Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 115
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione da prestare anche mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 161 in base al quale la CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico;
Visto il testo unico ed in particolare l'articolo 107 che disciplina l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del testo unico, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie;
Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:
a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;
c) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico;
d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;
e) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:
1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attivita' dello stato patrimoniale;
2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera
a):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1,
come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001» - pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302):
«1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell
esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a
cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il
testo dell'art. 107:
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
artt. 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57,
commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia
di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante: «testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1988, n. 71; si riporta il testo dell'art. 161:
«Art. 161. (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.»
- Il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio
1996, recante: «Criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma
1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125.
- Il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio
1994, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art.
106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre
l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del
pubblico.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
1994, n. 170.
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi
nota precedente) e' il seguente:
«Art. 106. (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'U.I.C.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
artt. 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'U.I.C. indica le modalita' di iscrizione
nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'U.I.C. puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'U.I.C., con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.»
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 2 aprile 1999,
recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4,
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari
che svolgono attivita' di rilascio di garanzie nonche' a
quelli che operano quali intermediari in cambi senza
assunzione di rischi in proprio (money brokers).» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86.
- Il testo dell'art. 114 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi
nota precedente) e' il seguente:
«Art. 114. (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di
vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita'
finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., verifica se
sussistono le condizioni per l'esenzione.».
- Il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio
1994, recante: «Disciplina dell'esercizio nel territorio
della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'art.
106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994,
n. 184.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo
dell'art. 23:
«Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto. ad altri Ministeri
o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in
data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in
data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e' il seguente:
«Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fidejussoria di cui al comma 2 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei fischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.v.a.
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e'
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro.»



 
Art. 2. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109

1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:
a) le complete generalita' della persona che sottoscrive la domanda;
b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;
c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale.
3. La domanda di autorizzazione e' corredata dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto vigente della societa';
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa' che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie; la dichiarazione non e' dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attivita';
c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della societa' di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla societa' di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attivita' patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario.
4. L'autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata ovvero e' pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il termine di cui al comma 4 e' interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione e' prorogato di 30 giorni.
6. L'autorizzazione e' revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attivita' diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perche' provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 30, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'art. 145,
comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note
precedenti.
- Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 7:
«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.»
- Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.



 
Art. 3. Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attivita' finanziarie di
cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico.

1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attivita' finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:
a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;
b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;
c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell'organizzazione operante in Italia;
d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all'attivita' svolta in Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105



Note all'art. 3:
- Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in
data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.



 
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