Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2004
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003-2004 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Decreta:
Art. 1.
Validita' e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime.
 
Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio:
1) la prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore);
2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;
per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica;
3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse;
4) la quarta prova scritta, in lingua francese (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta del candidato tra:
- «Etude d'un texte argumentatif», vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano.
- «Etude d'un texte litteraire», vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
b) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
- «Composition française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria;
5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.
Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.
 
Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
 
Art. 6.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa' rinvio alle disposizioni previste dal decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali.
Roma, 9 febbraio 2004
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 309
 
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