Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 aprile 2004 |
Riconoscimento al sig. Maas Andreas Christophorus di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Maas Andreas Christophorus, nato a Overschie (Olanda) il 2 novembre 1937, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale conseguito in Germania di klinischer psychologe - rilasciato dalla «Berufsverband Deutscher Psychologen - Sektion Klinische Psychologie» in data 28 ottobre 1977 - ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Rilevato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di doktor der philosophie conseguito presso 1'«Universitat Salzburg» in data 4 aprile 1974; Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia e della psicoterapia dal 1974 al 1999 presso la «Herz-Kreislauf-Klinik Waldkirch» di Waldkirch (Germania), e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b); Considerato che il sig. Maas ha conseguito l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia rilasciata dalla citta' di Waldkirch in data 5 febbraio 1985; Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e 10 gennaio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Maas Andreas Christophorus, nato a Overschie (Olanda) il 2 novembre 1937, cittadino olandese sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia. Roma, 20 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |
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