Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Funzioni trasferite in materia di viabilita'
1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonche' vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Gli articoli 4 e 8 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, sono riportati nelle note all'art. 9.
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| Art. 2. Funzioni statali in materia di viabilita'
1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato: a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale; b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. 2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. 3. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative relative: a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; d) alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C); f) all'intesa con la Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B); g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie; h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale; i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. 4. Ai sensi dell'articolo 47 dello statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera e), sono esercitate dallo Stato d'intesa con la Regione. 5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114), e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicotare; di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita' della circolazione. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.». «Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnati. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.». «Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei contri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particotari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'ANAS competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi. 7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati. 8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita' competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'interesezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Se la violazione e' commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche' della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da due a sei mesi». - Il testo dell'art. 47 dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente: «Art. 47. - La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione. La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste. Il Governo della Repubblica puo' chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato.».
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| Art. 3. Rete stradale nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112): «Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.». - Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 («Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»; publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000), e' il seguente: «Art. 20 (Rete autostradale e stradale nazionale) - 1. Alla lettera b) del comma 4 dellart. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.».
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| Art. 4. Trasferimento delle strade di interesse regionale
1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalita' e ordinario stato di manutenzione. 2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative. 3. La Regione puo' trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali. 4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale gia' di competenza dello stesso ente. 5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4. 6. Restano di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile: «Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.». - Il testo del comma 5, dell'art. 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 49 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.), e' il seguente: «5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non piu' utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere cosi' identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.». - Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' citato nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., e' il seguente: «2. Per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la medesima per entrambi i provvedimenti.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) - 1. Omissis. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis - Itinerari ciclopedonali. Omissis.».
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| Art. 5. Operazioni di consegna
1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. 3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalita' e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sara' tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalita' e ordinario stato di manutenzione. 4. L'accertamento di cui al comma 3 e' demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale. |
| Art. 6. Successione nei rapporti giuridici
1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa. 3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna. 4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., e' il seguente: «Art. 34 (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali): - 1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. 2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».
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| Art. 7 Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia
1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste. 2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 e' trasferito in numero di 160 unita' suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilita' di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2005. 3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale e' comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2006. 4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilita' di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalita' definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448. 5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo fara' comunque riferimento al numero di unita' individuate al comma 2.
Nota all'art. 7: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448 (Regolamento recante modalita' e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2001, n. 49.
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| Art. 8. Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonche' i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprieta' alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3. 2. Le case cantoniere riferibili alla viabilita' di cui all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2006, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali. 4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. 5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'articolo 5, comma 3. 6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sara' economicamente riconosciuto alla Regione. 7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
Note all'art. 8: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - S.O. n. 255): «5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non piu' utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere cosi' identificate sono dismesse su iniziativa dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».
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| Art. 9. Funzioni amministrative in materia di trasporti
1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11. 2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali e' operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative: a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali; b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici; c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonche' dei certificati di abilitazione professionale in materia; d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle scuole nautiche. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione puo' avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalita' definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime. 5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non gia' trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonche' dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione. 7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale. 8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla piu' sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresi' quantificate le risorse relative a tale trasferimento. 10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresi', con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonche' i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione. 11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente: «Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto: 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale». «Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60; 5) ordinamento e circoscrizione dei comuni; 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione; 9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.». «Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, concerne: «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.
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| Art. 10. Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale
1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, gia' in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda. 2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni gia' svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1. 3. La titolarita' delle autorizzazioni e licenze ministeriali, gia' rilasciate a favore della ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione. 4. In funzione del trasferimento di titolarita' di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2005, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale. 5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. 6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna. |
| Art. 11. Funzioni statali in materia di trasporti
1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarieta', le funzioni relative: a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili; b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza del trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici; d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero; e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali; f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale; g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero; h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti; i) alla sicurezza, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto 11 luglio 1980, n. 753; l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico; m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune; n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale; q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454; r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454; s) alla registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli; t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti; u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonche' alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana; v) all'estimo navale; z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali; bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna; cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto; dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima; ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi; ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS; gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonche' alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione; hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonche' alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare; ii) alla disciplina della sicurezza del volo; ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni; nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalita' di approvvigionamento energetico; pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314; di seguito si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980: «Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119. - La legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997; di seguito si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1, nonche' il comma 7 dell'art. 7, della medesima legge n. 454/1997: «Art. 1 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato) - (Omissis). 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformita' ai principi di cui all'art. 92 del trattato CEE; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria; e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio». «Art. 7 (Disposizioni diverse). (Omissis) - 7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298». - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 11 (Servizi di polizia stradale). - 1. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. 4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.». «Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis). I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.». - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177), e' il seguente: «Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche gia' attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.); al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti: a) regolamentazione tecnica ed attivita' ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza; b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati; c) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita' di assistenza al volo; d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione; e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione; f) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, a 537; g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonche' eventuale partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico. 2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.». - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
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| Art. 12. Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. In virtu' del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13. 2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato puo' avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalita' definiti convenzionalmente con la Regione. 3. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi. 4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprieta' degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprieta' alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti. 5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. 6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti. 7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna. |
| Art. 13. Trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto
1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, e' trasferito alla Regione nel limite di due unita'. 3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalita' e criteri definiti convenzionalmente con le medesime. 5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 fara' comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 fara' riferimento alle unita' individuate dal medesimo comma.
Nota all'art. 13: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43.
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| Art. 14. Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all'articolo 4, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo. |
| Art. 15. Decorrenza dell'efficacia
1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Per le medesime finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 63 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia: «Art. 63. - Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita, la regione». - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
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| Tabella A
RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE
----> Vedere tabella a pag. 12 <---- |
| Tabella B
RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE
----> Vedere tabella a pag. 13 <---- |
| Tabella C
RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE
----> Vedere tabella a pag. 14 <---- |
| Tabella D
RIPARTO PERSONALE
===================================================================== Posizione organizzativa | Esigenze regionali n. dipendenti ===================================================================== Personale Dirigente: | 2 Personale Tecnico: | A | 5 A1 | 15 B | 6 Personale Amministrativo: | A | 2 A1 | 2 B | 12 B1 | 12 B2 | 2 Personale d'Esercizio: | B1 | 37 B2 | 65 |
| Tabella E
RIPARTO ATTREZZATURE
===================================================================== TIPOLOGIA |Consistenza attuale n.|esigenze Regione n. ===================================================================== Sgombroneve | 14 | 12 --------------------------------------------------------------------- Autocarri | 43 | 36 --------------------------------------------------------------------- Autocisterne | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- Panda | 28 | 23 --------------------------------------------------------------------- Piattaforme aeree | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- Lame - vomeri sgomberoneve| 77 | 64 --------------------------------------------------------------------- Pale caricatrici | 10 | 8 --------------------------------------------------------------------- Rulli compressori | 4 | 3 --------------------------------------------------------------------- Spazzole anteriori per | | autocarri | 3 | 2 --------------------------------------------------------------------- Spandisale trainati | 19 | 16 --------------------------------------------------------------------- Promisqui AR 35,8 | 18 | 15 --------------------------------------------------------------------- Trattori per sfalcio erba | 7 | 6 --------------------------------------------------------------------- Decespugliatori | 33 | 27 --------------------------------------------------------------------- Motosega | 39 | 32 --------------------------------------------------------------------- Motofalciatrice | 33 | 27 --------------------------------------------------------------------- Piastre vibranti | 14 | 12 --------------------------------------------------------------------- Piatti falcianti | 11 | 9 --------------------------------------------------------------------- Autocarro ad uso speciale | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Autovetture | 3 | 2 --------------------------------------------------------------------- Spazzolatrice stradale | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- Spargitore automatico | 24 | 20 |
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