Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 9 febbraio 2004 |
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003-2004 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Decreta: Art. 1. Validita' e corrispondenza del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica. |
| Art. 2. Commissioni giudicatrici Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami. |
| Art. 3. Ammissione agli esami I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime. |
| Art. 4. Prove di esame L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio: 1) la prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore); 2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41: per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato; per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco; per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica; 3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse; 4) la quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola e la storia, veicolata in spagnolo. Letteratura spagnola (durata 2 ore): il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti: a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico; b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati. Storia (durata 2 ore): il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti: a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico; b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico; c) tema su un argomento storico. 5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno. |
| Art. 5. Valutazione La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove. |
| Art. 6. R i n v i o Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni previste dal decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali. Roma, 9 febbraio 2004 Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 308 |
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