Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 aprile 2004 |
Riconoscimento alla sig.ra Bitri Jonilda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Bitri Jonilda, nata a Tirana il 15 novembre 1978, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguita presso l'Universita' degli studi di Perugia il 17 luglio 2002 omologato in Albania il 20 luglio 2002; Considerato inoltre che e' iscritta nella «Dhoma e Avokateve» di Tirana dal 20 luglio 2002, come attestato dalla «Dhoma» stessa; Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Perugia in data 24 marzo 2004 con scadenza in data 30 aprile 2003, per motivi di studio; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Bitri Jonilda, nata a Tirana il 15 novembre 1978, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 4. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. |
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