Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 115 |
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione da prestare anche mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 161 in base al quale la CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico; Visto il testo unico ed in particolare l'articolo 107 che disciplina l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del testo unico, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie; Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per: a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico; c) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico; d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale; e) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti: 1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attivita' dello stato patrimoniale; 2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi. 2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001» - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302): «1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell'art. 107: «Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli artt. 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1988, n. 71; si riporta il testo dell'art. 161: «Art. 161. (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.» - Il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, recante: «Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125. - Il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1994, n. 170. - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) e' il seguente: «Art. 106. (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'U.I.C. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli artt. 108 e 109. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'U.I.C. indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'U.I.C. puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.» - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86. - Il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) e' il seguente: «Art. 114. (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.». - Il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, recante: «Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo dell'art. 23: «Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto. ad altri Ministeri o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
Note all'art. 1: - Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse. - Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse. - Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse. - Il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente: «Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative). - 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 2-ter. La garanzia fidejussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004. 3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei fischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. 7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente. 7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e' istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.»
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| Art. 2. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica: a) le complete generalita' della persona che sottoscrive la domanda; b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali; c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale. 3. La domanda di autorizzazione e' corredata dei seguenti documenti: a) copia dello statuto vigente della societa'; b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa' che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie; la dichiarazione non e' dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attivita'; c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della societa' di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla societa' di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attivita' patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario. 4. L'autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata ovvero e' pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Il termine di cui al comma 4 e' interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione e' prorogato di 30 giorni. 6. L'autorizzazione e' revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attivita' diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perche' provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'art. 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note precedenti. - Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 7: «Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.» - Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.
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| Art. 3. Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attivita' finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico.
1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attivita' finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento: a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione; b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia; c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell'organizzazione operante in Italia; d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all'attivita' svolta in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105
Note all'art. 3: - Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.
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