IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Godard Stephane Marie Pierre, nato il 4 settembre 1972 a Boulogne-Billancourt (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplome d'Ingenieur des Arts et Manufactures» conseguito in Francia presso l'«Ecole Centrale Paris» nella sessione 1997 e rilasciato dal «Ministere Charge' des Enseignements Superieurs» il 30 novembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il sig. Godard ha maturato un'ampia esperienza professionale, come attestato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Preso atto - per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri - che la Conferenza di servizi su indicata, non avendo il richiedente documentato esperienza professionale ne' formazione come configurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 per il settore industriale, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Godard non sia assimilabile a quella degli iscritti al settore industriale dell'albo degli ingegneri, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative; Decreta: Di riconoscere al sig. Godard Stephane Marie Pierre, nato il 4 settembre 1972 a Boulogne-Billancourt (Francia), cittadino francese, il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. Di rigettare l'istanza di iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale.
Roma, 30 aprile 2004
Il direttore generale: Mele |