Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2004
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e
la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Vista la domanda fatta propria dalla regione Campania e presentata in data 14 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e piu' specificatamente l'introduzione della tipologia monovarietale «Terre del Volturno» Casavecchia;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» formulati nella seduta del 18 dicembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2004;
Considerato che lo stesso comitato ha ritenuto di non doversi procedere alla indizione della pubblica audizione, cosi' come di consuetudine, in quanto la modifica di che trattasi risulta essere di lieve entita' e la documentazione a supporto della stessa e' stata ritenuta idonea ed esaustiva;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», riconosciuto con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» Casavecchia, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
I vigneti denunciati, ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal seguente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicoia, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitelazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di Caserta.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianco, rosso e rosato a tonnellate 14, (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione dei vitigni Aglianico, Asprinio, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso a tonnellate 13, (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione del vitigno Casavecchia a tonnellate 10.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10% per i rosati;
9% per l'Asprinio Frizzante;
10,5% per il Casavecchia.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Terre del Volturno» bianco 10% vol.;
«Terre del Volturno» rosso 10,5% vol.;
«Terre del Volturno» rosato 10,5% vol.;
«Terre del Volturno» novello 11% vol.;
«Terre del Volturno» Casavecchia 11,5% vol.;
«Terre del Volturno» frizzante 10% vol. anche con l'indicazione del vitigno Asprinio;
«Terre del Volturno» passito secondo la vigente normativa.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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