Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 119
Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonche' a tutela della posizione dei creditori;
Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Programmi per le imprese del gruppo

1. All'articolo 3 del decreto-legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.".
 
Art. 2
Programma di ristrutturazione

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo" sono inserite le
seguenti: ", considerando specificamente, anche ai fini di cui
all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone
fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite
dall'impresa in amministrazione straordinaria"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato,
senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o
internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal
giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore
insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di
prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante
collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo
modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59
del decreto legislativo n. 270."; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario
straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della
mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il
programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una
durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.".
 
Art. 3
Concordato

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione
giuridica ed interessi economici omogenei;"; b) al comma 1, lettera c), le parole: "in termini di scadenza, tasso
d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali"
sono sostituite dalle seguenti: "o giuridica, anche mediante
accollo, fusione o altra operazione societaria" e le parole: "o ad
alcune categorie di essi" sono sostituite dalle seguenti: "o a
societa' da questi partecipate"; c) al comma 1 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita' delle
imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno
costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi
partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite
all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6,
promosse dal commissario straordinario fino alla data di
pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato."; d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta
l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche
prima della presentazione, il commissario straordinario puo'
chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle
operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano
concrete possibilita' di proporre il concordato."; e) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale
autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur
all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle
condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la proposta
di concordato si riferisce."; f) il comma 3 e' soppresso; g) al comma 4 le parole: "definizione della procedura di
amministrazione straordinaria tramite" sono soppresse; h) al comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve
essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in
ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il
provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il
quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro
interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale
documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni
sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative
cause di prelazione."; i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la
collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi
dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi,
con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione.
Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di
quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del
tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato.
Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori,
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o piu'
quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra
modalita', anche telematica, determinata dal giudice delegato, e
comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli
elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore
insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse
modalita', il provvedimento di cui al presente comma. I creditori
esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono
fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo
la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono
determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia
e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti
dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata
secondo le modalita' di cui al presente comma."; l) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6,
il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro
cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati
a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa
nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione
dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6."; m) al comma 8, primo periodo, le parole: "della maggioranza del
valore assoluto dei crediti ammessi" sono sostituite dalle
seguenti: "dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto"; nel secondo periodo le parole: "della
maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale
rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe
medesima" sono sostituite dalle seguenti: "dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella
classe medesima"; nel quarto periodo, le parole: "si ritengono
consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono
favorevoli all'approvazione del concordato"; il quinto, sesto e
settimo periodo sono soppressi; n) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il tribunale
approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo
del comma 8, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso
di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi
ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
altre alternative concretamente praticabili."; o) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. La sentenza che approva o respinge il concordato e'
pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo
estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso,
internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le
modalita' ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La
sentenza e' provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei
confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa
anteriore all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria; determina altresi', in caso di concordato con
assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui
si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle
societa'. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato
per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di
impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed
il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle
attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata
dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario
straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello,
entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione
della stessa secondo le modalita' sopra indicate. L'impugnazione
della sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva. La
compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori."; p) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il
concordato, il commissario straordinario puo' presentare al
Ministro delle attivita' produttive un programma di cessione dei
complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione e'
autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere,
in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto
legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni,
decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione.
Se il programma di cessione non e' tempestivamente presentato al
Ministro, ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della procedura
di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni
caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi
della procedura.".
 
Art. 4
Accertamento del passivo

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 e' sostituito dal seguente: "Art. 4-ter (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerita' e speditezza, e' disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270. 2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.".
 
Art. 4-bis (1)
(( Effetti del decreto di ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria ))


(( 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario". ))
 
Art. 4-ter (1)
(( Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347 ))

(( 1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Il Ministro delle attivita' produttive"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle attivita'
produttive"; b) al comma 2, le parole: "al Ministro delle attivita' produttive"
sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero delle attivita'
produttive". ))
 
Art. 4-quater (1)
(( Disposizioni in materia di azioni revocatorie ))

(( 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "dall'articolo 49" sono sostituite dalle
seguenti: "dagli articoli 49 e 91" e le parole: "anche dopo
l'autorizzazione alla esecuzione del programma di
ristrutturazione, purche' funzionali, nell'interesse dei
creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di autorizzazione
all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' si
traducano in un vantaggio per i creditori"; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga
attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1,
lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III
del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si
applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in
fallimento". ))
 
Art. 5.
Commissario straordinario

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.».
 
Art. 6.
Misure per le imprese di autotrasporto

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonche' alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.
2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.».
 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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