Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 aprile 2004 |
Approvazione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gia' Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 50, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la possibilita' che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro; Visto il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti; Visto l'art. 119 della Costituzione italiana che prevede la possibilita' per i Comuni di indebitarsi unicamente per finanziare spese di investimento; Visto il decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'individuazione del tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003, relativo all'impegno di spesa di 5,16 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio finanziario 2003; Visti l'art. 6 del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che hanno individuato Italia Lavoro S.p.a. per lo svolgimento di un'azione sistematica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a.); Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003 relativo ai criteri di concessione di mutui a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonche' all'individuazione delle attivita' di supporto da parte di Italia Lavoro S.p.a. al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attuazione dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto in particolare il comma 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2003 che individua i criteri di cui tener conto ai fini della concessione; Viste le domande presentate da cinquantaquattro comuni per un totale di sessantasei progetti; Vista la nota n. 01373 dell'11 marzo 2004 di Italia Lavoro S.p.a. relativa al controllo effettuato che conferma l'appartenenza dei soggetti al bacino dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i quali sono previste una serie di misure finalizzate alla stabilizzazione tra le quali quella di cui all'art. 50 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerato che diciotto progetti non sono stati ammessi perche' non presentano i requisiti di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2003; Ritenuto di ordinare i quarantotto progetti ammissibili in graduatoria predisposta secondo i criteri di cui al comma 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2003; Ritenuto, pertanto di dover approvare la graduatoria medesima; Decreta: Art. 1.
E' approvata la graduatoria di quarantotto progetti presentati dai Comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003. |
| Art. 2.
La graduatoria approvata con il presente decreto e' trasmessa alla CDP S.p.a. per il seguito di competenza. |
| Art. 3.
La CDP S.p.a. procede alla concessione dei mutui secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento del contributo a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro. Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione puo' essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto. In caso di revoca del beneficio di cui al comma precedente il mutuatario dovra' assumere a proprio carico l'onere del differenziale originariamente a carico del Fondo per l'occupazione, pena l'estinzione anticipata del finanziamento. In caso di revoca del beneficio, o di rinuncia degli Enti mutuatari, la CDP S.p.a. procede a scorrimento secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, a partecipare ai progetti di cui alla graduatoria approvata con il presente decreto, si applica la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81/2000. I lavoratori da stabilizzare con i progetti di cui alla graduatoria approvata con il presente decreto non devono essere oggetto di stabilizzazioni da effettuarsi con analoghe misure di finanziamento agevolato. Roma, 23 aprile 2004 Il direttore generale: Mancini |
| ----> Vedere tabella a pag. 29 <---- |
|
|
|