IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Maroni Gabriela Andrea, nata il 13 maggio 1966 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di psicologa di cui e' in possesso dal 23 luglio 1997, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 12 marzo 1996; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la sig.ra Maroni abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 settembre 2003 dalla questura di Torino a tempo indeterminato; Decreta: Alla sig.ra Maroni Gabriela Andrea, nata il 13 maggio 1966 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo in Italia. Roma, 20 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |