Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 9 febbraio 2004 |
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo Classico Europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare riferimento alle tipologie di verifica; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilita' a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003/2004 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; Ritenuta la necessita' di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto; Decreta: Art. 1. Prove di esame L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio. 1) La prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41. 2) La seconda prova scritta riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche». Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario. 3) La terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000. 4) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98. 5) I candidati delle sezioni di liceo Classico Europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato: a) una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento: «Etude d'un texte argumentatif», vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti: - questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano; - proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano. «Etude d'un texte litteraire», vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti: - 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano; - 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano. «Composition française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria. b) il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso. A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi. |
| Art. 2. Commissioni giudicatrici Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami. |
| Art. 3. Ammissione agli esami I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo, attesa la peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime. |
| Art. 4. R i n v i o Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali. Roma, 9 febbraio 2004 Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 307 |
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