Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118
Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, comma 3;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.
2. L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attivita' di rilevante entita' ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.
3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonche' i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ») e' il seguente:
«3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
- Per l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Esperienza lavorativa

1. L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, puo' essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purche' espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.
2. I periodi di attivita' espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attivita' svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.
3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.
 
Art. 3.

Certificazioni

1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attivita', le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.
2. Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro. Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro e' equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23
 
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