Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003 |
Primo programma delle opere strategiche nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 124/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo', in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» alla voce «Sistemi ferroviari» - la tratta «Passo Corese-Rieti», per la quale indica un costo complessivo di 335,697 Meuro con una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 pari a 39,251 Meuro e, nell'allegato 2, riferisce la medesima tratta al corridoio ferroviario Roma-Passo Corese-Rieti Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali e' incluso l'intervento Passo Corese-Rieti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Vista la nota 24 ottobre 2003, n. 626, integrata con nota 15 dicembre 2003, n. 695, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sulla «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio laziale; Considerato che nell'odierna seduta la Regione Lazio ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, con prescrizioni sulla progettazione preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale che l'intervento consiste nella realizzazione della nuova linea ferroviaria a semplice binario Passo Corese-Rieti, di lunghezza pari a 49 km circa, che collega le stazioni di Fara Sabina - attualmente operativa sulla linea Chiusi-Roma - e di Rieti - attualmente operativa sulla linea Terni-L'Aquila-Sulmona - con stazione intermedia a Osteria Nuova (km 22+350) a servizio del bacino centrale della linea; che il contesto di riferimento in cui si pone la nuova linea e' il sistema metropolitano su ferro di Roma e che il servizio viaggiatori sulla nuova linea sara' assicurato dal prolungamento, fino a Rieti, di parte dei treni del servizio metropolitano per Fiumicino Aeroporto (FM1), attualmente attestati alla stazione di Fara Sabina; che il tracciato della nuova linea e' caratterizzato dalla presenza di tre gallerie «lunghe» dotate di appositi attrezzaggi ai fini della sicurezza (discenderie, cunicoli carrabili o pedonali, by pass pedonali, finestre), di cui la piu' lunga (galleria Ornaro) misura 7,5 km; che il progetto preliminare e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore il 23 maggio 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri organismi competenti; che, ai sensi delIart. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, l'opera non risulta sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale e che, a seguito dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale regionale, prevista dall'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 190/2002, la Regione Lazio - Dipartimento del territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile - Area valutazione di impatto ambientale, in data 7 agosto 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni; che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 23 settembre 2003; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate; sotto l'aspetto attuativo che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.; che l'ultimazione dei lavori e' prevista entro il mese di aprile 2013; sotto l'aspetto finanziario che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in 753,8 milioni di euro, di cui 7,5 per opere compensative; che il suddetto costo risulta incrementato di 418,8 milioni di euro rispetto al valore riportato nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, nonche' rispetto a quanto riportato nel Piano delle priorita' degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione settembre 2002, nel quale risultava inserita, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo», la linea Passo Corese-Rieti; che il costo ora individuato risulta in linea con quanto riportato nel PPI - edizione ottobre 2003, esaminato da questo Comitato nella seduta del 25 novembre 2003, nel quale sono individuate le macrocause cui riferire gli scostamenti di costo dei progetti, consistenti - per il caso in esame - in approfondimenti progettuali, ampliamenti funzionali e modalita' di appalto; che il progetto, che - come sopra riportato - risulta inserito tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» del PPI, non beneficia dei finanziamenti del contratto di programma 2001-2005 intercorrente tra F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che risultano disponibili, a carico della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1,34 milioni di euro; che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni formulate dalle amministrazioni locali nel corso della recente istruttoria determina un costo aggiuntivo di 38,4 milioni di euro, portando il valore complessivo del progetto a 792,2 milioni di euro; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti» ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale dell'opera. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 792,2 milioni di euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale. 1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e cui resta subordinata la approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera. 2. Clausole finali. 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti», approvato con la presente delibera. 2.2. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonche' al rispetto delle altre indicazioni. Detto Ministero provvedera' altresi' a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto. 2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame del progetto definitivo, provvedera' a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche non potra' superare - salva compensazione con altra opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001. Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente delegato Tremonti
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 99 |
| Allegato
PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1. In fase di progettazione definitiva dovranno essere posti in essere gli interventi di mitigazione e compensazione previsti dallo studio di impatto Ambientale propedeutico; 2. I materiali da costruzione e di risulta in esubero, dovranno essere allontanati e smaltiti presso discariche autorizzate oltre a quella gia' prevista ed autorizzata nel comune di Monopoli; 3. In fase di progettazione definitiva, il tracciato dal km 36+225 imbocco Nord Galleria Ornaro al km 40+750 imbocco sud galleria Maglianello, dovra' essere spostato sul versante opposto della valle del Fosso Ariana mantenendo il rispetto dei franchi idraulici e garantendo la conservazione della vegetazione ripariale esistente, lungo il fosso stesso. Il tracciato altresi' dovra' mantenersi ad ovest del centro abitato di S. Giovanni Reatino privilegiando i tratti in galleria; 4. In fase di progettazione definitiva, lungo il viadotto n. 20, in considerazione dei caratteri naturalistici nonche' della destinazione di piano, si dovranno prevedere idonee misure di mitigazione acustiche e paesaggistiche per un migliore inserimento ambientale necessarie agli impianti di previsione, che saranno ubicati sottostanti al viadotto medesimo; 5. In fase di progettazione definitiva, si dovranno prevedere idonee misure di mitigazione acustiche e paesaggistiche nel tratto dal km 45+079 galleria Maglianello e il km 46+100, per un migliore inserimento nel contesto territoriale attraversato; 6. Nella fase di cantierizzazione dovranno essere predisposti tutti i necessari accorgimenti per: controllare l'emissione di polveri mediante periodici annaffiamenti delle terre da movimentare; le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri; 7. Nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilita' del suolo, il buon regime delle acque di deflusso, la protezione delle falde da agenti tossici ed inquinanti, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua; 8. In fase di progettazione definitiva dovranno essere curate in modo opportuno la regimazione ed il drenaggio delle acque di scorrimento superficiale soprattutto per quanto concerne i tratti interessati da sottopassi, nelle zone di sbancamenti stradali e/o allargamenti della sede viaria, da rilevati stradali e nelle aree di svincolo; 9. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, dovra' essere sistemato stabilmente sul posto e/o riutilizzato per il rimodellamento morfologico del terreno di scarpata e il materiale eventualmente in esubero dovra' essere messo a dimora in una discarica autorizzata; nel caso sia necessario l'utilizzo di ulteriore materiale per la realizzazione dei rilevati, dovra' essere prevista in sede di progetto definitivo l'opportunita' di impiegare il materiale proveniente da sbancamenti e scavi di cantieri ubicati in aree limitrofe, evitando l'apertura di nuove cave o l'utilizzo di quelle esistenti; 10. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovra' avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava; 11. In fase di progettazione definitiva, dovra' essere elaborato, oltre a un piano di emergenza nel caso in cui si verifichino intercettazioni di falde in galleria, una metodica che assicuri il ripristino delle caratteristiche idrografiche, per quanto possibile, ante operam onde scongiurare modifiche sul reticolo idrogeologico generale ed effetti sulla vegetazione di superficie; 12. In fase di esercizio dell'impianto il clima acustico sia diurno che notturno dovra' rispettare le prescrizioni della vigente normativa; 13. In fase di cantiere per ovviare eventuali incrementi di rumore si dovranno prevedere interventi mitigativi consistenti nella messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili mentre in fase di esercizio ove eventualmente permarranno situazioni in cui i ricettori risultano prossimi e quindi presenteranno eccedenze da mitigare, dovranno essere previste ulteriori adeguate barriere antirumore. In linea di principio le barriere antirumore dovranno essere di diversa tipologia assicurando un diverso trattamento delle superfici sia per materiali (artificiale e/o naturali) tali da assicurare un corretto inserimento sia nelle zone antropizzate che naturali diversificando l'intervento in maniera da renderlo organico alle caratteristiche ed alla diversita' dei siti; 14. Il progetto esecutivo dovra' recepire integralmente le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale; 15. In fase di esercizio dell'opera dovra' essere assicurato, attraverso il ripristino della viabilita' secondaria esistente e/o gli accessi fondiari, la gestione agricola dei fondi; 16. Le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo. Inoltre dovra' essere assicurata la corretta manutenzione dell'impianto, per il buono stato vegetativo delle specie immesse; 17. Su tutti i rilevati previsti dal progetto, dovranno essere realizzati dei sottopassi di opportune dimensioni, finalizzati a consentire lo spostamento della fauna selvatica, per la frequentazione degli ambienti idonei allo svolgimento dei loro cicli biologici; 18. Per quanto concerne gli elettrodotti ubicati in aree boscate, si dovra' prevedere in fase di progettazione definitiva: la minore invasivita' possibile attraverso una adeguata tecnologia e metodica di installazione che eviti la realizzazione di piste e/o comunque interventi che vadano ad interferire con il sottobosco; si dovranno adottare idonei segnalatori lungo la linea elettrica per migliorare la sicurezza dell'elettrodotto nei confronti dell'avifauna eventualmente presente in prossimita' del sito; 19. In fase di progettazione definitiva dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica e geomorfologica allegata al presente progetto, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle successive prescrizioni; 20. Per le aree interessate da previsioni di esondazione da parte dell'AB Tevere, zone di Passo Corese e Rieti, dovranno essere acquisite preventivamente ed obbligatoriamente le autorizzazioni da parte dell'Autorita' di Bacino competente; 21. In fase di progettazione definitiva, dovra' essere predisposto uno studio specifico in merito alle opere di mitigazioni rispetto alle pericolosita' geologiche sia in fase esecutiva sia in fase gestionale dell'opera, che al momento appaiono definite in modo superficiale e generale; 22. In fase di progettazione definitiva, in base alla nuova ordinanza in materia sismica, dovranno essere eseguiti studi per accertare il fattore di amplificazione sismica della risposta locale, soprattutto nella zona del Comune di Belmonte Sabino fra le progressive 36+500 e 40+500, dove la ferrovia scorrera' su viadotti, nella zona di Montegrottone - Montecavallo dove e' presente una forte coltre di detrito, nella zona compresa fra la progressiva km 10+000 e la progressiva km 17+000 e fra la progressiva km 3 0+000 e la progressiva km 35+000; 23. Siano eseguiti analisi di stabilita' ante e post operam nella zona della progressiva km 10+500 dove e' stata indicata la presenza di una frana quiesciente e, di conseguenza, valutarne il grado di riattivazione in caso di eventi sismici o meteorici eccezionali; 24. In fase di progettazione definitiva, dovra' essere eseguito uno studio idrogeologico di maggior dettaglio delle interazioni dell'opera con l'ambiente ed in particolar modo in prossimita' delle opere di captazione ed adduzione interessate dal tracciato, che tenga conto in modo piu' specifico delle opere di mitigazione dei rischi; 25. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere eseguiti, studi di dettaglio sulla stabilita' di versante nella zona di Cerdomare compresa fra la progressiva km 23+000 e km 29+000 dove si e' in presenza di franosita' diffusa; 26. I movimenti di terra ubicati lungo i versanti dovranno essere realizzati con idonee tecniche di messa in opera evitando accumuli di terreno facilmente erodibili e mobilizzabili per eventi esterni (agenti meteorici, eventi sismici, ecc.); 27. Dovranno essere realizzate idonee opere di regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare forti cambiamenti nell'aspetto idrografico dell'area, qualsiasi fenomeno di erosione e impaludamento ed in modo da non comportare danno alle aree limitrofe non coinvolte nell'autorizzazione; 28. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere assicurate tutte le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavori in considerazione ed eventuali distacchi o colamenti durante gli sbanchi effettuati sul materiale presente nell'area; 29. Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere acquisiti tutti i pareri riguardanti eventuali vincoli presenti nell'area e per eventuali variazioni di destinazione d'uso in materia urbanistica; 30. Ogni intervento dovra' essere eseguito in conformita' con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica; 31. Per quanto riguarda le prescrizioni di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere acquisiti ulteriori pareri su elaborati esecutivi; 32. Dato l'interesse archeologico di alcune aree prossime al tracciato ferroviario, cosi' come emerge dallo «Studio archeologico» allegato al progetto, e viste le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, dovranno essere presi opportuni contatti con la competente Soprintendenza prima della stesura del progetto definitivo al fine di verificare congiuntamente l'area interessata dai lavori del tracciato e dai cantieri; 33. In fase di progettazione definitiva, per tutto il tracciato, soprattutto per i tratti a piu' alto impatto paesaggistico e per le nuove SSE, dovra' essere posta particolare attenzione alla progettazione delle opere di mitigazione in relazione alle tipologie delle opere d'arte da realizzarsi. In particolare i viadotti dovranno essere oggetto di un'accurata progettazione architettonica sia dell'impalcato che delle pile, da sottoporre alla valutazione delle competenti Sopraintendenze; 34. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere predisposte opportune opere di mitigazione ambientale, da prevedersi anche per la parte di tracciato previsto in viadotto; 35. In fase di progettazione definitiva si richiede un sopralluogo congiunto, in quanto l'area ricognita sembra parziale rispetto alle reali esigenze dei lavori, si dovranno considerare anche le aree interessate dalle opere di cantierizzazione; 36. Poiche' il tracciato sembra intercettare aree archeologiche, in fase di progettazione definitiva si dovranno eseguire indagini archeologiche e/o geofisiche; 37. I lavori dovranno essere seguiti quotidianamente da archeologi esterni secondo direttive della Soprintendenza, le cui prestazioni sono a carico dell'ente promotore, tali archeologi forniranno alla Soprintendenza i risultati conseguiti nel corso delle indagini. |
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