IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Ceotto Maria Daniela, nata il 21 gennaio 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 26 giugno 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de psicologos de la provincia de Buenos Aires - Distrito X», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attivita' di psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Mar del Plata» (Argentina) in data 28 dicembre 1995 e rilasciato il 1° marzo 1996; Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la sig.ra Ceotto abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia, che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la sig.ra Ceotto possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 gennaio 2002 dalla questura di Bolzano a tempo indeterminato; Decreta: Alla sig.ra Ceotto Maria Daniela, nata il 21 gennaio 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione di psicologo. L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
Roma, 30 aprile 2004
Il direttore generale: Mele |