IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto 10 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 28 marzo 2003, recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»; Vista la domanda presentata dal Consorzio del Chianti intesa ad ottenere deroga per il termine di iscrizione all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» superiore gia' impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003 e fissata, nello stesso, al 30 aprile 2003; Visto il parere favorevole della regione Toscana pervenuto in data 9 aprile 2004 sulla sopra citata domanda intesa ad ottenere una proroga di un anno per l'iscrizione in deroga all'albo dei vigneti «Chianti» superiore per quei vigneti gia' impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003; Considerato che le motivazioni addotte dalla regione stessa trovano riscontro nella complessita' di gestione legata alla nuova normativa sull'organizzazione degli albi dei vigneti a denominazione di origine istituiti presso le province e che, nel caso in questione, interessano gran parte delle superfici coltivate a vigneto della regione stessa; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla concessione della proroga richiesta; Decreta: Articolo unico In deroga al comma 2 dell'art. 2 del decreto 10 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 10 marzo 2003 e recante «modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Chianti», i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Chianti» Superiore, gia' impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003 sopra citato, possono essere iscritti all'albo fino al 30 aprile 2005. Restano ferme tutte le altre disposizione contenute nel decreto ministeriale 10 marzo 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 26 aprile 2004 Il direttore generale: Abate |