Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 aprile 2004 |
Riconoscimento alla sig.ra Martini Ivana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenziata philosophie» presso l'«Universita' de Fribourg Suisse» in data 18 luglio 1997; Considerato che la richiedente e' autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 25 luglio 2001, come attestato dall'ufficio di sanita' della Repubblica e Cantone del Ticino nella nota datata 17 luglio 2003; Considerato che la sig.ra Martini risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi ed alla Associazione ticinese degli psicologi e degli psicoterapeuti (ATPP); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno presso una azienda sanitaria locale; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) psicologia dinamica; b) teoria e tecnica dei test; c) psicologia di comunita'.
Roma, 30 aprile 2004
Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. |
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