Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 aprile 2004
Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per l'anno 2002 - Rif. 2441/02.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Acquisiti, ai sensi delle modalita' procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 17 febbraio 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2002 tra i quali quello presentato da Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) N.P. 2441/02 avente come titolo per la ricerca: «Sviluppo di nuovi compound per applicazioni avanzate nel settore dell'auto» e come titolo per la formazione «Formazione di ricercatori e tecnici di compounding di materiali polimerici termoplastici, per estrusione, soffiaggio e stampaggio ad iniezione, ai fini della rifocalizzazione delle attivita' del centro»;
Acquisite in data 22 dicembre 2003, prot. n. 10710, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;
Visto il parere favorevole, espresso dal comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 10 febbraio 2004 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di Euro 4.444.390,00 per attivita' di ricerca della durata di trentasei mesi ed Euro 438.300,00 per attivita' di formazione della durata di dieci mesi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Viste le risorse disponibili provenienti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che, per l'anno 2002, sono state assegnate nella misura ridotta di Euro 13.492.694;
Considerato che esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;
Ritenuta la necessita' di adottare per il progetto N.P. 2441/02 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalita' e condizioni al finanziamento;
Decreta:
Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 2441/02 avente come titolo per la ricerca «Sviluppo di nuovi compound per applicazioni avanzate nel settore dell'auto» e come titolo per la formazione «Formazione di ricercatori e tecnici di compounding di materiali polimerici termoplastici, per estrusione, soffiaggio e stampaggio ad iniezione, ai fini della rifocalizzazione delle attivita' del centro» presentato da Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
3. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
5. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.
 
Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attivita' di ricerca in complessivi Euro 4.254.346,00 di cui Euro 1.794.442,50 nella forma del contributo nella spesa e Euro 2.459.903,50 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attivita' di formazione in complessivi Euro 416.385,00 di cui Euro 140.724,00 nella forma del contributo nella spesa e Euro 275.661,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 48 a pag. 49 <----
 
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