Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 aprile 2004 |
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Tremiti. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 19 dicembre 2003, n. 111; Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 510 del 12 febbraio 2004 con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Area IV Uff. Dep del 2 marzo 2004; Vista la nota n. 15046/03/Area IV-bis del 20 febbraio 2004 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto
Dal 1° maggio 2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso. |
| Art. 2. Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t. |
| Art. 3. Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine; b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita'. Art. 3. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002. |
| Art. 4. Autorizzazioni in deroga
Ai prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti. |
| Art. 5. Vigilanza
I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 21 aprile 2004 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 110 |
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