Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 aprile 2004 |
Autorizzazione all'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Cagliari e a diminuire il numero degli allievi. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di formazione in psicoterapia; Visto il decreto del capo del dipartimento in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'elenco delle scuole di psicoterapia che hanno provveduto all'adeguamento dell'ordinamento ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 509/1998 e tra cui in particolare l'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.»; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da via del Canneto, 12, a via Paganini, 8, e la diminuzione degli allievi da 15 a 12; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 24 marzo 2004 trasmessa con nota 316 del 31 marzo 2004; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.» abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari, un corso di formazione in psicoterapia, e' autorizzato a trasferire la sede da via del Canneto, 12, a via Paganini, 8. 2. Il predetto istituto e' autorizzato a diminuire il numero degli allievi da 15 a 12 per ciascun anno di corso, e, per l'intero ciclo, da 60 a 48 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2004 Il Capo del dipartimento: D'Addona |
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