Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 maggio 2004, n. 112 |
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1. (Ambito di applicazione e finalita)
1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni. 2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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| Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici; b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento; i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale; l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; m) "opere europee" le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei.
Note all'art. 2: - L'art. 1, n. 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 204 del 21 luglio 1998), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 217 del 5 agosto 1998), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e' il seguente: "Articolo 1. - Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) (omissis); 2) "servizio": qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione. La presente direttiva non si applica: ai servizi di radiodiffusione sonora; ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE; (Omissis)". - La legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.
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| Art. 3. (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali. |
| Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'. 2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia. |
| Art. 5. (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi: a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi; d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute; f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti; g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione; 2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale; h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate; i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). - 1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. 2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. 2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. 3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali e consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. 5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). 6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva 7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non supenore al 2 per cento nel corso di un ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9. 9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993. 10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti. 13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma; b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. 15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi. 17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative. 18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato".
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| Art. 6. (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore. |
| Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia. 4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale. 5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato. 6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". 7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". 9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza". 10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici 11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione. 12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. 14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale". 15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento". 16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 7: - Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'articolo 5. - L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interininisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati da! Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". - L'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", e' il seguente: "Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonche' da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato e' nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni. 2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' richiedere al Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalita' del presente codice di autoregolamentazione. 3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice di autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. E' consentita la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello stesso Comitato. 4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la valutazione della documentazione prodotta il Comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave violazione delle regole del codice, il Comitato puo' adottare provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento. 5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilita', gravita' del danno, modalita' della violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimita'; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti. 6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o la televendita esaminata non e' conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa. 7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato puo' imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri utenti. 8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese". - Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it - La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17 ottobre 1989. - La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997. - Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50, gia' modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, come ulteriormente modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali. 2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato. 4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1". - L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali con facolta' di indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1". - L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 430, recante: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in (ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita' b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o Servizi di altre imprese; per le eminenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza. c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, si riporta il titolo delle sezioni I e II del Capo I (Le sanzioni amministrative): "Sezione I - Principi generali Sezione II - Applicazione". - L'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante. "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, concemente. "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 9 marzo 1987, n. 56, e' il seguente: "Art. 11. (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9. viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza." - Gli articoli 4 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 agosto 1990, n. 199, sono i seguenti: "Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'art. 11 della medesima legge n. 67, del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987." "Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale." - L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.". 2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi inforinativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e". 3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni". - L'art. 1 del Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni) - Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a) "opere europee", le opere originarie: 1. di Stati membri dell'Unione europea o 2. di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del consiglio d'Europa, purche': I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Paesi europei. L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 e' subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi. b) "emittenti", le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonche' via satellite, in forma codificata e non codificata; c) "canale tematico", canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico. d) "Autorita", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; e) "Legge", la legge 30 aprile 1998, n. 122.". - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note all'art. 5. - L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva) - 1. E consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998. 2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione, che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999. 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede: a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2; 2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale; b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi: 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni; 4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; 5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite; 6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodifflrnione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo; 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti. 4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria. 5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze: a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti. 6. (Abrogato) 7. (Abrogato) 8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni. 9. (Abrogato). 10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. 11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita' adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. 12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. 13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al finesli garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. 14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti 15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,". 16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il seguente: "43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna". 17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza. 18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. 19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda fra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. 22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. 23. Il comma 45 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997": 24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni. L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e' il seguente: "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita, con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
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| Art. 8. (Diffusioni interconnesse)
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni". 2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive". 4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 8. - L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.». - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata. 2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza. 3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione. 4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9; dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art. 3, comma2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382. 5. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29 comma 3». - Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note all'art. 2.
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| Art. 9. (Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".
Note all'art. 9. - L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' seguente: «Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi). - 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela della salute. 2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente operanti interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo.».
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| Art. 10. (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. 2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto". 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". 9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Note all'art. 10. - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 5. - Il testo vigente dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). 1. - 7. (Abrogati). 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.". - Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note all'art. 7. - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) (omissis) b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita'; 3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; (Omissis).". - L'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e' il seguente: "Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. 8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. 13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. 14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. 15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12. 16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. 17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato". - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano note all'art. 7. - L'art. 114 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (424 s.). 3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503). 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni, il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione e' autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.". - L'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente: "Art. 2 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee). - 1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, piu' della meta' del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la meta', negli ultimi cinque anni. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformita' della normativa comunitaria. 2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili. 3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la societa' concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento. 4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresi' attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalita' di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicita' alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovra' essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. 6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliere sia a quella della fascia di maggiore ascolto cosi come definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. 8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 agosto 1971, n. 819. 9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'unione europea, secondo le modalita' definite con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei. 11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita' radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.".
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| Art. 11. (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Note all'art. 11: - Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si vedano note all'art. 10. - L'art. 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il seguente: «Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorita', illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi' come definiti nel presente regolamento».
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| Art. 12. (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete; b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze. 2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non discriminazione. 7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Note all'art. 12: - L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze). - 1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo art. 3, sono posticipate di nove mesi. 2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente. 4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: «2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge». 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. 6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate. 7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtu' di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo art. 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora, e' consentita la cessione di intere emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti e' consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: «17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffussione dei programmi e sulle, stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza».
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| Art. 13. (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. |
| Art. 14. (Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Note all'art. 14: - Gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 108/33 del 24 aprile 2002, sono i seguenti: «Art. 15 (Procedura per la definizione dei mercati). - 1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che cio' pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza. La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione. 2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti») conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva. 3. Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorita' nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7. 4. Previa consultazione delle autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione puo', conformemente alla procedura di cui all'art. 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali». «Art. 16 (Procedura per l'analisi del mercato). - 1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorita' nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinche' questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorita' nazionali garanti della concorrenza. 2. Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E' tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 3. Se conclude che tale mercato E' effettivamente concorrenziale, l'autorita' nazionale di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano gia' in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 4. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale l'autorita' nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'art. 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano. 5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3 le autorita' nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7». - Il testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - 1. (Abrogato). 2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli. 3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze. 4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. 5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri: a) localizzazione comune degli impianti; b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale; c) segnali ricevibili senza disturbi; d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia; f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio; g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze. 7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autonzzazioni.. 8. - 11. (Abrogati). 12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. 13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi. 14. (Abrogato). 15. (Abrogato). 16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. 17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 19. Comma abrogato dalla presente legge. 20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».
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| Art. 15. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. 4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse. 6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente: "spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte" e' sostituita dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari". 8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni".
Note all'art. 15 - Per l'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, e' il seguente: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: (omissis); 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; (Omissis).». - L'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente: «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente: «Art. 18 (Procedura per la definizione dei mercati) - 1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.». - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. L'art. 2359 del codice civile e' il seguente: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.». - L'art. 18 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e' il seguente: «Art. 18 - 1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicita', ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'art. 18-bis, non deve superare il 20 % del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. 2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %; 3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di «pubblicita»: gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.». - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 5. - La legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67.
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| Art. 16. (Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunita' europee. 2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali; c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata; e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale; f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. 4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. |
| Art. 17. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Nota all'art. 17 - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 5.
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| Art. 18. (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, e' trasmesso all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni. 2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Note all'art. 18 - Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, reca: «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78; - L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, e' il seguente: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».
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| Art. 19. (Verifica dell'adempimento dei compiti)
1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 5. I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 6. Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni. 9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale. |
| Art. 20. (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale. 7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Note all'art. 20: - L'art. 135 della Costituzione e' il seguente: «Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari.». - L'art. 2366 del codice civile e' il seguente: «Art. 2366 (Formalita' per la convocazione). - L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.». L'art. 2379 del Codice civile e' il seguente: «Art. 2379 (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ai fini di quanto previsto dal primo commna la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'art. 2377.».
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| Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di ulteriori provvedimenti. 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione della societa' incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla societa' risultante dall'operazione di fusione. 3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. 4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita nello statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della societa', non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. 6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda. 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota e' destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.
Note all'art. 21: - Gli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 del Codice civile sono i seguenti: «Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.». «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile; 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.». «Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.». - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., si vedano note all'art. 18. - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177, e successive modificazioni, reca: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni.». - Per il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, si vedano note all'art. 18. - L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' il seguente: «1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate.». - La legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1993, n. 257.
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| Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Nota all'art. 22: - L'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: «11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
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| Art. 23. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. 2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. 6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni. 7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonche' rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale. 8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtu' di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di piu' emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale. 9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249. 10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'. 11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. 12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale. 13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000. 14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.
Nota all'art. 23: - L'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001), recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», e' il seguente: «Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre armi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1. 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. 5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilita', anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione; b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione; d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale; h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro. 8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unita' abitative. 9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi'. 10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni. 11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea. 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale. 15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.». - L'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: «7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.». - L'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario, alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113, e' il seguente: «Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni.) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.» - L'art. 29 del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e' il seguente: «Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza). - 1. L'Autorita', ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettivita', della completezza e dell'imparzialita' dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 66/2001: a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per: 1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualita' della programmazione e del pluralismo informativo; 2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita' di trattamento; c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto delle norme del presente regolamento; d) norme in materia di limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati; e) le modalita' per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro; f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, sentita l'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze; g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.». - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: (Omissis). 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;». - L'art. 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'Allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, e' il seguente: «Art. 9 (Trasmissioni simultanee). - 1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica dell'Autorita', inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.»
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| Art. 24. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico; b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale; c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica; d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero; e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato; f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo; g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici. 2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23. 4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti".
Nota all'art. 24: - L'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra eminenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario. 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalita' definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001. 2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. in caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.».
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| Art. 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali. 2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale. 6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri. 8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8. 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attivita' di operatore di rete. 13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703"; b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.
Note all'art. 25: - Per il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si vedano note art. 9. - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - L'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - L'art. 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, e' il seguente: "Art. 35 (Conversione delle abilitazioni televisive). - 1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali e' rilasciata l'abilitazione. 2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alle previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a: a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all'art. 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza; b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a Euro 35.000.000 per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e Euro 2.500.000 per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto ad Euro 1.500.000 per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale; c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre. 3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonche' gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformita' e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'art. 29. 5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalita' e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.". - La legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66. - L'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19. - La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni: a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge; b) a predispone annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali; c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.". - L'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata il seguente: "Art. 20. - I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 46. Per gli adempimenti' di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.".
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| Art. 26. (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. |
| Art. 27. (Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorche' relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purche': a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W; f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Nota all'art. 27: - L'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il seguente: «Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.».
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| Art. 28. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Note all'art. 28: - L'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva). - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.». - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dalla legge qui recita: «1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo; a) giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero b) (Abrogata); c) giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero d) diventi titolare di collegamenti con societa' editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.». - Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, cosi' come modificato dalla presente legge recita: «Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). - 1. (Abrogato). 2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato)». - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 10. - L'art. 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata recita: «Art. 4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 1° ottobre 1994. 1-bis. (Abrogato).». - L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita: «Art. 3 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della societa'; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio. 2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. 4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; c) provvede alla gestione del personale dell'azienda; d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa'; e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art. 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. 5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.». - L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita: «Art. 5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art. 9 della legge 14 aprile 1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984. n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonche' l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono abrogati. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Per l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - Per l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 7. - L'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. 2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento. 3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario. 4. (Abrogato). 5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. 7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.».
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| Art. 29. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 310): Presentato dall'on. Mazzuca Poggiolini il 30 maggio 2001; Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede referente, il 25 settembre 2001, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, IX, XII e XIV. Nuovamente assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2002, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, XII, XIV. Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX il 17 ottobre 2002; il 17 dicembre 2002; il 14, 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2003; il 20 febbraio 2003; il 4, 5, 6, 10, 11, 12 marzo 2003. Esaminato in aula il 13, 17, 18 marzo 2003; l'1, 2 aprile 2003 e approvato il 3 aprile 2003 in un testo unificato con atti n. 434 (on. Giulietti): n. 436 (on. Giulietti) n. 1343 (on. Foti); n. 1372 (on. Caparini); n. 2486 (on. Butti ed altri); n. 2913 (on. Pistone ed altri); n. 2919 (on. Cento); n. 2965 (on. Bolognesi ed altri); n. 3035 (on. Caparini ed altri); n. 3043 (on. Colle' ed altri); n. 3098 (on. Santori); n. 3106 (on. Lusetti ed altri); n. 3184 (d'iniziativa del Ministro delle comunicazioni Gasparri); n. 3274 (on. Carra ed altri); n. 3286 (on. Maccanico): n. 3303 (on. Soda ed altri); n. 3447 (on. Pezzella ed altri); n. 3454 (on. Rizzo ed altri); n. 3567 (on. Grignaffini ed altri); n. 3588 (on. Burani Procaccino): n. 3689 (on. Fassino ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2175): Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede referente, l'8 aprile 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, della commissione speciale in materia di infanzia e di minori, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee, della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 2003; il 13, 14, 15, 27 maggio 2003; il 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 giugno 2003; l'1, 2, 3 luglio 2003. Esaminato in aula l'8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 luglio ed approvato, con modificazioni, il 22 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 310-B): Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il 24 luglio 2003, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede referente, il 24, 25, 28, 30 luglio 2003; l'11, 16, 17 settembre 2003. Esaminato in aula il 18, 23, 25 settembre 2003, il 1° ottobre 2003 ed approvato, con modificazioni, il 2 ottobre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2175-B): Assegnato alla 8ª commissione (Comunicazioni), in sede referente, il 9 ottobre 2003, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori. Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 18, 19, 25, 26, 27 novembre 2003; il 1° dicembre 2003. Esaminato in aula il 26 novembre 2003 ed approvato il 2 dicembre 2003. Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 15 dicembre 2003, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul progetto di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio iter alla:
Camera dei deputati (atto n. 310-D): Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il 15 dicembre 2003, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede referente, il 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 gennaio 2004. Esaminato in aula il 21, 29 gennaio 2004; il 3 febbraio 2004 deliberato il rinvio in commissione. Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede referente, il 12, 25 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10, 17 marzo 2004; Esaminato in aula il 23 marzo 2004 ed approvato il 24 marzo 2004-04-30.
Senato della Repubblica (atto n. 2175-B-bis): Assegnato alla commissione 8ª (Comunicazioni, in sede referente il 25 marzo 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione 8ª, in sede referente, il 31 marzo 2004; il 1°, 6, 7, 20, 21, 22 aprile 2004. Esaminato in aula il 7, 22, 27, 28 aprile 2004 ed approvato il 29 aprile 2004. |
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