Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 marzo 2004, n. 120 |
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato; Sentito il Consiglio superiore della magistratura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537
1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi". b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso; c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 marzo 2004
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 64
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario. - La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario. - Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.". - L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), prevede: "Art. 16. - 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.". - Il testo del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, n. 24. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consigli dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, si veda la nota alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 come modificati dal decreto qui pubblicato: "Art. 4 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresi' indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative. 2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. 3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La Commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi. 4. (Comma soppresso). 5. Non e' ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. 6. Presso ogni ateneo e' costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza. 7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianita' di ruolo, ovvero a parita' di anzianita' di ruolo, il piu' anziano di eta'. 8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformita' a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3. 9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane di eta'.". "Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni. 2. (Comma soppresso)".
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