IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto datato 5 marzo 1999, n. 9979, successivamente modificato con decreto ministeriale in data 11 luglio 2002, con il quale l'Impresa Field Farm S.r.l., con sede legale in Chieti, via Colle dell'Ara 25, e' stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, esente da classificazione di pericolo, denominato Cuprocim per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12; Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall'impresa Field Farm S.r.l., diretta ad ottenere: il rinnovo della registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi; la modifica della denominazione commerciale del prodotto fitosanitario da Cuprocim a Cuprocim FF; Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale; Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE; Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE; Considerato che l'applicazione della normativa e' consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea; Ritenuto che il prodotto fitosanitario di cui trattasi puo' usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005 in conformita' al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero in quanto contiene sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea; Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione; Rilevato che per il rilascio di tale proroga non e' richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999; Decreta: 1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2005 con il rispetto delle condizioni precedentemente individuate, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario ora denominato Cuprocim FF, registrato al n. 9979 con decreto in data 5 marzo 1999, a nome dell'Impresa Field Farm S.r.l., con sede legale in Chieti, via Colle dell'Ara 25. 2. L'impresa medesima e' autorizzata ad apportare la modifica di denominazione nelle etichette con le quali viene posto in commercio il prodotto fitosanitario registrato a suo nome. 3. E' fatto comunque salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario di cui trattasi, attualmente in corso, ed alla sua riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2004 p. Il direttore generale: Ferri |