IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) sono definite con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; Visto il comma 2 del richiamato art. 24, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, puo' emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998; Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 186/1999), che al punto 1.1.4 del deliberato, prevede, tra le tipologie dei rischi e delle operazioni assicurabili dalla SACE, il rischio di escussione delle fideiussioni indicate al successivo punto 3.1.7 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali; Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2003, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Considerata l'opportunita' di includere, tra le operazioni assicurabili dalla SACE ai sensi della delibera n. 93/1999 sopra citata, anche l'escussione delle fideiussioni; Delibera: 1. L'art. 1, punto 1.1.4, della delibera 9 giugno 1999, n. 93, richiamata in premessa e' cosi' sostituito: «Rischio di escussione delle fideiussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3, che si articola in: a) escussione determinata da cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali; b) escussione determinata da cause dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali.». 2. Le condizioni di ammissibilita' alla copertura assicurativa del rischio di cui al punto precedente sono definite dal consiglio di amministrazione della SACE, nell'ambito della politica assicurativa generale dell'istituto, avuto riguardo, in particolare, alle capacita' di performance dell'operatore nazionale, in caso di copertura del rischio previsto al punto 1b) e ai conseguenti aspetti relativi al livello di condivisione del rischio e al premio assicurativo. Roma, 13 novembre 2003
Il presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 98 |