Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 marzo 2004 |
Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 48/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
- Nella riunione del 27 marzo 2004 - Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99); - il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03); - la deliberazione dell'Autorita', per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03); - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Allegato) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito: Testo integrato); - gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); - il documento per la consultazione 17 marzo 2004 recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003 n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2004); - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n. 47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);
- Considerato che:
- con la deliberazione n. 168/03 l'Autorita' ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; e che tale deliberazione ha avviato il procedimento per l'adozione delle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99; - la deliberazione n. 168/03 pone, oltre alla disciplina del dispacciamento di merito economico, alcune disposizioni transitorie con efficacia per il solo anno 2004; - il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004; e, in particolare:
a. una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STO VE); b. una seconda fase, transitoria, a decorrere dall'1 febbraio 2004, senza la partecipazione dello domanda e con superamento del regime STOVE; c. una terza fase, di regime per l'anno 2004, con decorrenza non posteriore all'1 aprile 2004;
- con lettera in data 28 gennaio 2004, la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la societa' Gestore del mercato elettrico Spa hanno rappresentato all'Autorita' che i risultati delle prove per l'avvio del mercato elettrico inducevano a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalita' complessiva dei mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento, cio' che era da imputare al fatto che le offerte degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non risultavano complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; che, in relazione alla sopra descritta situazione, ritenevano opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, mantenendo in operativita' lo STOVE ed estendendo il periodo di vigenza delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche; - in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, l'avvio della fase di cui alla lettera b) del precedente alinea veniva differito e con esso l'avvio del dispacciamento di merito economico; - il Gestore della rete ha provveduto a sottoporre a consultazione, unitamente ad uno schema delle regole per il dispacciamento di merito economico, una proposta di disciplina per il funzionamento del dispacciamento di merito economico senza partecipazione della domanda; - il Gestore della rete, con lettera in data 25 marzo 2004, ha rappresentato l'esigenza di estendere la fase di Sistema Italia 2004 senza la partecipazione attiva della domanda almeno fino al 31 dicembre 2004; - con deliberazione n. 47/04 l'Autorita' ha approvato, con modificazioni, lo schema delle regole per il dispacciamento proposto dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del deliberazione n. 168/03; - il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 26 marzo 2004 che, stanti gli esiti delle prove condotte a partire dall'8 gennaio 2004 al fine di consentire il passaggio dal regime di dispacciamento transitorio al regime di dispacciamento di merito economico, nelle ultime settimane si sono realizzate e stabilizzate condizioni tecniche ed operative che rendono possibile l'avvio del dispacciamento di merito economico; - sussistono pertanto le condizioni per l'avvio del dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 53, comma 53.6, della deliberazione n. 168/03, sia dal punto di vista dell'impianto regolatorio che dal punto di vista tecnico, operativo e strumentale, nei termini a condizione di adeguare, nel periodo di operativita' del Sistema Italia senza la partecipazione attiva della domanda, la disciplina del dispacciamento alle esigenze poste da siffatta modalita' di funzionamento del mercato regolamentato dell'energia.
- Considerato che:
- l'energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore dagli utenti dello scambio e' valorizzata per fascia oraria, mentre l'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia e' valorizzata su base oraria; - la differente valorizzazione di cui al precedente alinea puo' indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione alla borsa o ai contratti bilaterali dell'energia elettrica prodotta, portando ad un aumento del costo medio del servizio di scambio;
- Considerato che:
- con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalita' di concorrere alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete; - l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale e' caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, verra' acquisita con metodi di mercato ai sensi della deliberazione n. 168/03; - la remunerazione dell'adeguatezza risulta gia' inclusa nel prezzo di cessione dell'energia elettrica in regime amministrato; la disciplina del dispacciamento, infatti, prevede l'obbligo in capo ai soggetti produttori di rendere disponibile la capacita' produttiva al Gestore della rete ai fini del mantenimento in equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale; - il decreto legislativo n. 379/03 interviene a rafforzare l'impianto della remunerazione dell'adeguatezza, anche a fronte dei gravi eventi interruttivi verificatisi lo scorso anno, prevedendo un regime incentivante finalizzato ad orientare i comportamenti dei soggetti attivi nella produzione di energia elettrica (attivita' libera ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99) e, se del caso, dei consumatori di energia elettrici dotati di idonee caratteristiche tecniche, in maniera tale da assicurare la disponibilita' di capacita' produttiva nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa; - l'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorita' definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione dei regime di remunerazione di cui all'articolo i del medesimo decreto legislativo, della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; - la stessa disposizione di cui al precedente alinea prevede inoltre che l'Autorita', ai fini della definizione del corrispettivo per il periodo transitorio, tenga conto del gettito tariffario ad oggi destinato alla copertura dei costi per l'approvvigionamento della riserva, vale a dire della riserva operativa ovvero di quelle risorse necessarie per il Gestore della rete a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, stabilendo di fatto un limite massimo all'ulteriore remunerazione per l'adeguatezza; - risulta necessario far si che il sistema di remunerazione introdotto dal decreto legislativo n. 379/03 sia reso compatibile con i sistemi di remunerazione dell'energia elettrica e della riserva per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico che troveranno applicazione con l'avvio del dispacciamento di merito economico, al fine di evitare una interazione negativa tra di essi che determinerebbe oneri impropri per i clienti finali; - gli esiti della consultazione hanno illustrato opinioni diverse da parte dei diversi soggetti interessati che in parte non possono essere accettate e in parte non appaiono richiedere una modifica sostanziale dello schema di provvedimento dell'Autorita'; e che fa eccezione a quanto appena considerato la richiesta di rendere pubblico l'elenco degli impianti di produzione che rendono disponibile la capacita' produttiva; - il provvedimento avente ad oggetto la remunerazione della disponibilita' della capacita' produttiva doveva essere adottato, ai sensi del decreto legislativo n. 379/03, entro un termine gia' scaduto, peraltro ordinatorio; - l'adozione del suddetto provvedimento doveva scontare la determinazione del Gestore della rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, in ordine all'individuazione dei giorni critici per la disponibilita' di capacita' produttiva; e che tale determinazione e' stata comunicata all'Autorita' con nota in data 15 marzo 2004 (protocollo Autorita' n. 6872); - la necessita' di provvedere all'adozione del presente provvedimento entro il mese di marzo 2004 in considerazione del previsto aggiornamento del sistema tariffario alla fine del medesimo mese ai fine attivare la costituzione del gettito necessario a copertura dell'ulteriore remunerazione dell'adeguatezza, nonche' della attuale disponibilita' delle determinazioni del Gestore della rete propedeutiche all'adozione del provvedimento medesimo; - la situazione di urgenza venutasi a determinare nel modo sopra indicato avrebbe consentito l'adozione del provvedimento senza preventivamente dar corso ad una procedura di consultazione dei soggetti interessati; - nonostante quanto sopra indicato in ordine ai riverberi procedurali della obiettiva situazione di urgenza venutasi a creare quanto all'adozione del provvedimento e delle misure ad esso complementari, si e ritenuto comunque opportuno riconoscere al soggetti interessati un breve termine entro il quale far pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di provvedimento, onde poter disporre di un quadro di elementi il piu' possibile completo a supporto della decisione;
- Considerato che:
- sulle misure previste agli articoli 6 e 7 del documento per la consultazione 17 marzo 2004:
a) sui commi 6.1, 6.2 e 7.2, e' stato riscontrato un diffuso dissenso dei soggetti consultati; b) quanto alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, e' stato riscontrato generale consenso; c) risulta confermata dalla consultazione l'esigenza di prevedere un intervento specifico per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, che presentano un'intrinseca rigidita' nella produzione;
- Ritenuto opportuno:
- monitorare il comportamento dei produttori con riferimento alla destinazione dell'energia elettrica tra la borsa e i contratti bilaterali, al fine di evitare ingiustificati aumenti del costo del servizio di scambio - disporre l'avvio del dispacciamento di merito economico secondo quanto richiesto dal Gestore della rete definendone una disciplina, aderente alle esigenze poste dall'operativita' del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trovi applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004.
- Ritenuto che:
- tenendo conto di quanto sopra considerato riguardo alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, il regime di ulteriore remunerazione per il periodo transitorio puo' essere articolato in corrispettivi amministrati dall'Autorita'; - sia necessario che i regimi di remunerazione della riserva per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'adeguatezza della capacita' produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una interazione negativa tra di essi; - l'ulteriore remunerazione dell'adeguatezza debba contestualmente costituire:
a) un incentivo ai produttori che sono richiesti di orientare le proprie scelte produttive nei periodi di maggior criticita' del sistema elettrico; b) uno strumento di tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora si verifichino condizioni di prezzo elevato nei mercati dell'energia elettrica tale da comportare risultati economici analoghi alla parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente alinea ovvero da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori;
- sia opportuno prevedere che, nel periodo transitorio, l'ulteriore remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacita' produttiva secondo le modalita' definite dal Gestore della rete sia articolata come segue:
a) una parte, definita come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai medesimi soggetti a condizione che questi effettivamente adempiano all'impegno assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticita' le risorse predette; b) una parte, definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a quelli che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parita' di produzione, se fossero applicati i prezzi dell'energia elettrica in regime amministrato, atteso che, come sopra richiamato, detti prezzi sono gia' comprensivi di una remunerazione dell'adeguatezza; tale remunerazione integrativa e' riconosciuta a tutti gli impianti ammessi a tale regime;
- sia opportuno prevedere un limite superiore alla remunerazione integrativa di cui alla lettera b) del precedente alinea al fine di prevenire comportamenti strategici dei soggetti produttori tesi a massimizzare il ricavo rinveniente da detta remunerazione integrativa; e che il parametro utilizzato nella determinazione del predetto limite superiore sia confermato pari a 0,8*PG(base Nh), anche in ragione degli esiti della consultazione; - l'obiezione formulata nel corso della consultazione da alcuni soggetti produttori riguardo alla possibilita' di distribuire interamente il gettito raccolto ai sensi del decreto legislativo n. 379/03 in maniera certa ai soggetti che dichiarano la disponibilita' di capacita' produttiva non possa essere accolta in forza dei principi di tutela dei clienti finali sopra richiamati.
- Ritenuto opportuno:
- procedere alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04; - limitare l'intervento agli impianti di generazione a fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione degli impianti ammessi ai regimi di cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, 11. 6/92, nonche' della deliberazioni dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/1997, e 18 aprile 2002, n. 62/02;
DELIBERA
- Di approvare un provvedimento in materia di avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, neI testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale. - Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa ed Acquirente Unico Spa. - Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 27 marzo 2004
Il presidente: ORTIS |
| PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 Gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
- l'Acquirente unico e' il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99; - banda di capacita' produttiva e' una quota della capacita' produttiva assegnata, per l'anno 2004, ai sensi della deliberazione 13/04; - capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante; - capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante; - cliente grossista e' il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03; - contratto di compravendita e' un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica; - controllo degli scambi programmati e' l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale; - giorni critici sono i giorni dell'anno che risultano critici secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, articolati in giorni ad alta e giorni a media criticita'; - il Gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99; - insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata; - mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento; - mercato elettrico e' l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento; - mercato del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione; - mercato di aggiustamento e' la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima; - mercato per il servizio di dispacciamento e' la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 22; - parametro Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6,5 della deliberazione n. 70/97; - periodo transitorio e' il periodo transitorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, compreso tra l'1 marzo 2004 e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della disponibilita' capacita' produttiva di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo; - prelievo residuo di area e' il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03; - programma e' la quantita' di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento; - programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati; - programma finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale; - programma preliminare cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati; - regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento; - rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione - servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dai GRTN e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite dal medesimo GRTN; - sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99; - sufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' superiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata; - unita' abilitata e' un'unita' di produzione rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento; - unita' di esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante; - unita' di importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante; - unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente; - unita' di produzione CIP6/92 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99; - unita' di produzione di cogenerazione e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02; - unita' di produzione o di consumo e' un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unita' di pompaggio sono considerate unita' di produzione; - unita' di produzione rilevante e' un'unita' di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento; - unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico e' un'unita' di produzione che puo' risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico; - utente dello scambio e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica; - utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento.
- decreto legislativo n. 379/03 e' il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379; - deliberazione n. 317/01 e' l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 317/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata. - deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2001, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002; - deliberazione n. 125/02 la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02; - deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003; - deliberazione n. 67/03 e' l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata; - deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - deliberazione n. 157/03 la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - deliberazione n. 168/03 la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03; - deliberazione n. 05/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.05/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007; - deliberazione n. 13/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04; - Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04; - deliberazione n. 47/04 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n. 47/04.
Articolo 2 Finalita'
2.1 Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita' di:
a) assicurare l'imparzialita', la neutralita' e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi; b) assicurare la parita' di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso; c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico; d) concorrere ad assicurare, nei giorni critici, la disponibilita' di capacita' produttiva sufficiente al raggiungimento ed il mantenimento di specifici livelli di adeguatezza dell'offerta di produzione rispetto alla copertura della domanda; e) definire un regime incentivante per la promozione degli investimenti in nuova capacita' produttiva.
Articolo 3 Oggetto
3.1 Nel presente provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse, nonche' per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo compreso tra l'i aprile 2004, data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, e il 31 dicembre 2004. 3.2 Il presente provvedimento reca inoltre le disposizioni aventi ad oggetto la remunerazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, dei soggetti che rendono disponibile capacita' produttiva per il periodo transitorio, compreso tra l'1 marzo 2004 e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della medesima disponibilita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 4 Registrazione dei contratti di compravendita
4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso il Gestore della rete. 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
a) gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento in immissione nella loro responsabilita', o altri soggetti da questi delegati; b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui e' controparte; c) gli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03 con riferimento ai punti di dispacciamento delle unita' di importazione o di esportazione a cui l'assegnazione si riferisce; a) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unita' di produzione CIP6/92; b) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unita' di importazione o di esportazione, per la quota relativa alla capacita' di trasporto in importazione o in esportazione non assegnata in esito alle procedure di cui alla deliberazione n. 157/03.
4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 diversi dal Gestore della rete possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura del medesimo Gestore della rete, in un apposito registro dallo stesso tenuto. 4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato. 4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato e' regolata dalle convenzioni di cui all'articolo 9. 4.6 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento e' regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento. 4.7 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito dal Gestore della rete, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:
a) l'operatore di mercato cedente; b) la data di conclusione del contratto; c) la data di inizio e la data di conclusione della fornitura.
4.8 L'operatore di mercato cedente e' tenuto a inviare il modulo di cui al medesimo comma debitamente compilato al Gestore della rete nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore. 4.9 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, il Gestore della rete da' comunicazione dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.7 4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unita' di produzione che a punti di dispacciamento per unita' di consumo e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia e', ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. Nel caso di cui al presente comma l'operatore di mercato e' tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 4.7.
Articolo 5 Contratto per il servizio di dispacciamento
5.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:
a) i titolari di unita' di produzione; b) i titolari di unita' di consumo, ad eccezione delle unita' di consumo comprese nel mercato vincolato; c) l'Acquirente unico, per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato.
5.2 Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le unita' di produzione nella titolarita' di uno stesso soggetto. Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato. 5.3 Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le unita' di consumo non comprese nel mercato vincolato nella titolarita' di uno stesso soggetto e ubicate nell'ambito di competenza di un'impresa distributrice. 5.4 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete e' utente del dispacciamento per le unita' di importazione e le unita' di esportazione. 5.5 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete:
a) l'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso; b) l'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione relativi ad unita' di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso.
Articolo 6 Contratto per lo scambio dell'energia elettrica
6.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica:
a) gli operatori di mercato che cedono energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, inclusi gli operatori di mercato assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione ai sensi della deliberazione n. 157/03; b) gli operatori di mercato assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03; c) gli utenti di dispacciamento per unita' di consumo, ad eccezione delle unita' di consumo comprese nel mercato vincolato; d) l'Acquirente unico, per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato; e) i clienti grossisti titolari di bande di capacita' produttiva.
6.2 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica e' unico:
a) per tutti i punti di dispacciamento in immissione nella responsabilita' di un operatore di mercato, inclusi i punti di dispacciamento per unita' di importazione; b) per tutti i punti di dispacciamento per unita' di esportazione nella responsabilita' di un operatore di mercato; c) per tutte le unita' di consumo non comprese nel mercato vincolato nella titolarita' di uno stesso soggetto e ubicate nell'ambito di competenza di un'impresa distributrice; d) per tutte le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato; e) per tutte le bande di capacita' produttiva nella titolarita' di un cliente grossista.
Articolo 7 Condizioni generali
7.1 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento, del contratto per lo scambio dell'energia elettrica e del contratto per il servizio di trasporto e' condizione per immettere o prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi. 7.2 La conclusione dei contratti di dispacciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e di trasporto deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasporto, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza. Il mandatario risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasporto e del Gestore della rete. 7.3 Ai fini della conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto il mandatario di cui al precedente comma 7.2 deve essere un cliente grossista e deve essere il medesimo per i due contratti. 7.4 Nei casi di cui al comma 6.1, lettera e), e' possibile interporre un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti per il dispacciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di trasporto. 7.5 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, con le modalita' stabilite dal Gestore della rete, l'elenco dei soggetti con i quali hanno concluso un contratto per il servizio di trasporto. 7.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per lo scambio dell'energia elettrica costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'accesso alla rete qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per lo scambio dell'energia elettrica ovvero, nel caso di utenti che abbiano gia' ottenuto l'accesso alla rete e non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione ditali contratti entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. L'intimazione contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento e del contratto per lo scambio dell'energia elettrica comportera' la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasporto in essere e alla disconnessione dell'utente. L'impresa distributrice comunica tempestivamente al Gestore della rete l'avvenuta disconnessione. 7.7 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, dal giorno il al giorno 30 del mese successivo rispetto a quello cui le modifiche e gli aggiornamenti si riferiscono, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza con i quali esistono contratti per il servizio di trasporto. 7.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 7.9 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento o il contratto per lo scambio dell'energia elettrica.
Articolo 8 Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento
8.1 Le unita' di produzione rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita' nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalita' e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento. 8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento; b) le modalita' di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda; c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unita' di produzione rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99; d) le modalita' di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera e), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse; e) le modalita' tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete e' tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 3. f) le modalita' di determinazione della potenza disponibile di cui all'articolo 24, comma 24.3.
8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il piu' possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonche' dei parametri tecnici di funzionamento delle unita' di produzione abilitate. 8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu' adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
Articolo 9 Convenzioni con il Gestore del mercato
9.1 Il Gestore della rete e il Gestore del mercato attraverso una o piu' convenzioni disciplinano tra l'altro:
a) l'affidamento al Gestore del mercato delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 24; b) la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte; c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento; d) le modalita' per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione relativi ai contratti di compravendita.
9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorita'.
Articolo 10 Classificazione delle unita' di produzione e delle unita' di consumo in tipologie
10.1 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; b) unita' di produzione di cogenerazione; c) unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico; d) unita' di produzione CIP6/92; e) unita' di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale; f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera e) e alla lettera d); g) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
10.2 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; b) unita' di produzione CIP6/92; c) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma.
10.3 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo sono classificate in un'unica tipologia.
Articolo 11 Punti di immissione e di prelievo relativi a unita' di importazione e di esportazione
11.1 Il punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.
11.2 Il punto di prelievo di un'unita' di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.
Articolo 12 Punti di dispacciamento
12.1 Punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione:
a) relativi a unita' di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1; b) localizzati in un'unica zona.
12.2 Punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto e' l'insieme dei punti di immissione relativi a unita' di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2. 12.3 Il punto di dispacciamento per unita' di produzione include altresi' i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unita' di produzione. 12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti e' definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento. 12.5 Punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese nel mercato vincolato e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto e' l'insieme dei punti di prelievo inclusi in un unico contratto per il servizio di trasporto concluso dal medesimo utente del dispacciamento. 12.6 Punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel mercato vincolato e' il punto in relazione al quale l'Acquirente unico acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto e' l'insieme dei punti di prelievo compresi nel mercato vincolato. 12.7 Punto di dispacciamento per unita' di importazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto e' il punto di immissione per unita' di importazione di cui all'articolo 11. 12.8 Punto di dispacciamento per unita' di esportazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto e' il punto di prelievo per unita' di esportazione di cui all'articolo 11.
Articolo 13 Periodo rilevante
13.1 Periodo rilevante e' il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. 13.2 Il periodo rilevante per le unita' di produzione e di consumo e' pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3. 13.3 Per le unita' di produzione abilitate il Gestore della rete puo' definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.
Articolo 14 Energia elettrica immessa e prelevata
14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento. 14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante e' pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento. 14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, e' calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 55. 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unita' di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:
a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato del Testo integrato; b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e' aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato del Testo integrato.
14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria e' determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4,2, lettera b), della deliberazione n. 118/03. 14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unita' di produzione. 14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facolta' di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalita' definite nelle regole per il dispacciamento. 14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria e' determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03. 14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo. 14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi. 14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92.
Articolo 15 Suddivisione della rete rilevante in zone
15.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorita' per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
a) la capacita' di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute piu' frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete; b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento; c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacita' di trasporto tra le zone.
15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilita', da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi di rete; b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a); c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
15.3 L'Autorita' si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorita', al Ministro delle attivita' produttive.
PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO
TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
Articolo 16 Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica
16.1 L'utente del dispacciamento per unita' di produzione rilevanti ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 4. 16.2 L'utente del dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore medesimo ai sensi del dell'articolo 4. 16.3 L'utente del dispacciamento per unita' di consumo ha il diritto di prelevare dalle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 4. 16.4 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti:
a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento; b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.
Articolo 17 Comunicazione dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte
17.1 Gli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione relativi ad unita' di produzione rilevanti in esecuzione dei suddetti contratti. 17.2 La comunicazione dei programmi di immissione in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima. 17.3 I programmi di immissione di unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacita' di trasporto in importazione. 17.4 I programmi di prelievo di unita' di esportazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacita' di trasporto in esportazione.
Articolo 18 Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita
18.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica. 18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.
Articolo 19 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima
19.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo. 19.2 Nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto possono essere presentate esclusivamente dal Gestore della rete e dagli operatori di mercato per punti di dispacciamento per unita' di pompaggio. Le offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima sono definite per zona. 19.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:
a) i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante; b) i programmi di immissione relativi ad unita' di produzione rilevanti dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
19.4 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.3, lettera a) e a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera e), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.3, lettera a); c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unita' di consumo appartenenti alle zone sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unita' di consumo appartenenti alle relative zone; d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta e' non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera h); e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta e' non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unita' di produzione e ai punti di dispacciamento per unita' di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
19.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 19.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.4, lettera c), i programmi di immissione di cui al comma 19.3, lettera b), sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo. 19.7 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':
a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 27; b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b); d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione; e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92; f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata; g) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte; h) le altre offerte di vendita.
19.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 19.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 19.9 L'operatore di mercato cedente versa al Gestore della rete se negativo o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'articolo 42, comma 42.2. 19.10 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'articolo 42, comma 42.4. 19.11 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti. 19.12 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato cedenti il programma preliminare di immissione come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima.
Articolo 20 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento
20.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo. 20.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima. 20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni. 20.4 Nel mercato di aggiustamento non possono essere presentate offerte relative a:
a) punti di dispacciamento per unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; b) punti di dispacciamento per unita' di consumo.
20.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 20.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento e' unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unita' di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona. 20.7 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':
a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 27; b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b); d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione; e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92; f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata; g) le altre offerte di vendita.
20.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 20.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 20.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.7 hanno priorita' le offerte bilanciate. 20.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantita' si equilibrano, purche' relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona. 20.11 Il Gestore del mercato elettrico versa ai Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'Articolo 42, comma 42.5. 20.12 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.
Articolo 21 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento
21.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato. 21.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 24. 21.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento. 21.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.
TITOLO 2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Articolo 22 Condizioni tecniche per lo scambio dell'energia elettrica
22.1 Dal giorno 1 e fino al giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, gli utenti dello scambio possono effettuare cessioni di energia elettrica, per fascia, tra contratti di scambio relativamente all'energia elettrica del mese di competenza. Le transazioni producono effetti solo qualora siano eseguite secondo le modalita' definite dal Gestore della rete su opportuna piattaforma informatica dal medesimo predisposta. 22.2 Entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il saldo preliminare per fascia. 22.3 Per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il saldo preliminare per fascia di cui al comma 22.1, e' pari alla differenza tra l'energia elettrica imputata in immissione nel contratto e l'energia elettrica imputata in prelievo nel medesimo contratto. 22.4 L'energia elettrica imputata in immissione in un contratto per lo scambio dell'energia elettrica e' pari, in ciascuna fascia oraria, alla somma dei seguenti elementi:
a) l'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento relativi a unita' di produzione non rilevanti inclusi in tale contratto, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 5; b) i programmi di immissione per fascia relativi a punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti inclusi in tale contratto, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 17; c) i programmi di immissione relativi a punti di dispacciamento di unita' di importazione inclusi in tale contratto; d) i programmi di immissione relativi a bande di capacita' produttiva incluse in tale contratto, e) l'energia acquistata dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1.
22.5 L'energia elettrica imputata in prelievo in un contratto per lo scambio dell'energia elettrica e' pari alla somma dei seguenti elementi:
a) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo inclusi nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 5; b) i programmi di prelievo relativi a punti di dispacciamento unita' di esportazione inclusi in tale contratto; c) l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1.
Articolo 23 Regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica
23.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo un corrispettivo pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, al prezzo di cui al comma 23.2 applicato al saldo preliminare per fascia determinato dal Gestore della rete ai sensi del comma 22.2. 23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 e' pari, in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato, ponderata per le quantita' orarie di energia elettrica acquistata nel medesimo mercato dal Gestore della rete. 23.3 In difetto delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 17, il Gestore della rete regola le partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica assumendo convenzionalmente un valore pari, in ciascuna ora:
a) alla potenza disponibile per l'energia elettrica prelevata; b) a zero per l'energia elettrica immessa.
23.4 Qualora il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35, comma 35.2, del Testo integrato, non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 36, comma 36.3, del Testo integrato, ovvero, il medesimo soggetto fornisca dati errati, l'utente del dispacciamento ne da' comunicazione all'Autorita' per gli adempimenti di propria competenza e al Gestore della rete, il quale puo' provvedere ad annullare la fattura emessa in acconto. 23.5 Entro un anno dal termine di ciascun mese, il Gestore della rete accerta, sulla base delle misure dell'energia elettrica rilevate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 35.2 del Testo integrato e da questi comunicate ai sensi del comma 35.3 del Testo integrato, la differenza tra l'energia imputata in immissione e quella imputata in prelievo, al fine di pervenire ai saldi definitivi. 23.6 In seguito alla verifica di cui al comma precedente, il Gestore della rete determina i saldi definitivi con riferimento a ciascun contratto per lo scambio per il quale:
a) l'energia elettrica prelevata non e' stata comunicata dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5; b) l'energia elettrica immessa non e' stata comunicata dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5; c) la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata verificata dal Gestore della rete e' risultata diversa da quella comunicata per il calcolo dei saldi preliminari.
23.7 Nel caso in cui la differenza tra i saldi definitivi di cui al comma 23.6 e i saldi preliminari sia:
a) negativa, l'utente dello scambio paga al Gestore della rete un corrispettivo pari a 1,1 volte il corrispettivo di cui al comma 23.1 applicato alla medesima differenza; b) positiva, il Gestore della rete paga all'utente dello scambio un corrispettivo pari a al corrispettivo di cui al comma 23.1 applicato alla medesima differenza.
23.8 L'Autorita' vigila sul comportamento degli operatori di mercato al fine di rilevare eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di scambio e dei mercati dell'energia. 23.9 Il Gestore della rete invia all'Autorita' al termine di ciascun mese i dati e le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 23.8, unitamente ad una nota di analisi.
TITOLO 3 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
SEZIONE I MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO
Articolo 24 Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato
24.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
a) gestire le congestioni della rete rilevante; b) predisporre adeguata capacita' di riserva; c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.
24.2 Il Gestore della rete organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 24.1, articolandolo in piu' segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attivita' di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione abilitate; b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema; c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi; d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
24.3 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unita' di produzione.
Articolo 25 Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato
25.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalita' e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato di cui all'articolo 24, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione devono obbligatoriamente fornire al Gestore della rete. 25.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresi' gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unita' di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unita' ai ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio. 25.3 Gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o piu' risorse di cui ai commi 25.1 e 25.2 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorita' ai sensi del successivo articolo 63.
SEZIONE 2 UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
Articolo 26 Unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
26.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per i dodici mesi successivi, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento. 26.2 Il Gestore della rete invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 26.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unita', indichi:
a) le ragioni per cui l'unita' e' stata inclusa nell'elenco; b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete prevede che l'unita' sara' indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione; c) una stima del probabile utilizzo dell'unita' nei periodi in cui tale unita' puo' risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
26.3 Il Gestore della rete invia agli utenti del dispacciamento delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 26.2 per la parte relativa alle unita' di cui sono titolari. 26.4 Il Gestore della rete, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 26.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validita' del medesimo, dandone comunicazione all'Autorita' e agli utenti del dispacciamento delle unita' interessate, secondo le modalita' previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validita' del medesimo. 26.5 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione essenziale per la sicurezza puo' chiedere all'Autorita', entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validita' dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialita' reddituali dell'unita', anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate dal Gestore della rete nella relazione di cui al comma 26.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento. 26.6 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall' articolo 27 ed ha diritto a ricevere dal Gestore della rete il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 26.7. 26.7 L'Autorita' determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unita' ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validita' dell'elenco medesimo.
Articolo 27 Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi
27.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unita' di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 26.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema. 27.2 Per ciascuna unita' inclusa nell'elenco di cui all'articolo 26 al comma 26.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 27.1, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. 27.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento e' pari a zero. 27.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo. 27.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'. 27.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unita' definito dall'Autorita' e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.
Articolo 28 Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi
28.1 L'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. Il Gestore della rete puo' richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta. 28.2 Nelle ore in cui l'unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 27 commi da 27.3 a 27.5. 28.3 Nelle ore in cui l'unita' non e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari ai costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 27 comma 27.6. Il Gestore della rete puo' richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITA' E DELLE MANUTENZIONI
Articolo 29 Indisponibilita' di capacita' produttiva
29.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete definisce e pubblica i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante. 29.2 Gli utenti del dispacciamento presentano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalita' definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unita' di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva di cui al precedente comma 29.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilita' il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 29.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento. 29.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilita' delle unita' abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.
Articolo 30 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
30.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalita' definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilita' degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilita' proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 30.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
TITOLO 4 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE PER IL PERIODO TRANSITORIO
Articolo 31 Criteri per il calcolo della disponibilita' di capacita' produttiva
31.1 Ai soli fini della remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo transitorio, la disponibilita' di capacita' produttiva di un'unita' di produzione e' pari, in ciascuna ora, alla differenza tra:
a) la potenza massima dichiarata dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete secondo le modalita' definite nelle regole per il dispacciamento; b) la somma dei programmi di immissione riferiti all'unita' di produzione, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
Articolo 32 Procedure di ammissione per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
32.1 Il Gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, le modalita' procedurali per l'ammissione alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo transitorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03. 32.2 L'ammissione si perfeziona a seguito di comunicazione individuale al singolo esercente. L'elenco delle unita' di produzione ammesse viene comunicato all'Autorita' entro e non oltre 30 aprile 2004 e viene pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet. L'elenco unita' di produzione ammesse viene aggiornato mensilmente.
Articolo 33 Adempimenti preliminari
33.1 Il Gestore della rete definisca, nelle regole per il dispacciamento:
a) i criteri per l'identificazione delle unita' di produzione dispacciabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03; b) i criteri per l'eventuale estensione della remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo transitorio alle unita' di consumo, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo; c) le modalita' per la comunicazione al Gestore della rete della disponibilita' di capacita' produttiva delle diverse unita' di produzione.
33.2 Il Gestore della rete definisce, pubblicando tale determinazione nel proprio sito internet, i giorni dell'anno che risultano critici secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, dando separata evidenza ai giorni ad alta ed ai giorni a media criticita'. 33.3 Il Gestore della rete predispone un programma delle proprie esigenze che rende noto agli operatori con un anticipo di almeno 30 giorni.
Articolo 34 Obblighi di comunicazione
34.1 Il Gestore della rete comunica all'Autorita' la capacita' produttiva resa disponibile, per il periodo transitorio, da ciascun utente del dispacciamento delle unita' di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva.
Articolo 35 Specifico corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
35.1 Per il periodo transitorio, il Gestore della rete calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita' di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva lo specifico corrispettivo unitario CAP(base 1), articolato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e applicato alla disponibilita' di capacita' produttiva in ciascuna ora dei giorni critici, ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorita' in materia di sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03. 35.2 Nei giorni ad alta criticita' di ciascun anno solare il corrispettivo CAP(base 1), espresso in Euro/MW disponibile, e' in ciascuna ora critica dell'anno pari a:
----> Vedere formula a pag. 38 <----
dove:
- (alfa) e' il coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G(base CAP1) tra i giorni ad alta criticita' e i giorni a media criticita' ed e' fissato pari a 0,7; - G(base CAP1) e' la stima del gettito annuo disponibile per il finanziamento del corrispettivo CAP(base 1), espressa in euro; - MW(elevato a AC) e' la stima, espressa in MW, della capacita' produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticita', definita ai sensi del successivo comma 35.3; - (Beta)(elevato a AC base F) sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati dal Gestore della rete in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacita' produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni ad alta criticita', sia pari a 1.
35.3 La stima della capacita' produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticita', MW(elevato a AC) , e' pari a:
----> Vedere formula a pag. 38 <----
dove:
- hAC e' un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni ad alta criticita'; - MW(elevato a MAX base hAC) e' la stima, effettuata dal Gestore della rete, della potenza massima, relativa all'ora hAC, di tutte le unita' di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva.
35.4 Nei giorni a media criticita' di ciascun anno solare il corrispettivo CAP1, espresso in Euro/MW disponibile, e', in ciascuna ora critica, pari a:
----> Vedere formula a pag. 38 <----
dove:
- (Beta)(elevato a MC base F) sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati dal Gestore della rete in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacita' produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni a media criticita', sia pari a 1; - MW(elevato a MC) e' la stima, espressa in MW, della capacita' produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticita', definita ai sensi del successivo comma 35.5. 35.5 La stima della capacita' produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticita', MW(elevato a MC), e' pari a:
----> Vedere formula a pag. 39 <----
dove:
- hMC e' un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni a media criticita'; - MW(elevato a MAX base hMC) e' la stima, effettuata dal Gestore della rete, della potenza massima, relativa all'ora hMC, di tutte le unita' di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva.
35.6 Il Gestore della rete determina, per l'anno 2004, il valore del parametro GCAP1 tenendo conto che:
a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, e' pari al prodotto tra 0,05 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 al 31 dicembre 2004; b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla disponibilita' di capacita' produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento che deve essere stimata dal medesimo Gestore della rete.
Articolo 36 Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
36.1 Per il periodo transitorio il Gestore della rete calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita' di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui al comma 31.1 l'ulteriore corrispettivo Si, ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorita' in materia di sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03. 36.2 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S(base i), espresso in euro, e' pari a zero nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento RICR dell'anno, di cui al comma 36.2, e il ricavo effettivo RICE dell'anno, di cui al comma 36.4, sia negativa. 36.3 Il ricavo di riferimento RICR, espresso in euro, e' pari a:
----> Vedere formula a pag. 39 <----
dove:
- h e' un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno; - PGn(base h), e' il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento; - q(base h), e' l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
36.4 Il ricavo effettivo RICE, espresso in euro, e' pari a:
----> Vedere formula a pag. 40 <----
dove:
- h e' un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno; - Peffettivo(base h), e' il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h, ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - PGn(base h) e' il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento; - q(base h) e' l'energia elettrica venduta nell'ora h, nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
36.5 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S(base i,) espresso in euro, riconosciuto a ciascuna unita' di produzione ammessa alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui al comma 31.1, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento RICR, di cui al comma 36.2, e il ricavo effettivo RICE, di cui al comma 36.4, sia non negativa e' pari a:
----> Vedere formula a pag. 40 <----
dove:
- G(base S) e' la stima del gettito annuo complessivo, espresso in euro, disponibile per l'ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo; - MW(BASE i) e' la somma, estesa a tutte le ore dei giorni critici delle disponibilita' di capacita' produttiva di cui al comma 31.1 relativamente all'unita' di produzione i.
36.6 Il Gestore della rete determina, per l'anno 2004, il valore del parametro G(base S), sottraendo dal gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, il gettito di cui al comma 35.6, lettera a).
TITOLO 5 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE
SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Articolo 37 Corrispettivi di dispacciamento
37.1 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
a) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 relativi ai medesimi punti di dispacciamento; b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti paga al Gestore della rete i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.4 relativi ai medesimi punti di dispacciamento; c) paga al Gestore della rete il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, di cui all'Articolo 41 relativo ai punti di dispacciamento per unita' abilitate nella sua responsabilita'; d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga al Gestore della rete il corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 44, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 45; il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'Articolo 46; il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui all'Articolo 47; il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico di cui all'Articolo 48; il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 di cui all'Articolo 49; e) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 43.
37.2 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete se negativo, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivo:
a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 42, comma 42.4; b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 42, comma 42.5.
37.3 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato cedenti pagano al Gestore della rete se negativo, ovvero ricevono dal Gestore della rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 42. 37.4 Con riferimento agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unita' di consumo o di punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi di dispacciamento applicando i corrispettivi unitari sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5. 37.5 In difetto delle comunicazioni di cui all'articolo 5, il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi di dispacciamento applicando i corrispettivi unitari:
a) all'energia elettrica corrispondente alla potenza disponibile, cosi' come comunicata dalle imprese distributrici, nel caso di utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unita' di consumo; b) all'energia elettrica corrispondente, in ciascuna ora, alla potenza efficiente netta dell'unita' di produzione, nel caso di utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti.
Articolo 38 Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
38.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli della presente Sezione 1, si adottano le seguenti convenzioni:
a) le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico positivo; b) le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico negativo.
Articolo 39 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi a punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti
39.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante. 39.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti lo sbilanciamento e' pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante. 39.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento. 39.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento. 39.5 I corrispettivi unitari di sbilanciamento.
a) dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto di dispacciamento in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui tale punto e' localizzato; b) sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui e' responsabile.
39.6 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
Articolo 40 Corrispettivi di sbilanciamento
40.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.2, nel caso di sbilanciamento positivo; b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento negativo;
40.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra: i) il prezzo piu' basso tra quelli delle offerte di acquisto accet- tate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella mede- sima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di' vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento.
40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento; b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra: i) il prezzo piu' alto tra quelli delle offerte di vendita accet- tate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.
40.4 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonche' per i punti di dispacciamento per unita' di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato dei giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento 40.5 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra l'energia elettrica immessa nel medesimo punto di dispacciamento e la componente b(base f) i cui valori sono indicati nella tabella 2 allegata al presente provvedimento. 40.6 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili il prezzo di sbilanciamento e' pari a zero.
Articolo 41 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete
41.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unita' abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo. 41.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo e' definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualita' si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Gestore della rete ha accettato una o piu' offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e: i) lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo;
ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento e' nega- tivo;
b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato una o piu' offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e: i) lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo;
ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento e' posi- tivo.
41.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al prodotto tra la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 41.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 41.9. 41.4 Il corrispettivo di cui al comma 41.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento e' di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale. 41.5 Ai fini della determinazione della quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo; b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.
41.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al minor valore tra:
a) il valore assoluto della quantita' dell'offerta accettata e b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantita' delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 41.5.
41.7 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia maggiore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 41.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 41.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento e' pari:
a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento; b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il medesimo punto di dispacciamento.
Articolo 42 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
42.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti e del Gestore del mercato determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 42.2, dei comma 35.2.1 e del comma 42.4. 42.2 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico degli operatori di mercato cedenti e' pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
42.3 Per i punti di dispacciamento relativi a unita' di produzione non rilevanti, ai fini della quantificazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, il programma di immissione di cui al comma 42.2, lettera a) e' assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi. 42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico del Gestore del mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
42.5 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.
Articolo 43 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento
43.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la somma dei seguenti elementi:
a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 41; b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24. c) il saldo tra i proventi netti del Gestore della rete connessi al servizio di scambio di energia elettrica e gli oneri connessi alle offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima nel mese precedente; d) i proventi dei Gestore della rete connessi con l'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'articolo 46.
43.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra la somma di cui al comma 43.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 43.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 43.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 43.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 44 Corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema
44.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 27 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.
Articolo 45 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete
45.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.
Articolo 46 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti
46.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 46.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 46.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti e' pari al valore della componente UC5 di cui all'articolo 22 del Testo integrato, diviso per il parametro (gamma) di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.
Articolo 47 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
47.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 47.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva e' pari al valore dell'elemento CD di cui all'articolo 23, comma 23.3.1, lettera b), del Testo integrato, diviso per il parametro (gamma) di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.
Articolo 48 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico
48.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 48.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico e' pari al valore dell'elemento INT di cui all'articolo 23, comma 23.3.2, lettera b), del Testo integrato, diviso per il parametro (gamma) di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.
Articolo 49 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001
49.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 49.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico e' pari al valore dell'elemento DP di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera f), del Testo integrato, diviso per il parametro (gamma) di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE
Articolo 50 Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie
50.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilita', anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto. 50.2 L'Autorita' disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operativita' di entrambi i mercati.
TITOLO 6 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE
Articolo 51 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato
51.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.
Articolo 52 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento
52.1 Il Gestore della rete, prima dell'entrata in operativita' del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento. 52.2 Il Gestore della rete, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento; b) le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento; c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati; d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento; e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo piu' basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo piu' alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 53 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico
53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. lI Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili. 53.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti. 53.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione. 53.4 Il Gestore della rete elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione. 53.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
Articolo 54 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale 54.1 Per ciascuna unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 26, il Gestore della rete registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 27 comma 27.1; b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo 27, comma 27.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma; c) la produzione netta immessa in rete dall'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno; d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno; e) i periodi di indisponibilita' programmata ed accidentale nell'anno dell'unita' di produzione.
PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
Articolo 55 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
55.1 Il Gestore della rete e' responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi. 55.2 Per il periodo 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, il Gestore della rete si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto all'articolo 44 della deliberazione n. 168/03. 55.3 A partire dall'anno 2008, il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione. 55.4 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
Articolo 56 Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
56.1 Il Gestore della rete aggrega le misure:
a) delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato, nonche' delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento; b) dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
56.2 Entro il termine del settimo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete verifica la conformita' delle comunicazioni di cui all'articolo 5 con le misure dell'energia elettrica, procedendo, eventualmente, a correggere le predette attestazioni sulla base delle verifiche effettuate.
Articolo 57 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
57.1 I soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato comunicano, entro il termine del terzo mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete, secondo le modalita' da questo definite, le misure:
a) delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione di unita' di produzione non rilevanti ed incluse in un unico contratto di dispacciamento; b) dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo inclusi in un unico contratto di dispacciamento nonche' il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tali punti.
57.2 Qualora un soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato non adempia agli obblighi di cui al presente articolo:
a) il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; b) la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di bilanciamento.
Articolo 58 Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure
58.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente di dispacciamento paga al Gestore della rete il corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato dall'Autorita' ai sensi dell'Articolo 64, comma 64.2.
Articolo 59 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo
59.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale. 59.2 Il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 59.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilita' ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60 Disposizioni relative all'acquisto e alla vendita di energia elettrica
60.1 I punti di immissione relativi a unita' di produzione con potenza nominale superiore a 250 kW non ancora dotati di misuratore orario sono assimilati ai punti di immissione non trattati su base oraria di cui all'articolo 14, comma 14.7. 60.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete puo' intervenire nel mercato del giorno prima mediante l'utilizzo delle unita' essenziali alla sicurezza del sistema nonche' del servizio di interrompibilita' del carico, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta. 60.3 Alla quota dello sbilanciamento relativo ai punti di dispacciamento per unita' rilevanti, che eccede il 10% del programma finale cumulato del medesimo punto, e' applicato:
a) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.2, lettera a), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95; b) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera b), moltiplicato per un coefficiente pari a 1,05.
60.4 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03 e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento per l'unita' di importazione; b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
60.5 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento per l'unita' di esportazione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03; b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
60.6 Per le unita' di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, e' pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n.67/03. 60.7 Per le unita' di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, e' pari a zero. 60.8 Per le unita' di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, e' pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) il prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unita' ai fini del pompaggio; e b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unita' nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unita' nel medesimo mese.
Articolo 61 Energia elettrica immessa e prelevata nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004
61.1 Per il periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004, si applicano le disposizioni previste nel presente articolo. 61.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento relativo a unita' di produzione rilevanti in un periodo rilevante e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale periodo rilevante. 61.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento relativo a unita' di produzione non rilevanti in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale fascia oraria. 61.4 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e' pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale fascia oraria. 61.5 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento e' calcolata dal Gestore della rete. 61.6 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
61.7 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unita' di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
61.8 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 61.1 e 61.2:
a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato; b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante e' aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.
61.9 L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in un punto di immissione relativo a unita' di produzione non rilevante dotato di misuratore integratore e' determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica immessa nel mese per il coefficiente:
----> Vedere formula a pag. 53 <----
dove:
----> Vedere formula a pag. 54 <----
h(base mFi) sono le ore appartenenti alla fascia oraria F nel mese m; h(base Fi) sono le ore appartenenti alla fascia oraria F nell'anno solare; Z(base ImFi) e' il rapporto tra le ore appartenenti alla fascia oraria F(base i) nell'anno solare e le ore dell'anno.
61.10 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore e' determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:
----> Vedere formula a pag. 54 <----
h(base mFi) sono le ore appartenenti alla fascia oraria F nel mese m; h(base Fi) sono le ore appartenenti alla fascia oraria F(base i) nell'anno solare; Z(base Fi) e' il coefficiente di cui alla tabella 3, allegata al presente provvedimento relativo alla fascia oraria F(base i) ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo integrato.
61.11 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi. 61.12 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92.
Articolo 62 Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia
62.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantita' di energia elettrica acquistate in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima. 62.2 Il Gestore della rete pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica nel mercato del giorno prima.
Articolo 63 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi
63.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 25. 63.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 63.1 l'Autorita' determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 25.
Articolo 64 Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure
64.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti alla definizione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure. 64.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 64.1, l'Autorita' determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento.
Articolo 65 Disposizioni finali
65.1 Ai fini del presente provvedimento, la suddivisione della rete rilevante in zone e' quella approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 47/04. 65.2 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorita'. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalita'. 65.3 Dalla data di cui al comma 65.5 i contratti di bilanciamento in prelievo e i contratti per lo scambio dell'energia elettrica in essere di cui alla deliberazione n. 27/03 assumono di diritto la natura di contratti per il servizio di dispacciamento e si conformano automaticamente alle disposizioni di cui al presente provvedimento. 65.4 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento. 65.5 A far data dall'1 aprile 2004 il regime di dispacciamento transitorio di cui alle deliberazioni n. 317/01 e 67/03 e' sostituito dal regime di dispacciamento di merito economico di cui al presente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogate:
a) la deliberazione n. 317/01; b) la deliberazione n. 67/03, limitatamente alle parti non necessarie ai fini della applicazione delle regole per il dispacciamento approvate con deliberazione n. 47/04.
65.6 Il presente provvedimento ha efficacia fino al 31 dicembre 2004, ad eccezione del Titolo 4 la cui efficacia si protrae fino alla data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della disponibilita' capacita' produttiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.379/03. 65.7 I valori dei coefficienti A(base T) di cui alla tabella 1 deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04, sono sostituiti dai valori della tabella 4 allegata al presente provvedimento. 65.8 Per il mese di marzo 2004 all'energia elettrica prodotta con unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti ammessi ai regimi di cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazioni dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, e 18 aprile 2002, n. 62/02, e' riconosciuto un corrispettivo ulteriore, fino a concorrenza del prezzo di cessione in vigore anteriormente alla deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 20/04; tale corrispettivo e' corrisposto a remunerazione della quantita' di energia elettrica qualora essa sia superiore del 5% alla media su base mensile delle quantita' prodotte nei mesi di gennaio e febbraio 2004. Al fine di ottenere il trattamento di cui al presente comma, il produttore deposita motivata istanza all'Autorita'.
Tabella 1 PGn(base h) ==================================================================== Euro/MWh Fascia oraria --------------------------------------------------- parte fissa parte variabile ==================================================================== F1 82,99 Ct F2 33,39 Ct F3 18,07 Ct F4 0,00 Ct -------------------------------------------------------------------- (*) Ct e' il parametro Ct.
Tabella 2 Componente b(base f) ==================================================================== Fascia B(base r) oraria (centesimi di euro/kWh) ==================================================================== F1 0,23 F2 0,09 F3 0,05 F4 0,00 --------------------------------------------------------------------
Tabella 3 Coefficienti Z(base Fi) ==================================================================== Tipologie contrattuali di cui all'articolo 2, comma 2,2 del Testo integrato Fascia ---------------------------------------------------------- oraria lettera c) lettere b) e d) lettera e) lettera f) ---------------------------------------------------------- % % % % ==================================================================== F1 8,3 0,8 9,2 5,9 -------------------------------------------------------------------- F2 31,8 11,2 34,4 24,4 -------------------------------------------------------------------- F3 14,5 8,2 16,2 13,7 -------------------------------------------------------------------- F4 45,4 79,8 40,2 56,0 --------------------------------------------------------------------
Tabella 4: coefficienti trimestrali A(base T) ==================================================================== trimestre coefficiente A(base T) ==================================================================== I trimestre 1,0543 II trimestre 0,9514 III trimestre 1,1277 IV trimestre 0,8725 -------------------------------------------------------------------- |
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