Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 aprile 2004
Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, per l'energia elettrica e per il secondo semestre 2004. (Deliberazione n. 58/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 aprile 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: D.P.R. n. 244/2001);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 05/04 (di seguito: testo integrato);
Vista altresi' la nota della societa' AEM S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4 (di seguito: societa' AEM), in data 8 aprile 2004, prot. n. PAF/314/04/RR/rf, ricevuta dall'Autorita' in data 13 aprile 2004, prot. Autorita' n. 009773;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 5/04, nel periodo 1° febbraio 2004-30 giugno 2004, le imprese distributrici che non hanno adottato il regime tariffario semplificato applicano ai propri clienti le opzioni tarif-farie approvate per l'anno 2003, modificate secondo quanto disposto dal medesimo articolo;
il comma 2.5 della deliberazione n. 5/04 ha fissato al 15 aprile 2004 il termine per la proposta delle opzioni tariffarie destinate ad essere applicate nel secondo semestre 2004;
ai fini della predisposizione di opzioni tariffarie per il secondo semestre 2004 coerenti con l'obiettivo di rispetto del vincolo V1 di cui all'art. 8 del testo integrato per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2004, le imprese di distribuzione necessitano di conoscere le caratteri-stiche di prelievo di tutti i propri clienti;
con la nota di cui al precedente «visto», la societa' AEM ha richiesto una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per il secondo semestre, motivandola con la necessita' di ottenere ulteriori dati relativi, tra l'altro, alle caratteristiche di prelievo dei clienti gia' allacciati al ramo d'azienda di Enel Distribuzione nei comuni di Milano e di Rozzano, acquisito dalla medesima societa' AEM ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato altresi' che altre imprese di distribuzione hanno richiesto per le vie brevi all'Autorita' una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2004, anche in ragione delle difficolta' connesse con la necessita' di predisporre opzioni destinate ad essere applicate nel solo secondo semestre dell'anno 2004, i cui ricavi concorreranno a formare i ricavi effettivi oggetto di verifica del vincolo V1 per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2004;
Ritenuto che sia opportuno concedere una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per il secondo semestre dell'anno 2004, ferma restando l'esigenza di garantire la compatibilita' della procedura di proposta, verifica e approvazione delle opzioni tariffarie con i termini previsti dal D.P.R. n. 244/2001 e dal testo integrato;
Delibera:
Di prorogare al 30 aprile 2004 il termine di cui al comma 2.5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, ai fini della proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per il secondo semestre 2004.
Di consentire, conseguentemente, la modifica delle proposte di opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per il secondo semestre 2004 eventualmente gia' inviate alla data di adozione del presente provvedimento, ferme restando le vigenti garanzie di reciproca riservatezza tra operatori.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita. energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della pubblicazione.
Milano, 15 aprile 2004
Il presidente: Ortis
 
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