IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, «Regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2002, recante l'adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Rilevata l'opportunita' di rappresentare, sulla cravatta della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della Protezione civile, l'emblema adottato dall'ente; Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile; Decreta: Art. 1. 1. La cravatta a corredo della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della Protezione civile e' formata da un fiocco in seta tricolore a due code, ciascuna lunga 70 cm e larga 10 cm, ornate all'estremita' inferiore da una frangia di granoni di canottiglia dorata. Su una coda e' ricamata la scritta in lettere maiuscole romane d'oro «DIPARTIMENTO DELLA», sull'altra la scritta in lettere maiuscole romane d'oro «PROTEZIONE CIVILE». Al centro della porzione inferiore di ciascuna coda e' ricamato l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile, sottopannato d'oro. 2. L'uso della cravatta segue le norme prescritte per l'uso delle bandiere d'Istituto. 3. E' vietata l'utilizzazione della cravatta da parte di organismi diversi dal Dipartimento della Protezione civile e fuori dei casi previsti dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121. 4. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2004 Il Presidente: Berlusconi |