Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 dicembre 2003 |
Ripartizione del fondo per la mobilita' ciclistica, ai sensi della legge n. 366/1998. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica» e, in particolare: l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti; l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica; l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge; Vista la legge n. 166 del 1° agosto 2002 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», che ha previsto all'art. 18 (interventi in materia di mobilita' ciclistica) un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a 2 milioni di euro, quale limite d'impegno quindicennale, a decorrere dall'anno 2002; Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo: per la lettera «a)» il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilita' ciclistica questo Ministero entro i termini fissati; per la lettera «b)» il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalita' di cui alla legge n. 366/1998; per la lettera «c)» il 30% sulla base di quanto impenato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto; Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b) nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali; Considerata la necessita' di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere, in ogni caso, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a finanziamento; Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998; Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%; Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:
===================================================================== Regioni | Importo ===================================================================== Abruzzo | Euro 77.313,49 Basilicata | Euro 98.327,98 Bolzano | Euro 228.160,31 Calabria | Euro 153.350,79 Campania | Euro 44.444,44 Emilia-Romagna | Euro 175.453,93 Friuli-Venezia Giulia | Euro 130.530,84 Liguria | Euro 125.479,80 Lombardia | Euro 93.432,81 Marche | Euro 71.341,52 Molise | Euro 69.106,25 Piemonte | Euro 90.620,23 Puglia | Euro 66.454,00 Sicilia | Euro 44.444,44 Toscana | Euro 109.266,61 Trento | Euro 153.430,11 Umbria | Euro 50.305,50 Veneto | Euro 218.536,95
Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 13 novembre 2003; Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni gia' appartenenti all'ex Direzione generale dell'aree urbane e dell'edilizia residenziale; Decreta: E' approvata la ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota del fondo relativa al limite d'impegno quindicennale a partire dall'anno 2002 per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1993, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi. I contributi statali, di cui al fondo previsto dall'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1998, trasferiti alle regioni ed alle province autonome e da queste poi destinate alle province ed ai comuni, sulla base dei piani d'interventi concernenti la mobilita' ciclistica, saranno oggetto di attivita' di monitoraggio da parte di questo Ministero da effettuare di concerto con le regioni medesime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 187 |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 15 <----
Col 1 - Importo del piano da delibera regionale. Col 2 - Programma da attuare con il finanziamento della legge n. 166/2002. Col 3 - Importo relativo al 40% ripartito in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome. Col 4 - Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione del piano; Col 5 - Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo stanziato da tutte le regioni. Col 6 - Ripartizione del 30% del fondo applicando le percentuali della colonna 5. Col 7 - Importo impegnato da ogni singola regione e provincia autonoma nell'anno 2001 per finalita' analoghe a quelle della legge n. 366/1998. Col 8 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma nell'anno 2001 in base all'importo complessivo impegnato da tutte le regioni e province autonome. Col 9 - Ripartizione del 30% del fondo, applicando le percentuali della colonna 8. Col 10 - Importo totale del finanziamento statale derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti. Col 11 - Importo totale del finanziamento statale attualizzato al tasso presunto del 4,5%. Col 12 - Importo del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale. Col 13 - Percentuale del cofinanziamento regionale e provinciale sul piano. Col 14 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%). Col 15 - Percentuale del finanziamento statale sul piano. Col 16 - Valore finanziabile. Col 17 - Importo ridefinito del piano in base al cofinanziamento. Col 18 - Contributo annuo da attribuirsi per 15 annualita'. |
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