Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 aprile 2004
Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. della somma di Euro 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza del 26 marzo 2004, protocollo n. 829638 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede a Rho (Milano), via Moscova n. 11, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
gruppo di apparecchi I, categoria M1;
gruppo di apparecchi II, categoria 1:
apparecchi elettrici;
apparecchi non elettrici;
componenti;
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma;
allegato III - Esame CE del tipo;
allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
mlegato V - Verifica su prodotto;
allegato IX - Verifica su unico prodotto;
gruppo di apparecchi I, categoria M2;
gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:
apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «p», «q», «e», «i», «m», «n»;
apparecchi non elettrici;
componenti
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma;
allegato III - Esame CE del tipo;
allegato VI - Conformita' al tipo;
allegato VII - Garanzia qualita' prodotti;
allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno. Ricevimento del fascicolo tecnico;
allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2.
L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2004
Il direttore generale: Goti
 
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