IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi componenti; Visto il decreto del Ministero della sanita' 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001; Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica, determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina; Considerato che, nonostante sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), e' ritenuta possibile la trasmissione di variante di Creutzfeldt Jakob attraverso la trasfusione del sangue, per cui in alcuni Paesi dell'Unione europea sono state adottate, in via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue ed emocomponenti coloro che negli anni del 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei mesi, anche non consecutivi; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella riunione dell'11 febbraio 2004; Ritenuta l'opportunita' di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli Organi dell'Unione europea, non indonei alla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi; Ordina: Art. 1.
1. Coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito, per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi, sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti, ai sensi degli articoli 6 e 9, del decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneta' del donatore di sangue ed emocomponenti» e successive modificazioni. 2. Sono altresi' esclusi dalla donazione coloro che sono stati sottoposti a trasfusione allogenica di sangue o di emocomponenti nel Regno Unito dal 1980. 3. La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 22 novembre 2000, da ritenersi pertanto abrogata, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340 |