Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 marzo 2004, n. 120
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi".
b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso;
c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti

Il Ministro della giustizia
Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 64



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a
fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
di perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341
(Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n.
274.
- Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.".
- L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127), prevede:
"Art. 16. - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto
3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.".
- Il testo del decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2000, n. 24.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consigli dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del decreto ministeriale 21 dicembre
1999, n. 537, si veda la nota alle premesse. Si riporta il
testo degli articoli 4 e 9 come modificati dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 4 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per
il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, indetto con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali
si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla
prova di esame. Nel bando sono altresi' indicate le sedi e
la data della prova di esame, i posti disponibili presso
ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. La prova di esame consiste nella soluzione a
cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto
identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
processuale civile e procedura penale.
3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,
una apposita commissione di nove esperti. La Commissione
predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti
ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi,
degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di
cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati.
I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la
divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi
in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la Commissione e consegnati al
responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando
indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata
l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di
comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.
4. (Comma soppresso).
5. Non e' ammessa nelle prove del concorso la
consultazione di testi e di codici commentati o annotati
con la giurisprudenza.
6. Presso ogni ateneo e' costituita, con decreto
rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di
ammissione, composta da due professori universitari di
ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un
notaio; con lo stesso decreto e' nominato un apposito
comitato di vigilanza.
7. E' nominato presidente della commissione
giudicatrice il componente avente maggiore anzianita' di
ruolo, ovvero a parita' di anzianita' di ruolo, il piu'
anziano di eta'.
8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali
50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il
curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di
laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea
avviene in conformita' a criteri stabiliti dalla
commissione di cui al comma 3.
9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro
che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata
sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di
parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
di eta'.".
"Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. (Comma soppresso)".



 
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