Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 aprile 2004
Riconoscimento al sig. Duquennoy Bruno Paul Albert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Duquennoy Bruno Paul Albert, nato a Tournai il 1° maggio 1966, cittadino belga diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale belga di «psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, «Licencie en Sciences Psychologiques et pedagogiques», conseguito presso l'«Universite' Libre de Bruxelles» in data 29 ottobre 1991;
Preso atto che l'istante e' iscritto nella «Liste des Psychologues» tenuta dalla «Commission des Psychologues» dal 3 marzo 2000;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante;
Viste le determinazioni della conferenza dei servizi in data 25 novembre 2003;
Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277;

Decreta:

Art. 1.
Al Sig. Duquennoy Bruno Paul Albert, nato a Tournai il 1° maggio 1966, cittadino belga, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) psicologia clinica;
2) teorie e tecniche dei tests;
3) principi di deontologia professionale.
Roma, 28 aprile 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A.
d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante fra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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