Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 aprile 2004 |
Riconoscimento alla sig.ra Di Lorenzo Romina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2003, n. 191, regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Di Lorenzo Romina, nata a Roma il 17 dicembre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Cile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales», conseguito presso la «Universidad Central» di Santiago (Cile) in data 1° marzo 2001; Considerato inoltre che e' in possesso del «titulo de Abogado» rilasciato dalla «Corte Suprema - Poder Judicial» del Cile in data 11 aprile 2001; Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi del 24 febbraio 2004 e del 29 marzo 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto di cui sopra;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Di Lorenzo Romina, nata a Roma il 17 dicembre 1972, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materia, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame sole se abbia superato con successo la prova scritta. d) La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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