Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 aprile 2004
Riconoscimento al sig. Hleihil Hazem Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Hleihil Hazem Antonio, nato a Zefat (Israele) il 9 giugno 1975, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Orech Din», conseguito in Israele, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguito presso la facolta' di giurisprudenza di Perugia in data 15 dicembre 1999, riconosciuto dall'«Universita' ebraica di Gerusalemme» come attestato in data 16 giugno 2003;
Considerato inoltre che e' iscritto nell'«Israel Bar» con il n. 35515, come attestato in data 16 giugno 2003;
Preso atto che il sig. Hleihil ha prodotto un certificato dell'ordine degli avvocati di Perugia da cui risulta che ha completato soltanto sei mesi di pratica forense;
Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;
Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 31 maggio 1994, rinnovato in data 8 gennaio 2003, con scadenza l'11 gennaio 2005, per lavoro dipendente;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi come modificato dal decreto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Hleihil Hazem Antonio, nato a Zefat (Israele) il 9 giugno 1975, cittadino israeliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 aprile 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 
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