercizio della attivita' della psicoterapia, per cui la relativa procedura non puo' essere utilmente proseguita;
Ritenuto che la sig.ra Rappoport abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trento in data 27 dicembre 2002 con validita' fino al 16 novembre 2004 per motivi familiari;
Decreta:
Il riconoscere alla sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian, nata il 6 marzo 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, del titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Il non luogo a procedere sull'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'esercizio della attivita' della psicoterapia per sopravvenuta rinuncia dell'istante.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: Mele
 
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