Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 114 |
Regolamento recante le modalita' di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 22; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Indizione delle elezioni
1. Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, a componente del Comitato dei garanti sono indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato in carica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con il decreto di cui al comma 1 e' fissata la data delle elezioni da tenersi in un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ), e' il seguente: «Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile». - La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.». - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». Nota all'art. 1. - L'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 165 (per il titolo, vedi nelle note alle premesse), e' il seguente: «2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonche' le procedure e le modalita' per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilita' per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali; le modalita' di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore ditale regolamento e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».
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| Art. 2. Commissione elettorale centrale
1. Con il decreto di indizione delle elezioni e' nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile ovvero da un avvocato dello Stato, designato dal rispettivo organo di vertice, e composta da cinque dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti a sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. 2. Con il decreto di indizione delle elezioni e' individuata la struttura del Dipartimento della funzione pubblica alla quale e' affidata la gestione del servizio elettorale e delle attivita' di segreteria. 3. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le sedute sono pubbliche. Il segretario redige il verbale delle sedute delle attivita' della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri. Una copia del verbale e' trasmessa al servizio elettorale. 4. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente. |
| Art. 3. Elettorato attivo e passivo
1. Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non hanno diritto al voto i dirigenti sospesi dal servizio per qualsiasi causa. 2. Sono eleggibili i dirigenti inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nella prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi dal servizio, ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive, od in aspettativa non retribuita. |
| Art. 4. Presentazione delle candidature
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti di prima fascia possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale centrale, mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticita' delle firme e' attestata dal candidato. La presentazione della dichiarazione di candidatura puo' avvenire mediante spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento. 2. Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse all'elezione. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del servizio elettorale. Contro la deliberazione della Commissione e' ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco. |
| Art. 5. Modalita' di votazione
1. L'elettore puo' esprimere una preferenza, indicando il cognome del candidato prescelto ed aggiungendo, nel caso di omonimia, il relativo nome e data di nascita; la scheda di votazione e' inserita dall'elettore in apposito plico sigillato. 2. I dirigenti in servizio all'estero possono esercitare il voto attraverso le rappresentanze diplomatiche; l'amministrazione di appartenenza trasmette all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico elettorale. Il plico e' restituito all'ufficio elettorale dell'amministrazione di appartenenza. 3. Sono nulle le schede contenenti piu' nominativi, ovvero scritture o segni tali da consentire, in modo inequivocabile, il riconoscimento del voto. |
| Art. 6. Uffici elettorali
1. Nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli uffici elettorali istituiti presso le direzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, per le strutture centrali, ed agli uffici elettorali istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, per le strutture statali periferiche, l'elenco degli elettori in servizio presso le rispettive amministrazioni e dei candidati, nonche' le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli uffici elettorali sono istituiti, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle candidature di cui all'articolo 4, comma 2, con provvedimento dei responsabili delle strutture presso le quali i medesimi uffici elettorali sono previsti. 2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna all'elettore la scheda ed il plico; effettuata la votazione, l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale. 3. Entro i cinque giorni successivi gli uffici elettorali trasmettono ai seggi elettorali previsti dall'articolo 7 i plichi ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti. |
| Art. 7. Scrutinio elettorale
1. Nelle amministrazioni centrali dello Stato, negli uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati di Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta e' costituito, rispettivamente con decreto direttoriale, con decreto prefettizio e con decreto commissariale, un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari. 2. Il seggio elettorale si insedia il giorno fissato per le elezioni per procedere alle operazioni preliminari. 3. Il quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente, verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di plichi pervenuti dagli uffici elettorali, inserisce i plichi in un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo scrutatore annotano separatamente i voti attribuiti a ciascun candidato. 4. Al termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato e' comunicato alla Commissione elettorale centrale. 5. Il verbale delle operazioni di scrutinio e' redatto in duplice esemplare dal segretario, ed e' firmato in ciascun foglio dai componenti del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede numerate, e' rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia e' trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1. |
| Art. 8. Proclamazione
1. La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente. 2. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale piu' alta; a parita' di cifra, e' proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianita' di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parita' di anzianita', e' proclamato eletto il candidato di maggiore eta'. 3. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1 |
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