Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 21 aprile 2004 |
Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le SOA, in materia di rilascio di attestazioni relative ad imprese cedenti e ad imprese cessionarie di aziende o di rami di aziende. (Determinazione n. 5). |
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IL CONSIGLIO
Considerato in fatto L'Autorita', nelle determinazioni 5 giugno 2002, n. 11, e 26 febbraio 2003, n. 5, ha individuato le regole operative in materia di rilascio di attestazioni nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda. In tali determinazioni, tenuto conto che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, e' stato, fra l'altro, espresso l'avviso: a) che l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora voglia avvalersi ai fini della propria qualificazione dei requisiti dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) l'azienda o il ramo d'azienda - ha la possibilita' di: 1) se non ancora attestata: stipulare un contratto con una SOA per il rilascio di una prima attestazione; 2) se gia' in possesso di attestazione: stipulare un contratto con una SOA per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova data di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale oppure stipulare una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza finale, facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorita' nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni gia' rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) oppure nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni gia' rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni); b) che qualora l'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) sia in possesso di attestazione, occorre, nel caso si e' in presenza di cessione di azienda, il ritiro dell'attestazione, oppure, nel caso si e' in presenza di cessione di un ramo azienda, il suo ridimensionamento; c) che la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneita' deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o di un suo ramo (o da atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese) deve trasmettere, oltre al contratto da essa stipulato con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) anche il contratto fra impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.); d) che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) - deve, prima del rilascio dell'attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), provvedere al ritiro o al ridimensionamento dell'attestazione della impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.); e) che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) - deve, prima del rilascio dell'attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), procedere alla verifica dell'vvenuto ritiro o modifica dell'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) ed a questo scopo deve mettersi in contatto tramite l'Autorita' con la SOA che ha rilasciato l'attestazione. E' stato rilevato che la indicazione di cui alla precedente lettera e) comporta alcune difficolta' attuative che ne suggeriscono un riesame approfondito. Con riferimento alle considerazioni in fatto e ai problemi operativi, appaiono funzionali le seguenti precisazioni che vanno a integrare le vigenti regole relative, in prevalenza, all'attivita' delle SOA che, giova ricordare - come precisato con le sentenze del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e con la sentenza del 14 aprile 2004, n. 2124 - pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica. Si premette che nel sito dell'Autorita' (www.autoritalavoripubblici.it) sono presenti nella pagina casellario informatico piu' elenchi di imprese contenenti specifiche annotazioni e informazioni. Uno di questi elenchi contiene le imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione ed un altro le imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell'attestazione. Tutte queste annotazioni sono comunque riportate in via automatica anche nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e, cio', rende completa l'informazione sulla efficacia o meno dell'attestazione qualsiasi sia l'elenco che si consulta. Va inoltre sottolineato che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validita', anche quelle non piu' valide in quanto sostituite da quelle in corso di validita' oppure ritirate o annullate, e, quindi, per ogni impresa qualificata e' possibile conoscere non solo l'attestazione in corso di validita' ma anche lo storico di quelle che non lo sono piu'. Considerato in diritto Si precisa, in primo luogo, che le imprese cedenti (o conferente, locatrice, ecc.), a partire dalla data di stipula dell'atto con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), non possono partecipare, nel caso di cessione di azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo di azienda ceduto. In ordine agli adempimenti che le SOA debbono svolgere in materia di rilascio di attestazioni ad imprese cedenti e a imprese cessionarie e alle connesse attribuzioni dell'Autorita' - cui, nelle indicate sentenze del Consiglio di Stato, viene riconosciuto il ruolo di garante dell'efficienza e del corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione nonche' penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni - si precisa: a) le SOA nel trasmettere il contratto stipulato con una impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) unitamente al contratto tra impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) deve trasmettere anche l'allegato modulo A, debitamente sottoscritto dal direttore tecnico della SOA, che contiene le informazioni relative al suddetto contratto (nomi e codici fiscali della impresa cedente, o conferente, o locatrice, ecc. e dell'impresa cessionaria o conferitaria, o locataria, o oggetto di fusione o di scissione, ecc., il nome del notaio che ha stipulato l'atto; la data della stipula; se si tratta di atti relativi ad una azienda oppure di atti relativi ad un ramo di azienda; le categorie generali o specializzate che, nel caso di atti relativi a un ramo di azienda, si intendono collegate al suddetto ramo di azienda, se l'impresa cedente o conferente, o locatrice e' attestata o non e' attestata; se essa e' o non e' la SOA che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente o conferente, o locatrice). b) le SOA firmatarie di contratti con imprese cessionarie, qualora l'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) sia in possesso di attestazione e questa sia stata rilasciata da una altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera a), trasmette l'allegato modulo A anche alla SOA che ha rilasciato la suddetta attestazione in modo che questa possa procedere alla revoca o modifica dell'attestazione; c) la SOA che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) e con decorrenza dalla data di stipula del contratto tra impresa cedente e impresa cessionaria, alla revoca dell'attestazione, nel caso di cessione di azienda, oppure alla revisione dell'attestazione, nel caso di cessione di ramo di azienda; d) la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), nel caso di revoca o ritiro dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), l'atto relativo all'Autorita' che inserira' l'annotazione nell'apposito elenco di imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell'attestazione; e) la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), nel caso di revisione dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la nuova attestazione con le modalita' previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni che, pertanto, in tempo reale sara' automaticamente inserita nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni; f) la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), nel trasmettere la copia cartacea dell'attestazione rilasciata, deve comunicare anche che la stessa, a seguito di una operazione (cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc.), ha comportato l'utilizzo dei requisiti dell'impresa &ul; (C.F. &ul;) in possesso dell'attestazione &ul; rilasciata dalla SOA &ul;. Infine, si richiama quanto precisato dal Consiglio di Stato, sempre nelle sentenze citate e, cioe', che: 1) fra i poteri ed i doveri dell'Autorita' sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonche' di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato; 2) che spetta all'Autorita', in caso di inerzia delle SOA in ordine alle indicazioni dell'Autorita', assumere - dandone, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata - uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni. Sulla base degli elencati adempimenti l'Autorita', provvedera' ad inserire nel casellario informatico, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), una annotazione contenente le informazioni di cui alla precedente lettera f) in modo da permettere il controllo della revoca o annullamento o revisione dell'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.). In base a queste ulteriori precisazioni si fa presente che l'Autorita' - qualora la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), non provvede, nei tempi previsti nella comunicazione di cui alla precedente lettera c), a quanto stabilito nella comunicazione stessa - assumera' un proprio provvedimento di annullamento dell'attestazione o di sua revisione ed inserita' tale provvedimento nell'elenco delle imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione. Roma, 21 aprile 2004 Il Presidente: Garri |
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