IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Kohne Barbara, nata a Bliesen (Germania) il 7 marzo 1962, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Universitat des Saarlandes» in data 15 ottobre 1992, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia dal 1998 al 2003 in Germania e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b); Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attivita' di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta: Alla sig.ra Kohne Barbara, nata a Bliesen (Germania) il 7 marzo 1962, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 aprile 2004
Il direttore generale: Mele |