Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2004, n. 112
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni. 2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici; b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento; i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale; l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; m) "opere europee" le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei.



Note all'art. 2:
- L'art. 1, n. 2), della direttiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee n. L 204 del 21 luglio 1998), come modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee L 217 del 5 agosto 1998), che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, e' il seguente:
"Articolo 1. - Ai sensi della presente direttiva si
intende per:
1) (omissis);
2) "servizio": qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
"a distanza": un servizio fornito senza la presenza
simultanea delle parti;
"per via elettronica": un servizio inviato
all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione
digitale) e di memorizzazione di dati, e che e' interamente
trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi
ottici od altri mezzi elettromagnetici;
"a richiesta individuale di un destinatario di
servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati
su richiesta individuale.
Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi
non contemplati da tale definizione.
La presente direttiva non si applica:
ai servizi di radiodiffusione sonora;
ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui
all'art. 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE;
(Omissis)".
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica
ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il
5 maggio 1989", e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.



 
Art. 3.
(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
 
Art. 4.
(Principi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'. 2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.
 
Art. 5. (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del
sistema radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi: a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi; d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute; f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti; g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione; 2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale; h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate; i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1990, n. 185, come modificato dalla legge qui' pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). - 1. La
pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni
animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e
ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali e consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e
cinematografiche. Per le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti e' consentita una
ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione,
composta da non oltre cinque membri e da lui stesso
nominata tra personalita' di riconosciuta competenza,
determina le opere di alto valore artistico, nonche' le
trasmissioni a carattere educativo e religioso che non
possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni emana con proprio decreto norme
sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per
cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
recuperata nell'ora antecedente o successiva
7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un
identico limite e' fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per
ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere
comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in quella successiva.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 25 per
cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di
ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale
eccedenza, comunque non supenore al 2 per cento nel corso
di un ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di
pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le offerte
fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della
fornitura di servizi, fermi restando i limiti di
affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli
spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di
trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse
dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e
12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di
pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento fermo
restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
gli spot di cui al comma 9.
9-quater. Ai concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di
cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
1993.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i
bacini serviti. I concessionari privati che abbiano
ottenuto la autorizzazione di cui all'art. 21, possono
trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita'
locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita' o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei
concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un
terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di
carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata
regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la
concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante
ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo
degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di
proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire
nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione
percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il
limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno
successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione
verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato
pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni
alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
abrogato".



 
Art. 6. (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
 
Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale)

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale".
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 7:
- Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si vedano note all'articolo 5.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interininisteriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati da! Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione".
- L'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in
materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari", e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e
l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione
sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri
nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri
quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base
delle indicazioni formulate dalle associazioni
dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale
presenti nella Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice
e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonche' da
sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per
l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni
del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli
utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni
dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato e'
nominato tra i rappresentanti del Ministero delle
comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni.
2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero
delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di
almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario
tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I
membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un
vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria
tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni.
Il Comitato puo' richiedere al Ministero delle
comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici
necessari per il raggiungimento delle finalita' del
presente codice di autoregolamentazione.
3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto
rispetto del presente Codice di autoregolamentazione a
seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte
di cittadini, associazioni od imprese. E' consentita la
partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di
controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In
ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura
dello stesso Comitato.
4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice
di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la
segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare
eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la
valutazione della documentazione prodotta il Comitato puo'
avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero
di palese e grave violazione delle regole del codice, il
Comitato puo' adottare provvedimenti d'urgenza provvisori
nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le
trasmissioni fino all'esito del procedimento.
5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
(responsabilita', gravita' del danno, modalita' della
violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione.
Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese
all'unanimita'; in caso contrario la decisione viene
demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con
il voto della maggioranza dei membri presenti.
6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o
la televendita esaminata non e' conforme alle norme del
presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di
controllo dispone che la parte o le parti interessate
desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini
indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo
deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette
copia alle parti interessate, entro dieci giorni
dall'adozione della decisione stessa.
7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il
Comitato puo' imporre all'Azienda inadempiente di
comunicare le decisioni ai propri utenti.
8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al
Ministro delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza
svolta, sull'applicazione del codice di
autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo
impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e
sulle imprese".
- Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in
materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari e' consultabile sul sito
www.comunicazioni.it
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva
89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
- Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, recante: "Norme in materia di pubblicita'
sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50,
gia' modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, come ulteriormente modificato dalla legge
qui' pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle
professioni sanitarie e delle professioni sanitarie
ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e'
consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche'
mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi
generali di categoria e attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono
contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed
eventuale recapito del professionista e orario delle visite
o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che
possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito
soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo
diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato l'uso
di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti
all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista puo' fare menzione della
particolare disciplina specialistica che esercita, con
espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della
specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul
possesso del titolo di specializzazione, quando abbia
svolto attivita' professionale nella disciplina medesima
per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo
corso universitario di specializzazione presso strutture
sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le
norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate
mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario
della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va
depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi
e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo
alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui
fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in
odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle
carte professionali usate dagli esercenti le altre
professioni di cui al comma 1".
- L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di
cura private e i gabinetti e ambulatori mono o
polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e'
consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con
inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi
generali di categoria, attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali con facolta' di
indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente
svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome,
cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna
branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome,
cognome e titoli professionali del medico responsabile
della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di
cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della
direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1".
- L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2002, n. 430, recante: "Regolamento concernente
la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge
27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e
operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la
presentazione di progetti o studi in (ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio
all'autore dell'opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita'
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista
l'assegnazione di premi da parte di emittenti
radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche'
l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o
Servizi di altre imprese; per le eminenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza.
c) le operazioni a premio con offerta di premi o
regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei
servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da
sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto
a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano
offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da
quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono
costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla
natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte
stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono
destinati a favore di enti od istituzioni di carattere
pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o
benefiche".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, si
riporta il titolo delle sezioni I e II del Capo I (Le
sanzioni amministrative):
"Sezione I - Principi generali
Sezione II - Applicazione".
- L'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
recante. "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concemente. "Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria", pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta 9 marzo 1987, n. 56, e' il
seguente:
"Art. 11. (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione) - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che
abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,
Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9.
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge
5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un
contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi
avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi
1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2, hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
Legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche'
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza."
- Gli articoli 4 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, recante: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 agosto 1990, n.
199, sono i seguenti:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma
1, dell'art. 11 della medesima legge n. 67, del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987."
"Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale."
- L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre
1993, n. 253, recante: "Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva", e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai concessionari per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati
per la radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art.
32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da
almeno tre anni servizi inforinativi" sono sostituite dalle
seguenti:
"tribunale e".
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da
almeno tre anni".
- L'art. 1 del Regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
"Art. 1 (Definizioni) - Ai fini del presente
regolamento s'intendono per:
a) "opere europee", le opere originarie:
1. di Stati membri dell'Unione europea o
2. di Stati terzi europei che siano parti della
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del
consiglio d'Europa, purche':
I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti
in uno o piu' di questi Stati o
II. prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu'
di questi Stati o
III. il contributo dei coproduttori di tali Stati
sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa
non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in
uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia
concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora
queste opere siano realizzate con il contributo
preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o
piu' Paesi europei.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3
e' subordinata alla condizione che opere originarie degli
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in
tali Paesi terzi.
b) "emittenti", le persone fisiche o giuridiche che
hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei
palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e
che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo
o via etere, nonche' via satellite, in forma codificata e
non codificata;
c) "canale tematico", canale che dedica almeno il 70%
della programmazione ad un tema specifico.
d) "Autorita", l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) "Legge", la legge 30 aprile 1998, n. 122.".
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano le note all'art. 5.
- L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva) - 1. E
consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in
chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle
nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda
e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento adottato
dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al
comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di
cui al presente comma devono essere di nazionalita'
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione
europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti
di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti
all'Unione europea e' consentito a condizione, che detti
Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento
di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa' richiedenti la concessione non devono aver
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla
radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le
scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del
conseguente rilascio delle concessioni, qualora la
complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura
nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle
relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il
30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato
dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione
di norme che consentano la massima trasparenza societaria
anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti,
delle emittenti che, in base al progetto editoriale
presentato, garantiscano una proposta di produzioni
destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una
consistente programmazione riservata all'informazione, un
adeguato numero di addetti, piani di investimento
coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la
radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri
direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei
requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali
ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri
che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di
accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via
esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed
alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa
in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
locali di trasmettere programmi informativi differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di
pubblicita', sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu'
regolamenti nei confronti degli esercenti la
radiodifflrnione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono
particolare valore le emittenti locali che decidono di
dedicare almeno il 70 per cento della programmazione
monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili
come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti
locali a programmazione monotematica di chiara utilita'
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione
della parte di pubblicita' pubblica riservata alle
emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi
di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge
6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da
ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono
le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo
hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni
tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per
le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento
della propria programmazione ad un tema di chiara utilita'
sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene
stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le
spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni,
compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle
norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria
sono assegnate ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale e' concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per
la gestione dei relativi impianti.
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. All'entrata in vigore della presente legge
l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze
che a parere della stessa non sono indispensabili ai
soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali
frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni
radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un
grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per
cento di quella residente nel territorio cui si riferisce
la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse
dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la
sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che
trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione
dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.
9. (Abrogato).
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in
forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal
Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito
regolamento.
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale per la trasmissione di programmi in forma
codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge piu' reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono,
ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti
fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
adotta, sulla base delle norme contenute nella presente
legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un
regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi
via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu'
della previgente disciplina, in particolare per cio' che
attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle
violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili,
composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o
quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si
avvalgono di norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne
collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i comuni emanano un
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri
storici al finesli garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi
impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti,
concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e
delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o
via satellite, sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4
per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti
15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai
soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".
16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e' inserito il seguente: "43-bis. L'installazione e
l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati
esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e
televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna".
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza.
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in societa' cooperative a responsabilita'
limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la
radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e
la cessione di impianti o rami di azienda fra concessionari
radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono
altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie
svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario e di concessionarie svolgenti attivita'
televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa'
cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni
riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di
ottenere che la concessione precedentemente conseguita a
carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto
avente i requisiti di emittente comunitaria.
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza
radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal
momento del ricevimento del provvedimento di concessione da
parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta
nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai
mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di
societa' concessionarie private sono consentiti a
condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia
conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo.
22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto
1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese
radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in
assenza dei piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree
ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal
seguente:
"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai
provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997":
24. Il canone di concessione per il servizio di
radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto
dagli interessati per un periodo di dieci anni.
L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, e' il seguente:
"Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il
prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita, con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a
Euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.".



 
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni". 2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive". 4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.



Note all'art. 8.
- L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante:
«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di
programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di
programmi in contemporanea da parte di concessionari
privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e'
subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base
di preventive intese tra i concessionari privati che la
richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli
concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti
secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art.
36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le
sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per
le emittenti televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno
quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme
previste dal regolamento di cui all'art. 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente
articolo sono considerate emittenti esercenti reti
locali.».
- L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile
1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in
contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di
durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti
televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la
trasmissione in contemporanea da parte di emittenti
televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte
nella stessa giornata.
2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in
contemporanea da parte di concessionari che operano nello
stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo'
essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia
di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione
per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche
tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli
obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti
dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9;
dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art.
3, comma2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n.
382.
5. Per le trasmissioni informative per eventi
eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2,
della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29
comma 3».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note
all'art. 2.



 
Art. 9. (Disposizioni in materia di risanamento degli impianti
radiotelevisivi)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".



Note all'art. 9.
- L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' seguente:
«Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi). - 1. In attesa dell'attuazione dei piani
di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1,
comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province
autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione,
nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento
e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni
competenti, ferme restando le competenze attribuite ai
comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per
quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia
mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del
paesaggio nonche' della tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del
decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro
dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province
autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti
che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300
milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome.
In caso di reiterazione della violazione, il Ministro
dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art.
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8
della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il
Ministro della sanita' e con il Ministro delle
comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni
e delle province autonome, la disattivazione degli
impianti, alla quale provvedono i competenti organi del
Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle
azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente
operanti interessati da ordinanze di riduzione a
conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
presentato agli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano
le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo.».



 
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. 2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto". 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". 9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.



Note all'art. 10.
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei
concessionari).
1. - 7. (Abrogati).
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni
internazionali in materia di telecomunicazioni e di
utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di
carattere sublimale.
10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano
nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che
contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che
inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'.
11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai
quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai
minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma
11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
intendendosi per chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente
prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria
pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche
salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il
concessionario, prima che sia trascorso un termine di due
anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle
sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
comunita' economica europea; nel caso di opere
cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale
termine e' ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria
pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su
tutto il territorio per il quale e' rilasciata la
concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la
concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi
in cui e' ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente
alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno
acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al
30 giugno 1990.".
- Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
minori in TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, e'
consultabile sul sito www.comunicazioni.it
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano note all'art. 7.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante:
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia." e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.
- L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio
1997, n. 249, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni).
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) (omissis)
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi: In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
(Omissis).".
- L'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e' il
seguente:
"Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del
Garante e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8,
escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non
superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il
termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma
10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100
milioni e, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si
applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del
procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa
determinazione del Garante ove ricorrano giustificati
motivi.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 1, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro
l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
la sospensione dell'efficacia della concessione e
dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta
giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a
trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti
diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi,
nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione
su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
concessione o autorizzazione, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli
interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro
un termine non superiore a quindici giorni a tal fine
assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il
Ministro delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 8, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei
casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della
concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a
dodici mesi ovvero la revoca della concessione o
autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti
per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei
commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti
soggettivi riguardino il rappresentante legale della
persona giuridica titolare della concessione, la revoca di
cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non
venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione
comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al
Garante ed al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo spettano esclusivamente allo Stato".
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano note
all'art. 7.
- L'art. 114 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E'
vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. E' vietata (115) la pubblicazione, anche parziale,
degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non
siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero
fino al termine dell'udienza preliminare (424 s.).
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per
il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo
del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia
della sentenza in grado di appello (605). E' sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (500, 503).
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il
giudice sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni, il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile (648) e la pubblicazione e' autorizzata dal
Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.)
ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
o delle parti private. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
di atti non coperti dal segreto.".
- L'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
"Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
"Art. 2 (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee). - 1. Le emittenti televisive
nazionali, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come
definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del
3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997,
piu' della meta' del tempo mensile di trasmissione, escluso
il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show
o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di
maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita
tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte, per almeno la meta', negli ultimi cinque
anni. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al
presente comma in conformita' della normativa comunitaria.
2. Le quote di riserva previste nel presente
articolo comprendono anche i film e i prodotti di
animazione specificamente rivolti ai minori. Con
regolamento dell'autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
degli accordi di coproduzione e di partecipazione in
associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per
i film, in quanto compatibili.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di
norma alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',
servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse
opere la societa' concessionaria del servizio pubblico
riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20
per cento.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
produttori indipendenti gli operatori di comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e
che non sono controllati da o collegati a soggetti
destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione
per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di
tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente. Ai produttori
indipendenti sono altresi' attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti
di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalle modalita' di
trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti
annui derivanti da pubblicita' alla produzione e
all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in
misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta,
e di programmi specificamente rivolti ai minori, di
produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti. Tale quota non puo' comunque
essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei
proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla
produzione delle opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti. A decorrere
dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di
servizio non possono essere inferiori al 20 per cento.
All'interno di queste quote, nel contratto di servizio
dovra' essere stabilita una riserva di produzione, o di
acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di
cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base annua, sia in riferimento alla
programmazione giornaliere sia a quella della fascia di
maggiore ascolto cosi come definita dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6,
lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani
e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione dell'intervento pubblico ai sensi della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 agosto
1971, n. 819.
9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di
promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'unione europea, secondo le modalita' definite con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva
spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere
audiovisive e ai film europei.
11. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente in programmi di televendita e non
comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata
direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva
97/36/CE.
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno
presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa
avverso i provvedimenti di diniego della domanda di
concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza
di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita'
radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione
che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente
operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un
pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale.".



 
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.



Note all'art. 11:
- Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si
vedano note all'art. 10.
- L'art. 5 del regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
«Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli
canali tematici possono richiedere all'Autorita',
illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli
obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi'
come definiti nel presente regolamento».



 
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete; b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze. 2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non discriminazione. 7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.



Note all'art. 12:
- L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
«Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 1 (Differimento di termini relativi alle
concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano
nazionale delle frequenze). - 1. Le date previste come
termini nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete non
eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11
del medesimo art. 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' reso da ciascuna
regione nel termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere
si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano prevista dall'art. 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia
raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In
sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che
hanno determinato la necessita' di decidere
unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15
dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
«2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, il Ministero delle
comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa
o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o
finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge».
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il
Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi
periferici, autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per
l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite
da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di
entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
modifiche devono essere attuate su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di
autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni
dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per
la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti
interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di
telecomunicazione, legittimamente operanti in virtu' di
provvedimento della magistratura che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli
risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere
oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai
soggetti di cui al medesimo art. 1, comma 13, a cui sia
stata rilasciata piu' di una concessione per la
radiodiffusione sonora, e' consentita la cessione di intere
emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione.
Agli stessi soggetti e' consentito inoltre di procedere
allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e' sostituito dal seguente:
«17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffussione dei programmi e sulle, stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza».



 
Art. 13.
(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 
Art. 14. (Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.



Note all'art. 14:
- Gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
legge n. 108/33 del 24 aprile 2002, sono i seguenti:
«Art. 15 (Procedura per la definizione dei mercati). -
1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle
autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione
adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati
rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la
raccomandazione»). La raccomandazione individua,
conformemente all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei
servizi all'interno del settore delle comunicazioni
elettroniche le cui caratteristiche siano tali da
giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione
stabiliti dalle direttive particolari senza che cio'
pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi
specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La
Commissione definisce i mercati in base ai principi del
diritto della concorrenza. La Commissione riesamina
periodicamente la raccomandazione.
2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti
per l'analisi del mercato e la valutazione del
significativo potere di mercato (in prosieguo «gli
orientamenti») conformi ai principi del diritto della
concorrenza entro la data di entrata in vigore della
presente direttiva.
3. Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo
nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti,
definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla
situazione nazionale, in particolare mercati geografici
rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi
del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati
che differiscono da quelli contemplati nella
raccomandazione, le autorita' nazionali di regolamentazione
applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.
4. Previa consultazione delle autorita' nazionali di
regolamentazione, la Commissione puo', conformemente alla
procedura di cui all'art. 22, paragrafo 3, adottare una
decisione relativa all'individuazione dei mercati
transnazionali».
«Art. 16 (Procedura per l'analisi del mercato). - 1.
Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione
o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorita'
nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei
mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli
orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinche' questa
analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con
le autorita' nazionali garanti della concorrenza.
2. Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E'
tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai
sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE
(direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a
carico delle imprese, essa determina, in base alla propria
analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
concorrenziale.
3. Se conclude che tale mercato E' effettivamente
concorrenziale, l'autorita' nazionale di regolamentazione
non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora
siano gia' in applicazione obblighi di regolamentazione
settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
4. Qualora accerti che un mercato rilevante non e'
effettivamente concorrenziale l'autorita' nazionale di
regolamentazione individua le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato conformemente all'art. 13 e
impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente
articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi
laddove gia' esistano.
5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei
individuati nella decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3
le autorita' nazionali di regolamentazione interessate
effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel
massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di
concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla
modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di
cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate
secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7».
- Il testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - 1.
(Abrogato).
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1
sono obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato le intese e le
operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine
dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo
pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i
risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al
comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne
riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del
principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei
commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autonzzazioni..
8. - 11. (Abrogati).
12. L'Autorita', in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di
riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
14. (Abrogato).
15. (Abrogato).
16. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni
si considerano anche le partecipazioni al capitale
acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona. Si considerano acquisite le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci
esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
19. Comma abrogato dalla presente legge.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel
limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con
frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o,
in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».



 
Art. 15. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni.
Disposizioni in materia pubblicitaria)

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. 4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse. 6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente: "spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte" e' sostituita dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari". 8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni".



Note all'art. 15
- Per l'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, si vedano note all'art. 14.
- L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - (Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
(omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
(Omissis).».
- L'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, concernente: «Codice delle comunicazioni elettroniche»
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente:
«Art. 18 (Procedura per la definizione dei mercati) -
1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le
Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di
seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee
direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e della struttura del mercato nazionale
delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e
12.».
- Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249, si vedano note all'art. 14.
L'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
- L'art. 18 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 giugno 1997, e' il seguente:
«Art. 18 - 1. La proporzione di tempo di trasmissione
destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e
altre forme di pubblicita', ad eccezione delle finestre di
televendita di cui all'art. 18-bis, non deve superare il 20
% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di
trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15
% del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di
televendita in una determinata ora d'orologio non deve
superare il 20 %;
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi
nella nozione di «pubblicita»:
gli annunci dell'emittente relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente
derivati;
gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a
scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.».
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
- La legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67.



 
Art. 16.
(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunita' europee.
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale
o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto
degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea
e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in
base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche'
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e
delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per
fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita'
della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e
tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di
trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti,
del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti
iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto
rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete
televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento
dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a
ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel
blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli
specifici compiti di pubblico servizio che la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione
e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione
destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito
provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge;
e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in
ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il
Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con
la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla
lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa economica
della societa' concessionaria, anche con riguardo alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori
principi fondamentali relativi allo specifico settore
dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere
ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto
dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della
sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
 
Art. 17. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.



Nota all'art. 17
- Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.



 
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, e' trasmesso all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni. 2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.



Note all'art. 18
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, reca: «Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 aprile 1938, n. 78;
- L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1998, n. 71, e' il seguente:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».



 
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti)

1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 5. I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 6. Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni. 9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
 
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale. 7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.



Note all'art. 20:
- L'art. 135 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.».
- L'art. 2366 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2366 (Formalita' per la convocazione). -
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano
indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati
nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma
precedente, consentire la convocazione mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei
partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere
data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.».
L'art. 2379 del Codice civile e' il seguente:
«Art. 2379 (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi
di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del
verbale e di impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la
deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito
nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e'
soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze
dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a
iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza
limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma
l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo commna la
convocazione non si considera mancante nel caso
d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti
della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale
non si considera mancante se contiene la data della
deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal
presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e
ottavo comma dell'art. 2377.».



 
Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di ulteriori provvedimenti. 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione della societa' incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla societa' risultante dall'operazione di fusione. 3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. 4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita nello statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della societa', non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. 6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda. 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota e' destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.



Note all'art. 21:
- Gli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 del Codice
civile sono i seguenti:
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.».
«Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la
decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci
rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la
fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate
negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di
questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.».
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di
revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.,
si vedano note all'art. 18.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n.
177, e successive modificazioni, reca: «Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni.».
- Per il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, si vedano note all'art. 18.
- L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, e' il seguente:
«1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2,
nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici
anche territoriali ed economici, possono introdurre nello
statuto un limite massimo di possesso azionario non
superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per
cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare,
comprendente il socio stesso, il coniuge non separato
legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita il controllo, le societa'
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonche' le societa' collegate; il limite
riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di azioni o quote di societa' terze o
comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4,
della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle
azioni con diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non
quotate.».
- La legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, recante: «Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1993, n. 257.



 
Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Nota all'art. 22:
- L'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.».



 
Art. 23. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale)

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. 2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. 6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni. 7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonche' rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale. 8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtu' di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di piu' emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale. 9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249. 10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'. 11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. 12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale. 13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000. 14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.



Nota all'art. 23:
- L'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2001), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001), recante: «Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi», e' il seguente:
«Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della societa'
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano
societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi tre armi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi
siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto
previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono
irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in
applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti
e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital
video broadcasting) per i programmi televisivi e per
prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2006.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui
all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per
la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa'
concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della concessionaria pubblica devono essere distinti dai
blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi'.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita'
adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
provinciale, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonche' delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni
audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di
finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
per la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.».
- L'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
e' il seguente:
«7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.».
- L'art. 195 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento
ordinario, alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113,
e' il seguente:
«Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione senza concessione od autorizzazione -
Sanzioni.) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto
di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa
concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si
applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione
sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da
uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi
di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dalla concessione, e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti
per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati
relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non
si tiene conto, nella determinazione del canone, delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di
utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale,
l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto
abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.»
- L'art. 29 del regolamento di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, recante: «Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale.», pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e' il
seguente:
«Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della
concorrenza). - 1. L'Autorita', ai fini di garantire la
tutela del pluralismo, dell'obiettivita', della completezza
e dell'imparzialita' dell'informazione, dell'apertura alle
diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il
complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e
operatori di rete, adotta un provvedimento entro il
31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della
partecipazione alla sperimentazione e considerando il
titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 66/2001:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di
contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente
agli operatori di rete, i quali rappresentano un
particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione
della qualita' della programmazione e del pluralismo
informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della
qualita' della programmazione, pluralismo informativo a
livello locale, della natura comunitaria, con particolare
riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere
sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse
insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste
da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle
radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui
alla precedente lettera a) in condizioni di parita' di
trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla
separazione contabile dei soggetti titolari di
autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto delle norme
del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacita'
trasmissiva destinata ai programmi criptati;
e) le modalita' per l'adozione di specifici
provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di
contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di
trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza,
obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione,
sentita l'Autorita' garante per la concorrenza e del
mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai
licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli
operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle
risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.».
- L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15) della legge
31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). (Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
(Omissis).
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;».
- L'art. 9 del regolamento concernente la diffusione
via satellite di programmi televisivi, di cui all'Allegato
A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, e' il
seguente:
«Art. 9 (Trasmissioni simultanee). - 1. Ai titolari di
concessioni su frequenze terrestri e' consentita, previa
notifica dell'Autorita', inclusiva anche dei dati di cui
all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione
simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti
di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via
satellite.»



 
Art. 24. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico; b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale; c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica; d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero; e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato; f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo; g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici. 2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23. 4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti".



Nota all'art. 24:
- L'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione
della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della
radiodiffusione sonora). 1. Il termine previsto dal comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
n. 5, per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e'
differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti
all'atto della domanda, che ottengono la concessione
possono acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6
del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre
1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire
l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli
obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre
2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono
consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda
tra eminenti televisive locali private e tra queste e i
concessionari televisivi nazionali che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
raggiunto la copertura del settantacinque per cento del
territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo
periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in
tecnica digitale e, successivamente all'effettiva
introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo
mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla
predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale
piano, i soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e
i diritti del concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei
soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre
2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori
dell'impresa non devono avere riportato condanne
irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al
presente comma, le emittenti interessate inoltrano al
Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le
dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo
modalita' definite dallo stesso Ministero entro il 30
giugno 2001.
2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o
attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati,
puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di
quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi
ai limiti stessi entro sei mesi. in caso di inottemperanza,
il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione
dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.».



 
Art. 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in
tecnica digitale)

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali. 2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale. 6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri. 8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8. 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attivita' di operatore di rete. 13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703"; b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.



Note all'art. 25:
- Per il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, si vedano note art. 9.
- Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249, si vedano note all'art. 14.
- L'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- L'art. 35 della deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, e' il seguente:
"Art. 35 (Conversione delle abilitazioni
televisive). - 1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni
caso successivamente all'entrata in vigore del
provvedimento di cui all'art. 29 i soggetti abilitati alla
sperimentazione possono richiedere al Ministero delle
comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di
rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali
e' rilasciata l'abilitazione.
2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che
abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alle
previsioni del piano di assegnazione delle frequenze,
devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano
secondo i tempi e modi di cui all'art. 32; adottare
prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che
saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni;
cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo
della licenza;
b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal
conseguimento della licenza, un importo non inferiore a
Euro 35.000.000 per blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e Euro 2.500.000 per blocco di diffusione
per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale importo minimo e' ridotto ad Euro 1.500.000 per una
licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a
quella regionale;
c) promuovere accordi commerciali con fornitori di
servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale
volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione
digitale terrestre.
3. La domanda di conversione deve anche contenere la
descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di
contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione
dei relativi accordi nonche' gli impegni e le condizioni
verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la
conformita' e la completezza della domanda rispetto alle
prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza,
anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui
all'art. 29.
5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi
assunti con la domanda di conversione, i richiedenti
dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero
garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente,
secondo le modalita' e gli importi che saranno determinati
con apposito provvedimento del Ministero delle
comunicazioni.".
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66.
- L'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1975, n. 102, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 19. - La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predispone annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.".
- L'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come
modificato dalla legge qui pubblicata il seguente:
"Art. 20. - I corrispettivi dovuti alla societa' per
gli adempimenti di cui al precedente articolo sono
stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti' di cui al punto c), le
trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano
sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo
stesso termine di cui al precedente comma, mentre le
trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono
regolate secondo le modalita' previste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso
forfettario annuo, previsto per le trasmissioni
radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956,
n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del
numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de
"l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250
milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a
partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione
triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far
tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.".



 
Art. 26. (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
 
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorche' relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purche': a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W; f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.



Nota all'art. 27:
- L'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione
nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata
in vigore della presente legge eserciscono impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o
locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti
stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il
rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al rilascio della concessione stessa
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in
vigore della presente legge e il rilascio della concessione
stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero
ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa
modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli
impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi
derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le
procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110,
finalizzati al coordinamento e alla compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in
particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed
esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al
volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono
altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui
alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i
parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a
proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore
condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge comunicazione
contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
346 del 18 dicembre 1984.
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
al presente articolo di frequenze non indispensabili per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente, articolo ovvero la radiodiffusione di
trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi
o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da
parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione
di segnali esteri.».



 
Art. 28.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.



Note all'art. 28:
- L'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e
televisiva). - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di
cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio
della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla
Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono
soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di
quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti
delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di
tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno
che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due
Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di
presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per
il funzionamento della Commissione stessa e la sua
articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei
poteri di cui al presente articolo. Una di dette
sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle
richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 6.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dalla legge
qui recita:
«1. Si considera dominante nel mercato editoriale la
posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo;
a) giunga ad editare o a controllare societa' che
editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno
solare precedente, abbia superato il 20 per cento della
tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
ovvero
b) (Abrogata);
c) giunga ad editare o a controllare societa' che
editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno
solare precedente oltre il 50 per cento delle copie
complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale.
Ai fini della presente disposizione si intendono per aree
interregionali quella del nord-ovest, comprendente
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del
nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro,
comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero
d) diventi titolare di collegamenti con societa'
editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata
superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento
della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in
Italia.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n.
223, cosi' come modificato dalla presente legge recita:
«Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). - 1.
(Abrogato).
2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella
provincia di Bolzano riveste carattere di interesse
nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito
provinciale e locale.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato)».
- Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si vedano note all'art. 10.
- L'art. 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408
(nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del
19 ottobre 1992), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di pubblicita' radiotelevisiva», cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata recita:
«Art. 4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del
comma 2 dell'art. 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e'
prorogato fino al 1° ottobre 1994.
1-bis. (Abrogato).».
- L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 3 (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale della societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e' nominato dal consiglio di
amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della
societa'; il suo mandato ha la stessa durata di quello del
consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di
amministrazione della gestione aziendale per i profili di
propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto
di voto, alle riunioni del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in collaborazione
con i direttori di rete e di testata, la coerenza della
programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le
direttive formulate dal consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti
attribuzioni:
a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di
cui all'art. 2, comma 7, lettera b);
b) assume, nomina, promuove e stabilisce la
collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta
dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di
lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa
puntualmente il consiglio;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e
i contratti aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera
b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti
alla gestione della societa';
e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art.
2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal
consiglio in materia di linea editoriale, investimenti,
organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche
del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le
informazioni utili per verificare il conseguimento degli
obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti
dagli organi competenti ai sensi della presente legge.».
- L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art.
9 della legge 14 aprile 1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8
del decreto-legge 6 dicembre 1984. n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonche'
l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Per l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
vedano note all'art. 14.
- Per l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
vedano note all'art. 7.
- L'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433
recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi
al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
locale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
20 novembre 1999, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi
in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in
regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di
norma con le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il
territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina,
ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art.
1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
Laddove l'orografia del territorio non consente di
attribuire alle province risorse in termini di frequenze,
l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti per
assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di
cui all'art. 6, comma 4, del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del
1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento
del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino
provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono
soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le
concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente
collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre
tipologie previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di
concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il
disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per
ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte
distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata
per le domande di concessione a carattere comunitario.
4. (Abrogato).
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito
locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al
pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a
lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque
milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per
concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il
medesimo soggetto presenta piu' domande di concessione in
ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni
domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il
punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni
di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente
operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, e' aumentato del cinque per cento: la condizione
deve sussistere al momento della presentazione della
domanda di concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno
validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale.».



 
Art. 29.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 310):
Presentato dall'on. Mazzuca Poggiolini il 30 maggio
2001;
Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede
referente, il 25 settembre 2001, con pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI, IX, XII e XIV.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite VII
(Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il
16 ottobre 2002, con pareri delle commissioni I, II, III,
V, VI, XII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX il
17 ottobre 2002; il 17 dicembre 2002; il 14, 16, 22, 23,
29, 30 gennaio 2003; il 20 febbraio 2003; il 4, 5, 6, 10,
11, 12 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13, 17, 18 marzo 2003; l'1,
2 aprile 2003 e approvato il 3 aprile 2003 in un testo
unificato con atti n. 434 (on. Giulietti): n. 436 (on.
Giulietti) n. 1343 (on. Foti); n. 1372 (on. Caparini); n.
2486 (on. Butti ed altri); n. 2913 (on. Pistone ed altri);
n. 2919 (on. Cento); n. 2965 (on. Bolognesi ed altri); n.
3035 (on. Caparini ed altri); n. 3043 (on. Colle' ed
altri); n. 3098 (on. Santori); n. 3106 (on. Lusetti ed
altri); n. 3184 (d'iniziativa del Ministro delle
comunicazioni Gasparri); n. 3274 (on. Carra ed altri); n.
3286 (on. Maccanico): n. 3303 (on. Soda ed altri); n. 3447
(on. Pezzella ed altri); n. 3454 (on. Rizzo ed altri); n.
3567 (on. Grignaffini ed altri); n. 3588 (on. Burani
Procaccino): n. 3689 (on. Fassino ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2175):
Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede
referente, l'8 aprile 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, della commissione
speciale in materia di infanzia e di minori, della Giunta
per gli affari delle Comunita' europee, della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il
16 aprile 2003; il 13, 14, 15, 27 maggio 2003; il 5, 10,
11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 giugno 2003; l'1, 2,
3 luglio 2003.
Esaminato in aula l'8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 luglio
ed approvato, con modificazioni, il 22 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 310-B):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 24 luglio 2003, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII,
XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 24, 25, 28, 30 luglio 2003; l'11, 16,
17 settembre 2003.
Esaminato in aula il 18, 23, 25 settembre 2003, il
1° ottobre 2003 ed approvato, con modificazioni, il
2 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2175-B):
Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede
referente, il 9 ottobre 2003, con pareri delle commissioni
1ª e 5ª della commissione speciale in materia d'infanzia e
di minori.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il
18, 19, 25, 26, 27 novembre 2003; il 1° dicembre 2003.
Esaminato in aula il 26 novembre 2003 ed approvato il
2 dicembre 2003.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo
74 della Costituzione, con messaggio motivato in data
15 dicembre 2003, ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione sul progetto di legge, il cui riesame, ai
sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e
dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il
proprio iter alla:

Camera dei deputati (atto n. 310-D):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 15 dicembre 2003, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII,
XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 21, 29 gennaio 2004; il 3 febbraio
2004 deliberato il rinvio in commissione.
Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede
referente, il 12, 25 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10,
17 marzo 2004;
Esaminato in aula il 23 marzo 2004 ed approvato il 24
marzo 2004-04-30.

Senato della Repubblica (atto n. 2175-B-bis):
Assegnato alla commissione 8ª (Comunicazioni, in sede
referente il 25 marzo 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, della commissione
speciale in materia d'infanzia e di minori, della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 8ª, in sede referente, il
31 marzo 2004; il 1°, 6, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.
Esaminato in aula il 7, 22, 27, 28 aprile 2004 ed
approvato il 29 aprile 2004.
 
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