Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 aprile 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Universale a r.l.», in Bari. |
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IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Bari
Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Considerato che ai sensi dei predetto articolo, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli Enti cooperativi; Vista la convenzione per la regolarmentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001; Esaminato il verbale di revisione del 21 dicembre 2002 e successivi accertamenti del 23 ottobre 2003 e del 19 gennaio 2004 relativi all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-septiesdecies;
Decreta:
La societa' cooperativa «Universale a r.l.», con sede in Bari pos. 3836/162644 costituita per rogito notaio dott. Falessi Alvaro in data 15 ottobre 1978, rep. n. 25577, codice fiscale n. 01025680727, R.E.A. n. 181173, reg. societa' n. 10533, omologato dal tribunale di Bari, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina di liquidatore. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Bari, 7 aprile 2004 Il dirigente: Baldi |
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