Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 22 aprile 2004, n. 8 |
Pac seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici. |
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1. QUADRO NORMATIVO
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
- Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi - Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati - Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati - Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. - Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 206 del 16/8/1996, che istituisce una misura specifica a favore di talune leguminose in grani; - Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalita' di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani; - Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi - Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale - Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre - Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio. - Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) 3508/92 del Consiglio. - Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno. - Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001. - Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. - Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005. - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile 2000 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 22.10.1999 e n. 241 6/99 della Commissione del 19/11/1999, in materia di seminativi, nonche' dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio 2001 - Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto 2001 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 MARZO 2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 dicembre 2003 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 marzo 2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 18 febbraio 2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione. - CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.
2. SETTORI DI INTERVENTO
La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici per il raccolto 2004. I settori di intervento interessati sono i seguenti:
- Seminativi (Reg. CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni); - Risone (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003); - Legumi da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996); - Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n. 785/95); - Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71); - Colture energetiche (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003); - Colture ad uso non alimentare (Reg. CE 2461/99 della Commissione, del 19 novembre 1999); - Frutta a guscio (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003); - Lino e Canapa (Reg. CE 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000); - Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA; - Ovini (Reg CE n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo dell'estensivizzazione.
Si ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, n. 1782/03, n. 3072/95, n. 1577/96 e n. 1673/2000.
3. DEFINIZIONI
Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:
- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunita'; - azienda: l'insieme delle unita' di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro; - parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.
Il medesimo regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi". Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando": "Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
L'art. 3 del citato regolamento dispone che:
"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato". L'art. 4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita: "1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e' stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unita' diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorita', al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. 2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha."
L'anagrafe delle aziende agricole e' istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.
L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalita' di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".
L'art. 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:
"A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva". Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni:
- punto h):
irregolarita': qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- punto i):
domanda di aiuto per superficie: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;"
- punto k):
uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;
- punto r):
superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- punto t):
periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.
Altre definizioni:
- controlli oggettivi: si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall'AG.E.A; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite, I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle. - CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. - UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. - S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessita' e numerosita' delle domande di aiuto. - G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000 - Dupla: rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S. E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.
4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
I produttori hanno la facolta' di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di pagamento per superfici. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attivita' a favore delle aziende agricole proprie utenti:
- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; - assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; - interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.
Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo del produttore, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonche' il fascicolo domanda, secondo le modalita' di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 recepite negli specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA. Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
'Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."
I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AG.E.A. e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90. Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale e' comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".
5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto fascicolo aziendale. La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale. I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione. I soggetti che non hanno dato alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa. I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:
- a livello aziendale:
a) persone fisiche
1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero 4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);
b) persone giuridiche
1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del rappresentante legale 2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;
Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per superfici. - a livello di particella catastale:
c) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validita' dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale;
E' possibile produrre le visure catastali rilasciate dagli Enti appositamente convenzionati con il Dipartimento del Territorio (es.: Comune), purche' sul documento sia stampato il codice assegnato all'Ente convenzionato e solo se si tratta di visure stampate tramite il collegamento al SISTER (Sistema di lnterscambio del Territorio).
d) Documenti giustificativi della conduzione:, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:
proprietario:
- visura catastale aggiornata, intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura); nel caso in cui il titolo di conduzione non sia di proprieta' o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa: - atto di proprieta' (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale;
affittuario, enfiteuta, ecc.:
- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale; - se l'affitto e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario; - in caso di enfiteusi e' necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario e' necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.
Soccida
- contratto o, se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento.
N.B. la normativa vigente escute espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida. Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"
- contratto registrato e relativa visura catastale
ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".
Comodato
- se il comodato e' concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale; - per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualita' di comodatario, gli estremi del fondo e le generalita' del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale.
Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. Per il comodato si precisa che: qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la dichiarazione, puo' essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodatario): "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig........., siti nel comune di....... al fg...... p.lle......... non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi "con firma e data.
usufrutto
- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.
usucapione
- copia della sentenza del giudice
irreperibilita' (circostanze eccezionali) In caso di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, e' necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale. In caso di non comproprieta' e' necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non e' piu' residente nel Comune e la non reperibilita' dello stesso.
usi civici:
- e' sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore.
concessione e locazione di beni immobili demaniali:
- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone e dell'uso di destinazione agricola dei terreni dati in concessione che non sia limitato al solo sfalcio; in quest'ultimo caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo. In caso di prima richiesta o scadenza di concessione e' necessario presentare la richiesta di istanza o rinnovo della stessa.
comproprieta' e comunione legale tra coniugi
- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso e' quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.
Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilita' all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate. In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprieta' indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza. La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarita' di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Qualora la documentazione probante la titolarita' di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalita' calcolate con le modalita' riportare nel paragrafo 7 "CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO".
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
6.1 Termini di presentazione
Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, regioni in cui operano Organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003. La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 - Roma - entro le ore 17.00 nei termini e nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA Domanda PAC seminativi 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 - ROMA
I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Domanda PAC seminativi 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda. In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code). I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 4 aprile 2000 e dal Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:
a) domande iniziali: 30 aprile 2004; b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004; c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2004;
Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 25 maggio 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 25 maggio 2004 sono irricevibili. Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili. La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2004. Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili. La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a piu' aziende. Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere. Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'." Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, IAG.E.A. predisporra' un provvedimento.
6.2 Finalita' di presentazione della domanda Nella compilazione della domanda di aiuto per superfici, e' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:
1. domanda iniziale; 2. modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001; 3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001; 4. modifica ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001; 5. modifica ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Qualora la finalita' della domanda non risulta indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale. Nel caso in cui la finalita' della domanda non e' indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico. In particolare, il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:
- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale; - se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica e' assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.
Inoltre, nei casi di domanda di modifica di cui ai punti 2 e 3 e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata. Il produttore coltivatore e' tenuto a presentare una sola domanda iniziale in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 1577/96 (art. 10, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000). Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione e' stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione di tali controlli, verranno ammesse al pagamento tutte le domande che, pur essendo state rilevate multiple, sono identificate nelle seguenti casistiche:
- domande riferite ad aziende con produttivita' fino a 92 tonnellate e messa a riposo dichiarata; - domande riferite ad aziende con produttivita' superiore a 92 tonnellate; - domande riferite ad enti pubblici per i quali si rileva in domanda la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIU' PROVINCE'.
Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in considerazione le domande riguardanti unicamente gli utilizzi "risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e 18), foraggiere (codice utilizzo 13), foraggi da destinare alla trasformazione (codice utilizzo 15), sementi certificate (codice utilizzo 57).
6.3 Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
6.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44
E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente al quale l'imprenditore e' stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate nella sua domanda. La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 - ROMA
I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda. Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore. L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
1. Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o piu' domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e restera' valida la domanda iniziale se la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale e' inferiore ala superficie indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario saranno considerate irricevibili sia la domande iniziale che tutte le domande di modifica. 2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale (escluse l'utilizzo 10 - Altre utilizzazioni), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata. 3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale. 4. Una domanda di modifica, a seguito di un errore materiale, puo' comportare la variazione di un solo identificativo catastale, oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata. 5. Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e semente elette (utilizzo 57) e' possibile presentare una domanda di modifica anche in aumento ai sensi dell'art. 44 senza pero' modificare le superfici degli utilizzi a premio.
Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, sara' considerata irricevibile.
6.3.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50
Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AG.E.A., unitamente alla documentazione richiesta (cfr.paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante. La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.
6.3.2.1 Art. 48 - Cause di forza maggiore
Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione. Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001', dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 241 9/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004. La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:
AGEA PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 - ROMA
I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo di domanda. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorita' competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'ari. 48, viene di seguito riportata:
a) decesso del titolare:
1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa:
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea eredi- taria, unitamente a: - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richie- dente;
nel caso di coeredi:
1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
- documento di identita' in corso di validita' di tutti i dele- ganti;
2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure:
- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identita' in corso di validita'.
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale.
c) calamita' naturale:
1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con indivi- duazione del luogo interessato o, in alternativa:
- certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da: - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordi- ne, in originale.
Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali. La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamita'.
6.3.2.2 Art. 50 - Cessione di azienda
Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto. L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto per superfici. Tali domande e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004. La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:
AGEA PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 - ROMA
I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo di domanda. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:
1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azien- da del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:
- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identita' in corso di validita';
3. copia della domanda di aiuto del richiedente.
7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO
Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".
7.1 Definizione dei "gruppi di colture"
Ai fini del calcolo dell'aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i gruppi di colture seguenti:
a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1254/1999; b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo; c) superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13 par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999; d) superfici foraggiere a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999; e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto; f) superfici messe a riposo.
Per quanto riguarda le superfici foraggiere di cui ai punti a), b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi due gruppi
- uno per le foraggiere senza richiesta di premio per l'estensivizzazione - uno per le foraggiere con richiesta di premio per l'estensivizzazione
Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi
- uno per le superficie a riposo ordinario - uno per le superficie a riposo no-food
Gli importi delle leguminose e del risone sono unici per tutta l'italia, perche' definiti in altri regolamenti su base nazionale, e quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti. L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che il pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su scala regionale. Questa definizione costituisce il presupposto per definire il gruppo e), cioe' i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto. Tutti i coltivatori di mais in zone con resa unica (allegato D alla presente circolare), sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais" nelle zone a resa unica non fosse corretta, verra' effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "mais" nell'utilizzo "altri cereali". Tutti i coltivatori di grano duro in zone vocate diverse dalle seguenti:
- zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA; - zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).
Il pagamento per superficie del "Grano duro" e degli "Altri Cereali" e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione della coltivazione "grano duro" nelle zone non vocate non fosse corretta, verra' effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali". Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali" e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma i particolari controlli cui viene sottoposta la coltivazione della canapa rende necessaria una differenziazione.
==================================================================== numero gruppo di Codice Codice Descrizione gruppo colture gruppo utilizzo ==================================================================== 1 Mais 01 01 Mais (Granturco) -------------------------------------------------------------------- 2 Grano duro 02 02 Grano duro -------------------------------------------------------------------- 3 Altri cereali 03(*) Altri cereali e semi oleosi ------------------------------------ 04 Soia ------------------------------------ 05 Girasole ------------------------------------ 59 06 Colza e ravizzone ------------------------------------ 08 Consociate ------------------------------------ 14 Lino non tessile ------------------------------------ 55 Lino da fibra -------------------------------------------------------------------- 4 Canapa 56 56 Canapa -------------------------------------------------------------------- 5 Piante 07 07 Piante proteiche proteiche -------------------------------------------------------------------- 6 Set - aside 09 Superficie messa a riposo ordinario 09 ------------------------------------ 64 Superficie messa a riposo pluriennale -------------------------------------------------------------------- 7 Set - aside 24 Superficie messa a riposo no-food no-food ------------------------------------ 65 Superficie messa a riposo no-food pluriennale ------------------------------------ 60 50 Superficie messa a riposo no-food per biogas ------------------------------------ 66 Superficie messa a riposo no-food per biogas pluriennale -------------------------------------------------------------------- 8 Foraggiere senza 13 13 Foraggiere (utilizzate per estensivizzazione il calcolo UBA/ha) -------------------------------------------------------------------- 9 Foraggiere con 61 13 (**) Foraggiere (utilizzate per estensivizzazione il calcolo UBA/ha) con premio di estensivizzazio- ne richiesto -------------------------------------------------------------------- 10 Leguminose 16 Lenticchie ------------------------------------ 62 17 Ceci ------------------------------------ 18 Vecce -------------------------------------------------------------------- 11 Risone 19 19 Risone -------------------------------------------------------------------- 12 Colture 76 76 Superficie seminata a energetiche colture energetiche ------------------------------------ 77 Superficie seminata a colture energetiche per la trasformazione in biogas nella propria azienda -------------------------------------------------------------------- 13 Frutta a guscio 71 71 Superficie frutta a guscio nocciole nocciole -------------------------------------------------------------------- 14 Frutta a guscio 72 72 Superficie frutta a guscio mandorle mandorle -------------------------------------------------------------------- 15 Frutta a guscio 73 73 Superficie frutta a guscio noci comuni noci comuni -------------------------------------------------------------------- 16 Frutta a guscio 74 74 Superficie frutta a guscio pistacchio pistacchio -------------------------------------------------------------------- 17 Frutta a guscio 75 75 Superficie frutta a guscio carrube carrube -------------------------------------------------------------------- (*) Incluso mais a resa unica. (**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate le foraggiere (escluse varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di cui quelle a pascolo (varieta' 36 - 37 - 38 - 75 - 76) devono costituire almeno il 50%.
7.2 Controlli amministrativi
L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:
"a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole , onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".
Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:
- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta; - sia stata firmata dal titolare della domanda; - sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par. 06.1 Termini di presentazione); - sia ritenuta ammissibile; - che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 20 Terreni messi a riposo (Set-aside)).
7.3 Controlli formali
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica:
- della data di ricezione della domanda (par. 06.1 Termini di presentazione); - della presenza della firma del richiedente (par. 7.3.1 Sottoscrizione della domanda); - della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 0 7.3 Controlli formali); - della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.3.3 Controlli anagrafici); - della corretta indicazione della finalita' di presentazione (par. 0 6.2 Finalita' di presentazione della domanda); - della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale (par. 7.3.6 Certificato antimafia); - della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste (par. 7.3.7 Modalita' di pagamento) - dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 0); - della corretta indicazione degli utilizzi/varieta/coltura (par. 7.4.1 Codice utilizzo/varieta) per ciascuna particella dichiarata; - della presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento del pagamento per ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente, cartellini varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione, dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas); - della corretta indicazione del titolo di conduzione (par. 7.4.2 Tipo di conduzione).
7.3.1 Sottoscrizione della domanda
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda.
7.3.2 Documento di riconoscimento
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto. L'assenza del documento viene verificata da AG.E.A. solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.
7.3.3 Controlli anagrafici
Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
7.3.4 Produttore
L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verra' considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.
7.3.5 Rappresentante legale
Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.
7.3.6 Certificato antimafia
La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AG.E.A. possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937,00 Euro, debba essere rilasciato all'AG.E.A. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 Euro e' tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2004. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
7.3.7 Modalita' di pagamento
Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici. Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. A tale proposito e' requisito necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente. I codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Codice Paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici; 2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera; 3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): e' obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.
Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non devono essere indicati. 1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:
0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserira' in automatico degli zeri di riempimento a sinistra. L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile"
7.4 Controlli sulle particelle
Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata. I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione della coltura, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del reg. CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione. Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarita' su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata. L'assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarita' non sanabile e l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto.
7.4.1 Codice utilizzo/varieta'
L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti. Se il codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti in automatico. Se il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta che il produttore che coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24, 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del calcolo delle penalita'. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 64, 65, 66 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas pluriennali) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del calcolo delle penalita'. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. La quantita' minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto e' di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione. Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e' ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso da 93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' esclusa ai fini del pagamento del premio supplementare. Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 76 o 77 (colture energetiche) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Inoltre, le superfici a colture energetiche vengono sottoposte a controlli di ammissibilita' finalizzati a verificare che le stesse non siano state destinate alla messa a riposo (cod. utilizzo 9, 24, 50, 64, 65 e 66). Per le particelle dichiarate con codice di utilizzo 13 (foraggere) deve essere riportato il codice della colonna A , quadro E del modulo di domanda. Qualora tale codice non fosse riportato o non risultasse congruente all'utilizzo foraggere, la particella viene considerata ai fini del calcolo delle penalita'.
7.4.2 Tipo di conduzione
E' obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.
7.4.3 Ubicazione
L'entita' del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa. Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:
- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari ( Ragusa e Ragusa Ibla) e' quello relativo al Comune di RAGUSA cioe' "088-009"; - Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice: H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A; - Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale: H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C; - Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice: H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D; - Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice: H164B dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione B.
La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare - 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 - 6: ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato estero) e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa del caso particolare proprio e della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore). Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici. Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilita' (riordino fondiario) o indisponibilita' del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale. Tali domande , dichiarate con i casi particolari di cui sopra, saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AG.E.A. Va precisato inoltre che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalita'. Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verra' esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste
7.4.4 Riordino fondiaria - Caso particolare 1 -
Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio, il produttore dovra' indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino. La numerazione provvisoria e' desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovra' essere parte integrante del "fascicolo del produttore" secondo le modalita' previste e riportate nell'apposito capitolo. Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovra' riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovra' altresi' essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprieta' assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente). Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati gia' validati in atti al catasto censuario, non dovra' essere indicato il suddetto "caso particolare". In merito alla ammissibilita' delle superfici ricadenti in zone interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario (allegato "riordino fondiario"). Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in "riordino fondiario" non sono ammissibili e l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree. In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario. Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attivita' di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarita' dell'appezzamento (calcolo dei superi).
7.4.5 Zona coperta da segreto militare - caso particolare 2
In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali cosi' come riportati da visura catastale e non si dovra' indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilita' di risalire al numero della particella, potra' essere indicata la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovra' riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari. In tal caso e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:
a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento in particolare e' necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo. b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove e' necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall' Ufficio del Territorio.
7.4.6 Particelle interessate da usi civici nell'ambito delle foraggere - Caso particolare 3
In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggere (utilizzo 13 -pascolo), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovra' riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida". In luogo del foglio e particella dovra' essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potra' essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale. La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validita' AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densita' relativo al premio bovini, dovra' riportare le seguenti informazioni:
- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori; - numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie; - per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata e' possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).
Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovra' essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggere"). In ogni caso per gli utilizzi a contributo - o facoltativamente per l'utilizzo "foraggere" - il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovra' comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.
7.4.7 Appezzamenti demaniali - Caso particolare - 4 -
Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali(esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovra' essere inserita riportando i seguenti identificativi:
- istat provincia/comune - caso particolare 4 - eventuale sezione - foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo) - particella n. "00000". - Subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale - Superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione
In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:
c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento in particolare e' necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo. d) Planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove e' necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo ""terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio
7.4.8 Particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 - Caso particolare 5 -
Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.11.2003, per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo del produttore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore). La seguente documentazione giustificativa dovra' essere integrata nel fascicolo aziendale:
- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento "51 F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici
oppure, in alternativa,
- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT, oppure, in alternativa - visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento
7.4.9 Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico - Caso particolare 6 -
Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000. Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:
- codice istat provincia/comune - codice dell'eventuale sezione censuaria - In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico" - Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore - Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero
7.4.10 Particelle appartenenti allo stato estero - codice casa particolare 7
Le particelle dichiarate a foraggere (alpeggi) ricadenti in territorio estero, potranno essere dichiarate in domanda purche' vengano rispettate le seguenti condizioni:
- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali; - la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali; - nella dichiarazione riportare
a. codice istat provincia: "88888" b. istat comune: "99999" c. il numero del foglio e della particella: il valore "99999";
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarita' di conduzione (visure, concessioni, proprieta', contratti di affitto). - si dovra' indicare il caso particolare 7.
7.4.11 Particella ricadente su catasto urbano - caso particolare 8
Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarita' di conduzione.
7.4.12 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A. Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000. Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. e' basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali. La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., e' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2004 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.11.2003.
7.4.13 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate
Su richiesta della Commissione U.E., e' stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:
- usi non agricoli; - colture forestali; - colture permanenti; - pascoli permanenti.
Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di non seminabilita'. La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:
- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali - Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.) - colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali - colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno - usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.
Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'. Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. Qualora tale irregolarita' si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
7.4.14 Superi
La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale di oltre un'ara. Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto austroungarico, il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si estenda ai valori presenti nel subalterno. La normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13), ovvero tra le sementi certificate (cod. ut. 57) ed i foraggi essiccati (cod. utilizzo. 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999). Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da piu' produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere puo' essere posto in capo all'AG.E.A.
7.4.14.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda
Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco. Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati. Inoltre, il supero non viene calcolato in presenza di superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'. Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'.
7.4.14.2 Supero nell'ambita di domande presentate da piu' produttori
Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo ovicaprino" nell'ambito delle "altre utilizzazioni", ovvero, le superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'. La superficie ammissibile e' la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi. Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'.
7.4.14.3 Supero rispetta alla superficie accertata
Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Non viene presa in considerazione la particella se il codice utilizzo = 10. Per risolvere tale anomalia e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.
7.4.14.4 Supero con altri regimi di aiuto
Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano le sementi certificate, il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).
7.4.14.5 Sementi certificate
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate, ad esclusione delle superfici dichiarate a foraggiere e a foraggi essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999). La presenza del supero produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalita'. E' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.
7.4.14.6 Tabacco
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
7.4.14.7 Pomodoro
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento - salvo compatibilita' colturale - e l'applicazione delle penalita' previste.
7.4.14.8 Sviluppo rurale
Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto e' riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.
8 GRANO DURO
Le superfici coltivate a frumento duro hanno diritto ad un premio ai sensi dell'art. 4 del del reg. CE n. 1251/1999. Sono previsti ulteriori premi:
- grano duro supplementare (par. 8.1); - premio specifico alla qualita' del frumento duro (par. 8.2).
8.1 Grano duro supplementare
A partire dalla campagna di semina 1998/1999 e' stata definita una superficie massima garantita nazionale (riferita alle zone tradizionali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/99: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) pari a 1.646.000 ettari, suddivisa in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000):
==================================================================== Codice Istat Regione Superficie massima garantita ettari ==================================================================== 09 TOSCANA 118.950 -------------------------------------------------------------------- 10 UMBRIA 9.341 -------------------------------------------------------------------- 11 MARCHE 125.172 -------------------------------------------------------------------- 12 LAZIO 80.616 -------------------------------------------------------------------- 13 ABRUZZO 38.797 -------------------------------------------------------------------- 14 MOLISE 74.647 -------------------------------------------------------------------- 15 CAMPANIA 72.728 -------------------------------------------------------------------- 16 PUGLIA 396.739 -------------------------------------------------------------------- 17 BASILICATA 215.772 -------------------------------------------------------------------- 18 CALABRIA 58.668 -------------------------------------------------------------------- 19 SICILIA 374.802 -------------------------------------------------------------------- 20 SARDEGNA 79.768 -------------------------------------------------------------------- TOTALE ITALIA 1.646.000 --------------------------------------------------------------------
Qualora l'aiuto supplementare richiesto risulti complessivamente superiore alla superficie massima garantita nazionale, si procede a determinare, per ciascuna regione, la superficie per la quale e' stato richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle decurtazioni. Nella determinazione della superficie richiesta a livello regionale, si dovra' considerare la sommatoria delle particelle dichiarate a grano duro ordinario che ricadono nelle regioni tradizionalmente vocate, al netto delle varieta' non riconosciute. Inoltre, per ciascun produttore, la sommatoria della superficie ottenuta dalle singole particelle dichiarate a grano duro ordinario non potra', in ogni caso, essere superiore alla superficie per la quale ha richiesto l'aiuto supplementare. Determinata la superficie regionale per la quale e' richiesto l'aiuto supplementare, devono essere individuate le regioni per le quali si e' verificato il superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili all'aiuto supplementare ricadenti in tali regioni, verranno proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di superamento attribuita alla regione stessa e, pertanto, anche il premio verra' ridotto proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99). L'importo dell'aiuto integrativo e' fissato in 313 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. a) del reg. (CE) n. 1782/03). Sono state inoltre individuate alcune zone non tradizionali (elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/99: province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) che beneficeranno di un aiuto specifico pari a 93 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. b) del reg. (CE) n. 1782/03) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate come investite a grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili all'aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verra' ridotto proporzionalmente. Il premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed ecomunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE". Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000). Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001). E' possibile utilizzare semente acquistata nell'anno precedente e non utilizzata, purche' si alleghi autocertificazione. La quantita', la qualita' ed eventuali certificazioni di semente sono verificate direttamente dall'Amministrazione, per i produttori che non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari. In relazione all'elenco di varieta' di frumento duro ammesse all'aiuto supplementare comunitario per l'anno 2004 si segnala che la codifica delle varieta' ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro e' riportata nella tabella 3 delle note esplicative alla domanda.
8.2 Grano duro: premio alla qualita'
Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualita' per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione e' subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varieta' riconosciute, nella zona di produzione, come varieta' di alta qualita' per la fabbricazione di semolini e paste alimentart. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha. Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale - per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base dell'entita' degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 11 marzo 2004 (cfr. tab. al paragrafo precedente). L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale e' richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03). Ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE ) n. 2237/2003, la quantita' minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a 180 kg. per ettaro. L'elenco delle varieta' di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2004/2005, con relativa codifica, e' riportato nella tabella 14 in allegato alle note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici 2004.
9 COLTURE ENERGETICHE
Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, il produttore agricolo puo' conseguire un premio comunitario sulle superfici investite a prodotti destinati a "colture energetiche", limitatamente alle varieta' elencate nelle tabelle 12 e 13 allegate alla presente circolare, ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. Nel caso della canapa, e' prevista l'applicazione delle misure gia' adottate dal Reg. CE 2461/1999 all'art. 3 par. 1 bis, e successive modifiche con Reg. CE 587/2001. Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 76 e 77) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Inoltre, ai sensi dell'art. 90 del Reg. CE 1782/2003 sono da escludere le superfici ritirate dalla produzione secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. CE 1251/1999. Il produttore e' tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della Domanda di Aiuto per Superfici, un contratto di coltivazione con un primo trasformatore riconosciuto dall'AG.E.A. Il primo trasformatore, versa una fideiussione all'organismo Pagatore competente della gestione della rispettiva domanda PAC, esegue la trasformazione del prodotto consegnato ed ottiene direttamente energia, oppure, un prodotto intermedio (carburante e/o combustibile) destinato in fase successiva, alla produzione di energia. Il produttore agricolo consegna tutta la materia prima raccolta, al primo trasformatore che la prende in consegna e garantisce che il quantitativo equivalente di tale materia prima, venga utilizzato in ambito comunitario, per la fabbricazione di uno o piu' prodotti energetici, secondo quanto previsto ai sensi del Reg. CE 1782/2003. E' altresi' consentito al produttore agricolo, ai sensi dell'art. 34 paragrafo 1 p. b) del Reg. CE 2237/2003 di trasformare in biogas presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto.
9.1 Compilazione dei contratti
Il contratto, di cui all'art. 35 del Reg. CE n. 2237/03, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all'allegato B della presente circolare (il modello e' disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti), riportando le seguenti informazioni:
- numero progressivo del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo - il tipo di prodotto - anagrafica dei contraenti - la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale) - le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie - il quantitativo di prodotto previsto - eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima - l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili) - le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 2237/03 - data e luogo della firma
Il contratto cosi' costituito, deve essere presentato dalla ditta trasformatrice, all'organismo pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto per superfici. Sara' inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.
9.2 Contratti per produzione di biogas
Il produttore agricolo che intende trasformare in biogas presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, e' tenuto a presentare in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo pagatore, secondo il modello di cui all'allegato "N" della presente circolare, per permettere All'organismo pagatore di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.
9.3 Modifica e/o risoluzioni del contratto
Il contratto puo' essere modificato e/o risolto sia in presenza di una volonta' delle parti, nei termini previsti per la modifica e/o sostituzione della domanda di aiuto per le superfici che dovra' essere resa congruente con tale modifica, o in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate. Nel primo caso le parti sottoscrivono un nuovo contratto che riporta i dati modificati. Nel secondo caso e' consentita la consegna di una quantita' di materia prima inferiore al dato contrattuale, che dovra' essere giustificata da documentazione probante. Nel caso di una consegna non inferiore al 90% della quantita' prevista (rispetto a quella risultante dall'applicazione delle rese determinate dall'Organismo pagatore) e' sufficiente la documentazione giustificativa. Nel caso di consegna inferiore al 90%, e' necessario presentare un modello di variazione All. C (il modello e' disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti) conforme al modello allegato alla presente circolare, sottoscritto da entrambe le parti, con allegata documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali comuni, Ispettorati regionali, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo. Nel caso in cui il coltivatore ritiri una parte o l'intera superficie dall'obbligo contrattuale ed in assenza della documentazione sopra descritta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del Reg. Ce 2419/01, in misura proporzionale alla riduzione od all'intero premio.
9.4 Modifica e/o risoluzione contratto biogas
Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantita' raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente e' tenuto a compilare il modello di cui all'All. O della presente circolare. Tale modello deve essere rimesso all'Organismo pagatore, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, per l'adozione del provvedimento di modifica o rinuncia dell'impegno assunto.
9.5 Rese di produzione
L'AG.E.A. determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari i produttori interessati. La quantita' di materia prima prevedibile, espressa in ettari e' determinata dal calcolo della resa unitaria per gli ettari coltivati facendo riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni AG.E.A. per le superfici a riposo destiate a prodotti ad uso non alimentare. Per i prodotti, indicati a codice 99 0 100 nelle tabelle 12 e 13, il produttore agricolo puo' indicare le rese riferite alla zona di produzione ed in questo caso l'AG.E.A., in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti al produttore agricolo ed alla ditta industriale.
9.6 Determinazione delle biomasse
Per quanto concerne le biomasse prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantita' di materia prima prevedibile, e' possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume per la densita', per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna. E', inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo.
9.7 Determinazione di biomasse per produzione di biogas
Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla trasformazione di biogas nella propria azienda, il produttore agricolo, deve far determinare volumetricamente, dall'AG.E.A., tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilita' specifica, registro di carico e scarico come da modello All. I della presente circolare, della materia prima utilizzata nella produzione di biogas. L'agricoltore richiedente e' tenuto a comunicare all'AG.E.A., con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui puo' essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo culturale, la determinazione volumetrica e la registrazione corretta delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.
9.8 Obblighi del richiedente e del primo trasformatore
Vengono di seguito distinti gli obblighi e le responsabilita' del richiedente, che terminano con la consegna del prodotto, e quelle del primo trasformatore che iniziano con la consegna e terminano con la trasformazione finale del prodotto entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta.
9.9 Dichiarazioni di raccolta e di consegna
Il richiedente ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile dalle rese sopra definite, al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo pagatore su modello conforme all'All. F (il modello e' disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti) l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:
- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali. - 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse
9.10 Dichiarazione di consegna successiva
Il primo trasformatore deve comunicare all'AG.E.A, la consegna di prodotti intermedi a secondi trasformatori, entro 40 giorni lavorativi a partire dalla consegna, utilizzando l'All. G compilato distintamente per provenienze nazionali o comunitarie in duplice copia con timbro e firma della ditta.
9.11 Coefficienti tecnici e valorizzazione economica
Il primo trasformatore fornisce all'autorita' competente, entro il 30 novembre di ciascuna campagna, le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, con particolare attenzione ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di sottoprodotti e prodotti finiti ottenibili.
9.12 Registri di carico e scarico
Il primo trasformatore deve inoltre tenere un registro di c/s apposito per i prodotti energetici, consentire visite periodiche nei suoi stabilimenti al fine di permettere i controlli previsti per l'accertamento delle trasformazioni come dall'art. 50 del Reg.(CE) 2237/03 Il "primo trasformatore" ha la facolta' di apportare modifiche al programma delle utilizzazioni principali indicate nel contratto di vendita, a condizione che ottenga prodotti energetici, il cui valore superi in ogni caso la sommatoria di prodotti e sottoprodotti utilizzati in altre destinazioni.
9.13 Principio di equivalenza
E' consentito dal regolamento CE 2237/03 la sostituzione del prodotto energetico originariamente conseguito sui terreni vincolati da contratto con altro prodotto di stessa natura, pari quantita' ed equivalenti caratteristiche morfologiche e merceologiche, fatto salvo l'obbligo di destinazione alla produzione di prodotti energetici. Nel caso in cui il "primo trasformatore" intenda far ricorso all'equivalenza, e' tenuto, in via preventiva e per singola operazione, a darne immediata comunicazione all'Organismo pagatore, utilizzando una analoga comunicazione per il reintegro del prodotto oggetto di equivalenza (modelli allegati Q ed R).
9.14 Esemplare T5
Per la vendita in un altro stato membro o per l'esportazione di materie prime o prodotti energetici intermedi, e' concesso in base all'art. 47 del Reg. ce 2237/2003 ad un primo trasformatore, di vendere o cedere ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 35, il prodotto e' accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento CE n. 2454/93. Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle diciture indicate, a seconda del Paese Membro, nell'art. 47 del Reg. Ce 2237/2003.
9.15 Fidejussione
Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2237/03, il "primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'organismo pagatore competente una cauzione, per ciascuna materia prima, pari a 60,00 euro ettaro, moltiplicati per la somma delle superfici destinate a colture energetiche da presentare unitamente alla data stabilita per la presentazione dei contratti.
9.16 Riconoscimento prima trasformatore
Il primo trasformatore che intende concludere contratti con un coltivatore richiedente per colture energetiche, deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. D della presente circolare, una domanda di riconoscimento entro il 31 marzo antecedente al raccolto specificando quanto segue:
- la sede legale della societa' - il tipo di attivita' svolta - sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari
La domanda dovra' inoltre essere corredata dai seguenti documenti
- un certificato d'attribuzione di P.I. - certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare - copia di lettera di referenze bancarie - planimetria degli stabilimenti
Alla ditta che ha conseguito il riconoscimento sara' assegnato un codice numerico a tre cifre che dovra' essere impiegato nella numerazione dei contratti di coltivazione ed in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico. Per le ditte industriali, gia' riconosciute ad operare come primi trasformatori per prodotti coltivati su terreni messi a riposo che intendono operare con la stessa finalizzazione con materie seminate a colture energetiche, sara' richiesto di presentare all'Organismo pagatore, un'integrazione al riconoscimento rilasciato per il quale sara' assegnato un nuovo codice che andra' a comporre la numerazione dei contratti di coltivazione e tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.
9.17 Autorizzazione trasformatore finale
Il trasformatore finale che interviene nel processo della trasformazione industriale deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. M della presente circolare una domanda di autorizzazione specificando quanto segue:
- la sede legale della societa' - il tipo di attivita' svolta - sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari La domanda dovra' inoltre essere corredata dai seguenti documenti - un certificato d'attribuzione di PI. - certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare
Alla ditta che ha conseguito l'autorizzazione sara' assegnato un codice numerico a tre cifre che dovra' essere impiegato in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.
9.18 Pagamento dell'aiuto
L'art. 88 del Reg. Ce 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche. Tale premio viene sommato al premio stabilito per i gli utilizzi previsti dal 2237/2003 art. 4 par. 4 lettera c), dopo che l'autorita' competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art. 42 del Reg. Ce 2237/2003, di seguito elencati:
a) copia del contratto consegnata all'Organismo pagatore da parte del primo trasformatore; b) comunicazione, all'organismo pagatore, da parte del primo trasformatore su modello conforme All. F della presente Circolare firmato congiuntamente dalle due partila quantita' di materia prima raccolta; c) cauzione, degli ettari oggetto di contratto, versata dal primo trasformatore all'organismo pagatore competente; d) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.
Nel caso di coltura biennale, il pagamento e' effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorita' competente abbia accertato gli obblighi previsti all'art. 42 comma 2 del Reg. Ce 2237/03 con le seguenti modalita':
Primo anno
a) consegna all'Organismo pagatore competente del contratto e rispetto degli obblighi di cui all'art. 35 Reg. Ce 2237/03; b) costituzione della cauzione; c) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.
Secondo anno
d) adempimento dell'obbligo di consegna del prodotto per la quantita' indicata nel contratto All. F;
Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto e' effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite nel caso di colture con raccolta annuale, in caso di quantita' consegnate senza espianto del ceppo produttivo. Per altre colture le disposizioni saranno applicate dopo aver fatto gli idonei adeguamenti. Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente e' tenuto a compilare il modello di cui all'All. P della presente Circolare, Qualora le parti modifichino o risolvano il contratto dopo che il produttore agricolo ha presentato domanda di aiuto per superfici, questi conserva il diritto all'aiuto soltanto se comunica all'Autorita' competente le modificazioni che interessano il contratto, entro i termini fissati per la presentazione delle domande di modifica delle domande di aiuto per superfici. Nel caso in cui, per una determinata materia prima, il produttore agricolo non consegni il quantitativo richiesto in relazione alla resa o alla quantita' prevista, si considera, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del Reg. CE 241 9/2001, che egli non abbia adempiuto agli obblighi previsti per le particelle investite a colture energetiche. In questo caso l'Organismo pagatore procede a riproporzionare l'aiuto in relazione al prodotto di materia prima mancante.
10 SUPERFICI AD USO NON ALIMENTARE (NO-FOOD)
10.1 Compilazione dei contratti
A partire dalla campagna 2004 la presentazione dei contratti no-food puo' essere effettuata esclusivamente per via telematica. A tale proposito, l'AG.E.A. ha predisposto un'apposita transazione web, a disposizione delle ditte industriali, per la compilazione e l'serimento dei contratti e della documentazione ad essi correlata. Il produttore agricolo che intende stipulare un contratto con un trasformatore o acquirente collettore, e' tenuto preliminarmente a costituire il fascicolo aziendale in modo da poter disporre della propria consistenza aziendale in termini di superficie. L'applicazione web, consente, nella compilazione del contratto, la specificazione delle superfici di provenienza del prodotto attraverso il caricamento delle singole particelle e, in automatico, la determinazione della quantita' prevista di prodotto e degli eventuali sottoprodotti, in funzione delle rese pubblicate da AGEA. Al termine della compilazione, l'applicazione web consente l'esecuzione di controlli di carattere amministrativo sulle superfici, evidenziando le eventuali irregolarita' riscontrate. Tali irregolarita' possono essere rimosse attraverso opportuni interventi sui dati immessi. Le irregolarita' non risolte, all'atto della presentazione del contratto, sono motivo di abbattimento della superficie del contratto ammessa ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario. L'applicazione web, consente la stampa del contratto in esame e l'inoltro telematico. Per quanto riguarda la data di presentazione dei contratti sara' quindi considerata la data riportata dal sistema al momento del contratto purche', entro la data di scadenza del 30 aprile sia stata costituita corrispondente fideiussione a garanzia degli ettari oggetto di contratto. L'originale del contratto e relativa fideiussione saranno di seguito depositati a cura della ditta industriale presso l'organismo pagatore competente della rispettiva domanda PAC. Per tutti gli altri adempimenti si rimanda alle prescrizioni contenute nel Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000 e nel Reg. Ce 827/2000, che modifica il Reg. Ce 2461/2000 art. 4 par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra' ritenersi nullo. I dati del contratto presentato, non possono essere piu' variati. Qualora vi fosse necessita' di apportare degli aggiornamenti ai dati presentati, il produttore agricolo e' tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, puo' essere presentato all'Organismo pagatore entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001.
10.2 Messa a riposo non alimentare
Il produttore agricolo puo' destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano ne' animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con i codici utilizzo 24, 50, 65, 66, limitatamente alle varieta' elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o piu' dichiarazioni di trasformazione in biogas nella propria azienda. Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00 canapa greggia o macerata) per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi. Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'Organismo pagatore della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non piu' oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; cio' dovra' essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'Organismo Pagatore). Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'Organismo pagatore la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici. Le domande di pagamento per superficie con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24, 65) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50, 66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali. Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo puo' essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:
2. e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il produttore si era impegnato; 3. e' stata presentata all'organismo Pagatore la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 31 dicembre per le colture a semina primaverile); 4. e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore; 5. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia).
In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto. Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 2419/2001 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre). Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi ed altri prodotti gia' coltivati negli anni precedenti, sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia. Per il mais si fa riferimento alle rese indicate nel piano di Regionalizzazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa ad ettaro per gli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi. Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamita' naturali o danni da animali) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore puo' comunicare all'Organismo Pagatore per mezzo di un modello "lettera di variazione" (riferimento all'allegato C DM 04/04/2000) la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte, trasmessa in originale all'Organismo Pagatore.
11 FRUTTA A GUSCIO
L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:
- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12; - nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22; - noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32; - pistacchi di cui al codice NC 0802 50; - carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio e' differenziato in funzione della tipologia di prodotto. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 20 del Reg. CE 2237/2003, gli eventuali fondi resi disponibili dalla legge 183/87, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario". L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale. Se la superficie coltivata a frutta a guscio nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici a nocciole e ad altra frutta a guscio, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle superfici che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle superfici che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna tipologia di prodotto (art. 85, Reg. (CE) n. 1782/03). L'art. 19, par. 3 del Reg. 2237/2003 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto e' fissata a 0,10 ettari, Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densita) non puo' essere inferiore a:
- 125 per le nocciole; - 50 per le mandorle; - 50 per le noci comuni; - 50 per i pistacchi; - 30 per le carrube.
Il comma 2 dell'art. 19 del Reg. CE 2237/2003 stabilisce che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". La superficie minima e la densita' suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilita' dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilita' la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarieta' delle colture. A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 2237/03 cap. 5, art. 19) per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non e' attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuita' geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati: Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare; - impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o piu' specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare; - impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare; - impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare. - impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.
Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densita' minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non e' ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 19 del Reg. CE 2237/2003. Per gli impianti consociati, con presenza di piu' specie di frutta a guscio, occorrera' individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilita' proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densita' viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate la coltura predominante e' il nocciolo perche' presenta il maggior numero di alberi. E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorla per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densita' minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha). Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densita' minima per ettaro della prevista dal reg. CE 2237/2003 la superficie non e' ammessa all'aiuto. Se in un frutteto consociato il numero di piante e' lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, il produttore puo' indifferentemente scegliere la coltura predominante purche' la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densita' minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta. In deroga all'art. 19, comma 2 del reg. CE 2237/03 che prevede "la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purche' il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3" (densita' minime) e' autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purche' il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. E', inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purche' sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra). Il quadro E1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la FRUTTA A GUSCIO (tipo di utilizzo da 71 a 75).
tipo di utilizzo = 71 - NOCCIOLE tipo di utilizzo = 72 - MANDORLE tipo di utilizzo = 73 - NOCI COMUNI tipo di utilizzo = 74 - PISTACCHI tipo di utilizzo = 75 - CARRUBE
Il produttore dovra' pertanto compilare ciascun quadro E1 indicando le superfici coltivate ad un unico 'tipo di utilizzo' (71, 72, 73, 74, 75), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella i delle note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004. Nell'ambita di uno stesso utilizzo, il produttore dovra' dichiarare piu' "occorrenze" (righe dichiarative) nel caso in cui:
- il frutteto si estenda su piu' particelle catastali; - il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto. - il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da piu' corpi.
Per ciascuna riga di dichiarazione (cfr. note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004 Quadro E1) deve essere rispettato il requisito della densita' minima per ettaro previsto dall'art. 19 del reg. CE 2237/2003. Dovranno essere, inoltre, indicati:
- il tipo di impianto;
Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare; 2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare; 3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare; 4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare; 5. impianto consociata con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagna, a sesto regolare; 6. impianto consociata con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagna, a sesto irregalare.
N.B.= In caso di impianti consociati:
- con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con - specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6), e' necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6. - il sesto di impianto: in presenza di sesti regolari dovra' essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare e' quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.
Esempio: impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:
----> Vedere immagine di pag. 49 <----
- Anno di impianto: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovra' essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie). - Numero Piante: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:
Frutta a guscio: indicare il numero totale degli alberi produttivi di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarieta' delle colture Castagno : indicare il numero di piante di castagno; Altre piante: indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione di cui all'art. 14 quinquies ex regolamento CEE n. 1035/1972 possano, ai sensi dell'art. 86 par. 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire la 1 gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento. Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati e a misure di imboschimento con vocazione "legno" ad esempio reg. CE 1257/1999 ex Reg. CEE 2080/1992, reg. 2328/92 ecc... Non e' possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilita' con colture erbacee. Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 71, 72, 73, 74, 75) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
11.1 Calcolo delle riduzioni e delle penalita'
La condizione necessaria per il diritto all'aiuto e' il rispetto della densita' minima prevista e il riproporzionamento della superficie avviene soltanto dopo la verifica del rispetto della densita' minima per la superficie stessa. Pertanto, il numero minimo di alberi rappresenta una condizione di ammissibilita'. L'oggetto dell'aiuto e' la superficie, ed a questa vengono applicate le eventuali sanzioni. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione, emerga uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata si applicano le penalita' previste dal Reg. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE 2237/2003. Ad esempio: il produttore dichiara 125 piante di nocciolo su un ettaro di superficie. Esiste uno scostamento tra dati dichiarati e dati accertati:
===================================================== superficie N. piante superficie accertata accertate determinata (ettari) (ettari) ===================================================== Esempio 1 1 100 0 ----------------------------------------------------- Esempio 2 0,70 100 0,70 -----------------------------------------------------
Esempio 1: la superficie determinata e' pari a zero (il produttore non ha diritto all'aiuto) in quanto non e' rispettata la densita' minima prevista (125 piante per ettaro); Esempio 2: la superficie determinata e' pari a 0,70 are, cioe' la minore tra la superficie riscontrata (0,70HA) e la superficie riproporzionata (0,80) al numero di piante riscontrate (125: 1HA=100:XHA) il produttore ha diritto all'aiuto sulla superficie effettivamente riscontrata (al netto delle eventuali penalita' previste dal reg. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni) in quanto rispetta la densita' minima prevista per la superficie accertata. Per ciascuna "occorrenza" o riga dichiarativa viene definita, ai fini del calcolo dell'aiuto, la superficie determinata. La somma delle superfici determinate definisce la superficie complessiva aziendale da prendere a riferimento per il calcolo della superficie ammissibile all'aiuto per la frutta a guscio. L'utilizzo frutta a guscio rientra nel calcolo dell'esito aziendale di cui all'art. 32 del reg CE 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni. In presenza di premi differenti per specie di frutta a guscio, nel caso di frutteto consociato con coltura predominate, in fase di controllo viene verificata la correttezza della dichiarazione del produttore di coltura predominate. Ad esempio su un ha di superficie il produttore dichiara 140 piante con coltura predominate nocciolo (premio piu' elevato). In fase di controllo si rilevano 120 piante di mandorle e 20 di nocciolo in tali situazioni la superficie determinata e' pari a zero e verranno applicate le penalita' previste dal Reg. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
12 CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE |
| Si applica la distinzione tra piccola azienda (produttivita' fino a 92 t) e grande azienda (produttivita' superiore a 92 t) (art. 4, par. 3-4 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000). Calcolo della produttivita' per ogni zona del piano di regionalizzazione (codice ISTAT provincia e codice zona) (All. I A del Decreto Mi.P.A.F. del 10/08/2001, All. C del Decreto Mi.P.A.F. del 10/03/2004)
P = Totale superficie a mais (cod. Ut. 001) * resa mais + Totale superficie ad altri cereali (cod. ut. 002 e 003 e 008) * resa altri cereali + Totale superficie a colture proteiche (cod. ut. 007) * resa colture proteiche + Totale superficie a semi oleosi (cod. ut. 004, 005, 006) * resa semi oleosi + Totale superfici messe a riposo (cod. ut. 009, 024, 050, 064, * resa messa a riposo 065, 066) + Totale superfici a lino non tessile (cad. ut. 014) * resa lino e canapa + Totale superfici a lino da fibra (cod. ut. 055) * resa lino e canapa + Totale superfici a canapa (cod. ut. 056) * resa lino e canapa
La produttivita' aziendale (P) e' data dalla somma delle produttivita' per ogni zona dichiarata nella domanda. Se P e' maggiore di 92 t, l'azienda si definisce "grande". Se P e' inferiore di 92 t, l'azienda si definisce "piccola". Sulla base delle indicazioni contenute nella nota 18.11.99/VI/049179 della Direzione dell'organizzazione Comune dei mercati delle produzioni vegetali - C.1. Cereali, oleaginose e proteaginose la produttivita' "deve essere calcolata tenendo conto, da una parte, della superficie accertata e, dall'altra, della resa in base alla quale viene erogato il pagamento per la coltura in oggetto". Di conseguenza, la dimensione aziendale dovra' essere ricalcolata tenendo conto delle modalita' previste per il calcolo della superficie sulla quale corrispondere il pagamento, al lordo dell'applicazione delle eventuali penalita' date dallo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi in campo, il ricalcolo della dimensione aziendale sara' effettuato soltanto se tutte le particelle risultano completamente seminate.
13 LENTICCHIE, CECI E VECCE
Le particelle dichiarate a lenticchie (cod. utilizzo 16), ceci (cod. utilizza 17) e veccie (cad. utilizzo 18) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le leguminose in grani prevedono l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 Euro/ha. L'aiuto e' corrisposto nel limite della superficie massima garantita (SMG) comunitaria, pari a 400.000 ettari. Qualora le superfici ritenute ammissibili eccedano tale limite, l'importo dell'aiuto e' ridotto della stessa percentuale di superamento. La corresponsione dell'aiuto deve essere effettuata entra 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto (art. 9 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).
14 PIANTE PROTEICHE
Le colture proteiche oggetto di aiuto sono piselli di cui al codice NC071310, favette di cui al codice NC071350, lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950. L'importo base previsto dall'art. 4, par. 3 del Reg. 1251/1999 si riduce da 72,5 euro/tonnellata a 63 Euro/tonnellata (Reg. CE 1782/2003 art. 149). Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro (in allegato il piano di regionalizzazione) per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni dimatiche eccezionali, riconosciute dalla Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione. La superficie massima garantita (SMG) e' fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.
15 RISONE
Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producano riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le particelle a risone destinate alla produzione di sementi certificate devono essere dichiarate nell'ambito dell'utilizzo risone (cod. ut. 19) e codice varietale 106. Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 1.069,08 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2004/2005). L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari. La suddetta superficie di base e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:
================================== ZONE ETTARI ================================== I 218.740 ---------------------------------- II 722 ---------------------------------- III 126 ---------------------------------- TOTALE 219.588 ----------------------------------
L'elenco dei comuni di appartenenza e' contenuto nell'allegato B del Decreta MiPAF del 10 marzo 2004. Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03). Il riproporzionamento viene effettuato secondo nelle modalita' previste nell'allegato I del reg. CE 2237/2003. In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra AGEA e l'Ente Nazionale Risi previste dal Titolo III della Circolare del 21 dicembre 1996 n. D/617.
16 REGIME SEMPLIFICATO
Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AG.E.A. ha applicato i criteri per la determinazione del numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo per le domande di adesione nelle campagne 2002 e 2003, in funzione dei pagamenti ricevuti e delle quantita' determinate nel corso delle tre campagne che hanno preceduto la domanda di adesione per il suddetto regime. L'art. 154 del reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, in merito alle disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato, stabilisce che il 2003 e' l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande. I produttori che hanno aderito entro tale campagna continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005. L'adesione al regime semplificato effettuata negli anni 2002 e 2003 si intende confermata - ove non espressamente revocata - anche per la campagna 2004.
17 FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
I coltivatori che producono foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 15 allegata al modello di domanda. I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data prevista del 31 maggio possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001 delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento, successivamente possono presentare una domanda in aumento delle soli foraggi essiccati, senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01 Le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 15 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).
18 SEMENTI CERTIFICATE
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare Contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda. Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 25 maggio, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57) senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01
19 FORAGGERE
Ai fini dell'ottenimento del premio bovini maschi e vacche nutrici maggiori di 15 Unita' di Bovino Adulto (Reg. CE 1254/99 art. 12 - DM n. 122 del 16/03/2000 e DM attuativo del 27/11/2001), i beneficiari hanno l'obbligo di denunciare, nella domanda di pagamento per superfici, le superfici foraggere utilizzate. Le superfici dichiarate devono soddisfare il rispetto del carico bestiame sull'unita' di superficie, espresso come coefficiente di densita'. Il coefficiente di densita' dovra' corrispondere almeno a 1,8 UBA/ha per anno civile 2004. Inoltre ai fini dell'ottenimento del premio di estensivizzazione - coef. di densita' almeno pari a 1.8 o a 1.4 UBA/ha (Reg. CE 1254/99 art. 13) - il produttore deve garantire una quota minima di pascolabilita' corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale. Per il calcolo delle UBA si tiene conto del numero degli animali richiesti a premio nelle domande bovini maschi, vacche nutrici, ovicaprini o interessati da quote contingentate (quota latte):
- Vacche nutrici = 1 UBA - Bovini maschi = 0,6 UBA - Ovicaprini = 0,15 UBA - Vacche da latte ricavate dal quantitativo quota latte 1 UBA
Ogni superficie identificata come foraggera, (foraggere seminabili, prato-pascolo, pascolo cespugliato, pascolo pascolabile), utile per la determinazione del coefficiente di densita', nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. CE 3508/02 e Reg. CE 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni) sara' sottoposta da AGEA alla verifica di compatibilita' dei codici di eleggibilita' delle superfici. Si ricorda inoltre che anche per i beneficiari di premi ovicaprini, dei premi alla macellazione e dei premi bovini maschi e vacche nutrici inferiori alle 15 Unita' di Bovino Adulto, in previsione della Riforma della PAC - che prevede la determinazione dei diritti all'aiuto attraverso la definizione di una superficie foraggera dichiarata disponibile nel periodo di riferimento (art. 43 paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CE) n. 1782/2003)- e' possibile per la campagna 2004 dichiarare superfici foraggere nella domanda di pagamento per superfici entro i termini stabiliti nel paragrafo 6.1 Termini di presentazione.
19.1 Ammissibilita' delle superfici foraggere
Per ciascuna tipologia colturale, utilizzata in azienda - superfici adibite a pascolamento, a fienagione ed alla raccolta di prodotti destinati all'alimentazione animale - dovra' essere utilizzata una determinata codifica, proposta nelle note esplicative della domanda, Ciascuna codifica e' riconducibile a una determinata tipologia di foraggere che concorre o meno all'ottenimento del premio speciale bovini e vacche nutrici e premio per l'estensivizzazione.
- Foraggere che concorrono al solo calcolo del coef. di densita' per l'ottenimento premio speciale bovini e vacche nutrici, destinate alla raccolta di granella per l'alimentazione animale
Appartengono a questa classe le foraggere che concorrono alla determinazione del coefficiente di densita' per l'ottenimento del premio speciale bovini vacche nutrici, escluso il premio di estensivizzazione. Sono comprese in tale classe le colture a premio previste dall'Allegato I del Reg. CE 1251/1999. E' facolta' del produttore utilizzare tali superfici per la determinazione delle superfici ai fini UBA (Unita' Bovino Adulto), anziche' ai fini del pagamento per superficie, utilizzando la seguente codifica dichiarativa nell'ambito dell'utilizzo 13 - foraggere:
====================================== Classe I - Foraggere solo per calcolo coefficiente di densita' ====================================== Codice descrizione colturale -------------------------------------- 1 mais da granella -------------------------------------- 2 silomais -------------------------------------- 4 grano tenero -------------------------------------- 5 grano duro -------------------------------------- 6 frumento segalato -------------------------------------- 7 segale -------------------------------------- 8 orzo -------------------------------------- 9 avena -------------------------------------- 10 sorgo da granella -------------------------------------- 11 insilati di cereali -------------------------------------- 12 grano saraceno -------------------------------------- 13 Miglio -------------------------------------- 14 Scagliola -------------------------------------- 15 altri cereali -------------------------------------- 16 soia da granella -------------------------------------- 17 girasole da granella -------------------------------------- 20 piselli allo stato secco -------------------------------------- 21 fave e favette -------------------------------------- 22 lupini dolci --------------------------------------
- Foraggere che concorrono al calcolo del coef. di densita' (e per la quota di "non pascolabilita'" per l'estensivizzazione)
Vi appartengono quelle foraggere dichiarate sia per la determinazione del premio speciale bovini maschi e vacche nutrici, che per la richiesta del premio di estensivizzazione relativamente alla quota parte non a pascolo, che deve risultare inferiore o uguale al 50% della superficie totale conteggiata per l'estensivizzazione (Quadro F - Sez. VII - F3). Di seguito si riportano le classi colturali individuate dai seguenti codici dichiarativi:
============================================ Classe II - Foraggere non a pascolo ai fini calcolo dell'estensivizzaziane ============================================ codice Descrizione colturale -------------------------------------------- 33 erba medica -------------------------------------------- 34 trifoglio -------------------------------------------- 39 mais da foraggio -------------------------------------------- 40 altre foraggere -------------------------------------------- 60 sulla -------------------------------------------- 61 lupinella -------------------------------------------- 62 erbaio di graminace -------------------------------------------- 63 erbaio di leguminose -------------------------------------------- 64 erbaio misto --------------------------------------------
- Foraggere che concorrono al calcolo del coefficiente di densita' (e per la quota di "pascolabilita'" per l'estensivizzazione)
Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione, oltre al premio speciale e vacche nutrici, la superficie foraggera da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' deve essere costituita per almeno il 50% da pascolo. Il requisito di pascolabilita' deve essere rispettato per almeno 7 mesi, a partire dal 15 febbraio. Di seguito si riportano i codici dichiarativi utilizzabili per la definizione del pascolamento praticato dall'azienda:
================================================= Classe II - Foraggere a pascolo ai fini calcolo estensivizzazione ================================================= codice descrizione colturale ------------------------------------------------- 36 prato ------------------------------------------------- 37 prato-pascolo ------------------------------------------------- 38 pascolo ------------------------------------------------- 75 pascolo arborato (tare 20%) ------------------------------------------------- 76 pascolo arborato (tare 50%) -------------------------------------------------
Le superfici indicate con codice coltura 36 e 37 si riferiscono a superfici foraggere seminabili, cioe' facenti parte dell'avvicendamento colturale; le superfici indicate con codice 38, 75 e 76 si riferiscono a superfici foraggere non seminabili destinate esclusivamente al pascolo. In particolare:
- il codice 38 e' riferito a pascoli permanenti senza la presenza di tare significative quali vegetazione arbustiva predominante (es. pascoli permanenti, alpeggi, ecc.); - il codice 75 e' riferito al pascolo arborato con sviluppo arboreo o arbustivo (es. boschi alto fusto e pascoli cespugliati); la superficie ammessa, ai fini della determinazione dei coefficiente di densita' aziendale, viene ridotta forfettariamente del 20% rispetto alla superficie dichiarata (sup. utilizzata). - il codice 76 e' riferito al pascolo arborato su boschi cedui; la superficie ammessa, ai fini della determinazione dei coefficiente di densita' aziendale, viene ridotta forfettariamente del 50% rispetto alla superficie utilizzata.
Pertanto per i codici 75 e 76 la superficie utilizzata da indicare dovra' corrispondere comunque alla superficie lorda al netto delle tare rilevanti da scorporare (100%). Le superfici ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto dei premi zootecnici dovranno essere determinate sulla base delle seguenti indicazioni:
a) nel caso di domande non valide o multiple, oppure che presentano irregolarita' tali da non consentire l'erogazione dell'aiuto, la superficie ammissibile a foraggere ai fini del calcolo dei premi zootecnici e' da considerarsi nulla; b) nel caso di domande valide o multiple che non presentano irregolarita' di cui al punto precedente, la superficie ammissibile a foraggiere e' quella determinata dopo i controlli oggettivi e amministrativi, al netto delle eventuali penalita'.
19.2 Controlli delle superficie a foraggere
Il controllo eseguito sulle particelle dichiarate a foraggere (cod. utilizzo 13) delle aziende selezionate a campione consente all'AGEA di effettuare la successiva verifica delle UBA (Unita' Bovino Adulto) richieste nella domanda P.A.C. zootecnia (determinazione del coefficiente di densita', cioe' del carico di bestiame rispetto alle superfici dichiarate, ovvero il rapporto tra UBA/ha) e la verifica dei requisiti per l'ottenimento del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto (artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 1251/99). Il controllo e' finalizzato a verificare la rispondenza dei codici dichiarativi con l'uso del suolo, rilevato attraverso i controlli oggettivi e di eleggibilita' da fotointerpretazione. Foraggere che concorrono al solo Calcolo del coef. di densita' per l'ottenimento premio speciale bovini e vacche nutrici, destinate alla raccolta di granella per l'alimentazione animale (capitolo ?). Sono riconosciute compatibili solo quelle superfici a seminativo corrispondenti con il codice colturale dichiarativo (esempio orzo - codice 008). In caso di mancata corrispondenza del codice colturale con la superficie foraggera dichiarata, le relative superfici non saranno riconosciute ammissibili ai fini del calcolo UBA (es. codice dichiarativo =008 orzo - codice accertato= pascolo cespugliato), Codici 33, 34, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64 - Foraggere che concorrono al calcolo del coef. di densita' (e per la quota di "non pascolabilita'" per l'estensivizzazione) Sono riconosciute ammissibili le specie foraggere seminate per la produzione di foraggi nonche' i prati polifiti seminati o naturali che partecipano all'avvicendamento colturale aziendale (prati avvicendati). In particolare:
- medica, trifogli, ecc. - erbai - altre foraggere seminate
Tali superfici concorrono solo al calcolo del coefficiente di densita' aziendale (UBA/ha). In corrispondenza di tali Codici dichiarativi con superfici non riconducibili ad un avvicendamento colturale o comunque con superfici che hanno perso la caratteristica di seminabilta' (pascoli cespugliati o arborati), le relative superfici non saranno riconosciute ammissibili ai fini del calcolo UBA.
CODICI 36, 37, 38, 75, 76 - FORAGGERE CHE CONCORRONO AL CALCOLO DEL COEF. DI DENSITA' (E PER LA QUOTA DI "PASCOLABILITA'" PER L'ESTENSIVIZZAZIONE) -
Sono ritenute ammissibili in questa classe tutte le superfici foraggere riconducibili al pascolamento - sia quelle appartenenti all'avvicendamento colturale che quelle escluse per aver perso la caratteristica di eleggibilita' a seminativo. Ad ogni codice dichiarativo esiste una corrispondenza agronomica da rispettare:
- codice 36 e 37: sono compatibili solo con foraggere seminabili, cioe' facenti parte dell'avvicendamento colturale; - codice 38: risulta compatibile solo con le foraggere seminabili e con quelle destinate al pascolo permanente al netto della presenza di tare - Codice 75: compatibile con foraggere seminabili, con quelle destinate al pascolo permanente senza presenza di tare, pascoli cespugliati e boschi pascolabili ad alto fusto - codice 76: compatibile con foraggere seminabili, con quelle destinate al pascolo permanente senza presenza di tare e boschi pascolabili cedui.
In presenza dei codici 75 e 76 sono riconosciute ammissibili le superfici calcolate al netto delle tare forfetarie, da considerarsi nel seguente modo:
- i pascoli arborati sono compatibili solo con i soli codici dichiarativi 75 e 76. In presenza di superfici assimilabili a boschi pascolabili ad alto fusto (cod. 75) oppure a bosco ceduo (cod. 76), viene applicata una differente percentuale di tara forfetaria sulla superficie totalmente investita dalla vegetazione: - del 20%, in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, - del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo.
- i pascoli cespugliati sono compatibili con il solo codice 75 alla cui superficie viene applicata una percentuale di tara forfetaria del 20%;
Per tutti i codici dichiarativi, in presenza di roccia affiorante diffusa su superfici ritenute pascolabili - in misura tale pero' da non pregiudicarne la pascolabilita' - si dovra' decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce. Riepilogando queste classificazioni determineranno un'applicazione della tara cosi' calcolate:
================================================================ Tipologia di pascolo Tare ================================================================ Pascolo arborato (bosco pascolabile alto fusto) 20% ---------------------------------------------------------------- Pascolo arborato (bosco pascolabile ceduo) 50% ---------------------------------------------------------------- Pascolo cespugliato 20% ---------------------------------------------------------------- Pascolo con roccia affiorante (valutazione percentuale) N% ================================================================
NB: Ad esclusione delle tare diffuse quali le rocce affioranti, per le quali va riportata in dettaglio di particella la superficie netta, per i casi di pascolo arborato la superficie di dettaglio - riportata per ciascuna particella - dovra' tenere conto della superficie lorda. Lo scorporo delle superfici va invece riportato nei riepiloghi del Quadro B (rigo B33) alfine di determinare l'esatta superficie ammissibile per la determinazione del coefficiente di densita'.
Superfici non ammissibili:
Non sono da considerare utili ai fini della determinazione del coefficiente di densita' tutte quelle superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitari o utilizzate per colture permanenti o colture orticole (Reg. CE 1254/99 art, 12) e quelle superfici senza caratteristiche di pascolabilita'. Nell'ambito di tali categorie di superfici non ammissibili si distinguono le seguenti classi:
- Fabbricati - Sentieri e piste diversi da quelli create dal passaggio degli animali - Stagni permanenti, acque - Colture permanenti - Taluni Seminativi quali le orticole, piselli freschi, riso, barbabietola, canapa e lino - Aree e boschi non pascolabili: cioe' quelle superfici senza caratteristica di pascolabilita', che impediscono la crescita di un piano vegetativo idoneo per il pascolo o per tipologia del soprassuolo o per eccessiva pendenza del terreno. In particolare: - calanchi - arenili - cave - boschi senza presenza di sottobosco pascolabile (esempio conifere) - rimboschimenti con eccessiva densita' di piante, tale da impedire l'accesso degli animali.
20 TERRENI MESSI A RIPOSO (SET-ASIDE)
"L'obbligo di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99). In base all'art. 1 del reg. (CE) n. 2322/2003 del 17 dicembre 2003, i coltivatori che dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 5%. Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell'11.12.2003 stabilisce che anche in aggiunta al set-aside Obbligatorio a tutti i coltivatori e' data la facolta' di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 17%.
==================================================================== % di messa % di messa % di messa a riposo a riposo a riposo obbligatoria facoltativa massima totale massima ==================================================================== Grandi produttori 5 17 22 -------------------------------------------------------------------- Piccoli produttori 0 17 17 --------------------------------------------------------------------
I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24, 50, 65, 66), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99). Ai sensi dell'art. 1 del Reg. CE n. 206/2004, per la corrente campagna di commercializzazione, i terreni rati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1000 mq. e una larghezza di almeno 10 metri: almeno 500 mq. e una larghezza di 5 metri possono essere presi in considerazione a condizione che sulle stessa non sia praticato il diserbo chimico e siano rispettati i requisiti previsti in materia di protezione ambientale definiti dalla circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 09/07/2001. Nessun pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24, 50, 65, 66 varieta' 24), topinambur (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varieta' 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999). Ai sensi dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n. 1251/99 "i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per la coltura di leguminose foraggere praticata in una azienda agricola, per la totalita' della produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91" (Aziende biologiche). Vengono sottoposte a controllo per il set-aside tutte le domande di pagamento per superficie. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita' con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono ammessi i seguenti principi di deroga:
1. aziende su piu' zone altimetriche contigue; 2. zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha.
Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, e' necessario barrare la casella 8 delle dichiarazioni, nel "Quadro G -Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda di aiuto. Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza della produttivita' riferita alle varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. L'applicazione delle deroghe non puo' comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non e' concesso alcun pagamento, quelle dichiarate con il codice utilizzo 9, 64 e le varieta' 54 e 55 (ritirate dalla produzione o imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il riproporzionamento delle superfici a premio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:
- se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette; - dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24, 50, 65, 66 e codice varieta' fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50 + codice 64 + codice 65 + codice 66).
Se il produttore con una produttivita' superiore a 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrra' il pagamento, per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 31 par. 3. Nel caso in cui il produttore ecceda la quantita' di set-aside consentita, si abbassera' il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo. Se il produttore ha dichiarato una produttivita' superiore a 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere inferiore a 3000 metri. "Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una Superficie a set-aside volontario inferiore a 1000 mq, non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). La deroga per le zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha (punto 2) puo' essere applicata spostando il proprio obbligo verso "una o piu' zone di produzione non contigue a quella/e dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Infine e' possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000")" ... E' possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in una o piu' altre zone".
ESEMPIO 1
Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso una o piu' zone di produzione non contigua (punto 5 del prot. Mi.P.A.F. n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").
Azienda con piu' corpi aziendali cosi' situati:
60 ha Reggio Emilia pianura 60 ha Modena montagna 40 ha Mantova pianura 40 ha Verona montagna
La superficie si estende su 4 corpi aziendali dislocati su comuni diversi e non confinanti. L'azienda di complessivi 200 ettari e' tutta a seminativo. In applicazione dell'art. 4 comma 15 del D.M. del 4.04.2000 il produttore ha l'obbligo di mettere a riposo:
3 ha Reggio Emilia pianura- resa set aside 6, 059 tonn/ha 3 ha Modena montagna - resa set aside 3,910 tonn/ha 2 ha Mantova pianura - resa set aside 6,770 tonn/ha 2 ha Verona montagna - resa set aside 4,710 tonn/ha 10 ha set-aside obbligatorio
Il produttore chiede di effettuare tutto il set-aside a Reggio Emilia pianura, utilizzando nella medesima domanda entrambe le deroghe: Modena montagna come zona contigua mentre Mantova pianura e Verona montagna secondo la deroga dei 2 ettari. A causa della diversita' delle rese tra le zone occorre adeguare le superfici di Mantova, Modena e Verona alla resa di Reggio Emilia (ad es. per Mantova avremo 2 ha x 6,770 = 13,54 tonn; per adeguare la superficie alla resa di Reggio Emilia e' necessario effettuare la seguente proporzione: 13,54 : X = 6,059:1 ; X = 13,54/6,059 = 2,23)
3 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura 1,94 ha di set-aside provenienti da Modena montagna 2,23 ha di set-aside provenienti da Mantova pianura 1,55 ha di set-aside provenienti da Verona montagna 8,72 ha di set aside totale
Il set aside complessivo pertanto (pari a 8,72 ha) e' inferiore rispetto alla percentuale prevista dall'obbligo di ritiro pertanto, In applicazione dell'art. 4, commi 16, 17 e 18 del D.M. 4 aprile 2000, si avra':
50 ha seminativi a Reggio Emilia pianura 10 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura 60 ha di Seminativi Modena montagna 40 ha di seminativi Mantova pianura 40 ha di seminativi Verona montagna
20.1 Requisiti
E' necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:
a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente: Le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (comma 4 art.6 DM 04/04/2000)
Tali operazioni comprendono:
- le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.); - le sfalciature, trinciature; - il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalita' atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1 art. 5 DM 04/04/2000)
b) requisiti temporali: Le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va del 15 gennaio al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione eottenibile solo nell'anno successivo, e' consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio. c) semina con specie da sovescio: E' ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'Allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di fieno per autoconsumo solo successivamente al 31 agosto, ottenuta quindi dai ricacci successivi alle operazioni di aratura; ai fini del controllo si dovra' accertare l'effettiva distruzione, e la sola presenza di eventuali ricacci. In tale casistica e' consentito anche la presenza di medicai a condizione che gli stessi siano oggetto di aratura entro il 15 maggio non sono pertanto ammissibili medicai riscontrati successivamente a tale data. d) specie seminate per geodisinfezione: Per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) e' possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalita'. Sara' necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo. Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno. e) protezione fauna selvatica (ornitologica): Per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) e' possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'Allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6. f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche: Secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalita' delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91. Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche e' consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici:
- 56: Vecce - 57: Lupini - 58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello, serrandella, capraggine.
Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.
g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco: Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, e' possibile dichiarare come Set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovra' essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais. Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potra' rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti specializzati dichiarate a set aside. Inoltre, non sono ammissibili le superfici utilizzate a foraggi, come il pascolamento stanziare e la produzione di fieno con specie foraggere seminate, ad eccezione delle superfici foraggere arate entro il 15 maggio, i cui ricacci verranno utilizzati per autoconsumo aziendale successivamente al 31 agosto.
20.2 Set-aside pluriennale
I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. Le superfici impegnate devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "64", "65", 66". A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le particelle prescelto indicando i seguenti valori nella colonna B:
- 1, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno; - 2, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale.
Il coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie:
- nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno del regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99; - in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A.
Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versato per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99). Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e' impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AG.E.A. - U.O. 67, via Palestro 81 00185 Roma, comprendente i dati identificativi delle superfici oggetto di recesso.
21 ART. 7 REG. (CE) N. 1251/99
Le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia le domande di pagamento per superfici destinate alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 26 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, durante almeno una delle campagne dal 1998/99 al 2000/2001 (art. 1 punto 5) del reg. (CE) n. 1672/2000, recante modifica al reg. (CE) n. 1251/99). E' possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del reg. (CE) n. 1251/99). In nessun caso lo scambio puo' determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi (art. 2 reg. (CE) n. 2316/99). I produttori che presentano domande di sostituzione del terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno. E' necessario effettuare controlli intesi a verificare che:
1. i terreni precedentemente inammissibili al pagamento per superfici siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99; 2. le superfici per le quali e' stata consentita la sostituzione siano state effettivamente impiegate a colture diverse da cereali, semi oleosi, piante proteiche, lino non tessile, lino da fibra e canapa.
Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul "REGISTRO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALLE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE". Le superfici per le quali la sostituzione e' stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture:
==================================================================== Codice Descrizione Coltura/varieta' utilizzo dichiarata in colonna ==================================================================== 001 MAIS Tutte -------------------------------------------------------------------- 002 GRANO DURO Tutte -------------------------------------------------------------------- 003 ALTRI CEREALI Tutte -------------------------------------------------------------------- 004 SOIA Tutte -------------------------------------------------------------------- 005 GIRASOLE Tutte -------------------------------------------------------------------- 006 COLZA E RAVIZZONE AUTUNNALE Tutte -------------------------------------------------------------------- 007 PROTEAGINOSE Tutte -------------------------------------------------------------------- 008 COLTURE CONSOCIATE Tutte -------------------------------------------------------------------- 009 MESSA A RIPOSO Tutte -------------------------------------------------------------------- 064 MESSA A RIPOSO PLURIENNALE Tutte -------------------------------------------------------------------- 014 LINO NON TESSILE Tutte -------------------------------------------------------------------- 024 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE Tutte -------------------------------------------------------------------- 065 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PLURIENNALE Tutte -------------------------------------------------------------------- 050 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA Tutte PRODUZIONE DI BIOGAS -------------------------------------------------------------------- 066 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA Tutte PRODUZIONE DI BIOGAS PLURIENNALE -------------------------------------------------------------------- 055 LINO DA FIBRA Tutte -------------------------------------------------------------------- 056 CANAPA Tutte --------------------------------------------------------------------
In caso di mancato riscontro di tale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sara' esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalita'. Si effettuano le medesime verifiche anche sulle particelle dichiarate su piani di sostituzione respinti, onde evitare che il divieto venga aggirato. In attesa del completamento dell'istruttoria sulle domande di sostituzione, in via cautelativa, tutte le particelle elencate nel piano di sostituzione in corso di approvazione saranno escluse dal pagamento del premio e considerate ai fini del computo delle penalita'. L'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito e' risultato negativo, provvedera' a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro 75 giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande.
22 CONTROLLI SULL'AMMISSIBILITA' DEL PAGAMENTO
22.1 Base di calcolo
Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture e' superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie e' superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture. Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999. Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.
22.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso
Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verra' ridotta, in relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001. Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa e' superiore al 3 % o a due ettari, ma non e' superiore al 20 % della superficie determinata. Se l'eccedenza constatata e' superiore al 20 % della superficie determinata, non e' concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi. La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: [(superficie dichiarata - superficie "determinata") / superficie "determinata"] * 100. I calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base del gruppi di coltura.
Riepilogo:
==================================================================== ESITO DEL CONTROLLO % SCOSTAMENTO SUPERFICIE AMMISSIBILE ==================================================================== Assoluta 0 Quella dichiarata concordanza -------------------------------------------------------------------- In tolleranza (0-3) e al massimo 2 ha Quella "determinata" -------------------------------------------------------------------- In tolleranza (3- 20) Quella "determinata" meno due volte la dif- ferenza riscontrata -------------------------------------------------------------------- Fuori tolleranza Oltre 20 Nessuna --------------------------------------------------------------------
Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata e' superiore al 30% e fino al 50%, relativamente alla superficie globale determinata, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto, non e' concesso per l'anno civile considerato. Se la differenza e' superiore al 50 %, al produttore non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede ad applicare le sanzioni previste all'art. 1 par. 6 del Reg. CE 118/2004. In particolare, nelle tre annualita' successive viene portato in detrazione 'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Se l'importo non puo' essere detratto completamente nel corso del tre anni successivi, il saldo restante viene annullato. Tale importo puo' essere detratto dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Di seguito sono riportati alcuni esempi che descrivono le modalita' di attribuzione della superficie ammessa, della superficie non ammessa e della superficie penalizzata a singoli utilizzi/colture.
22.3 Inadempienze intenzionali
Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 (seminativi e zootecnia), ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. A decorrere dalla campagna 2004 l'AG.E.A. ha esteso il campo di applicazione dell'art. 33 del Reg. CE 2419/01, precedentemente limitato alle aziende con superfici accertate pari a zero, anche alle situazioni di seguito riportate:
- aziende con una superficie dichiarata eccedente la superficie globale determinata di oltre il 50%, non correggibili a livello catastale; - aziende con scostamenti almeno del 20% generati da dichiarazioni su superfici indiscutibilmente non eleggibili (boschi -cod. 650 -, fabbricati -cod. 660 e acque -cod. 690).
22.4 Ripetizione dell'indebito
In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione. La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse:
1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti. Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' Stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 241 9/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate. Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione. L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni.
22.5 Sospensioni
L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
23 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI
Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 19. La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso". Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verra' sottoposto alle sanzioni gia' descritte al paragrafo della presente circolare, "Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso. Qualora a seguito dei controlli oggettivi venga accertata una minore coltivazione di un prodotto a vantaggio di un altro prodotto per il quale e' stato richiesto il pagamento per superfici, la superficie "accertata in eccesso" su quest'ultima coltura deve essere attribuita (con limitazione della superficie accertata a quella dichiarata nel caso di condivisioni e, comunque, nei limiti del richiesto) ai restanti seminativi per i quali e' avvenuto il minore accertamento. Si prevede, dunque, previa esclusione delle particelle sulle quali si siano evidenziate delle irregolarita', una compensazione automatica nell'ambito di ciascuno dei gruppi di utilizzi per zona, purche' dichiarati, indifferentemente per i piccoli e i grandi produttori. Tale redistribuzione, tuttavia, avverra' solo dopo che la medesima operazione sia stata effettuata nell'ambito dell'utilizzo in esame, a prescindere dalla zona altimetrica di appartenenza. L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su scala regionale". Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda. Di conseguenza, al fine di evitare ingiustificati vantaggi a taluni produttori, la compensazione automatica all'interno di un medesimo gruppo di coltura deve essere effettuata nel caso in cui la superficie aziendale si estenda:
- nella medesima zona; - in zone con rese uguali; - in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa maggiore; - in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa minore.
23.1 Controlli sulle superfici
La totalita' delle particelle da controllare, dichiarate a contributo e a foraggere, viene verificata in campo attraverso un sopralluogo di tipo "speditivo", volto alla verifica della corrispondenza tra la coltura in atto e la coltura dichiarata dal produttore. La verifica della presenza dell'utilizzo dichiarato potra' avvenire attraverso l'osservazione della coltura in piedi o dei residui colturali (es. coltura in piedi, stoppie, stocchi, arato con residui, secondo raccolto con residui). Le colture dichiarate devono rimanere in essere fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita (art. 1, comma 4 decreto MiPAF 4 aprile 2000). Fanno eccezione le colture di grano duro, canapa, piante proteiche e leguminose per le quali i requisiti normativi indicano le seguenti date:
- grano duro: fino al 30 giugno. Se per circostanze climatiche favorevoli le operazioni di raccolta dovessero essere anticipate, le superfici non devono essere occupate da altre colture fino a tale data; - piante proteiche: fino alla fase di maturazione lattea; - leguminose in grani: fino alla fase di completa maturazione e raccolta; - canapa: fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.
23.2 Piante sparse e seminativo arborato
Secondo la regolamentazione comunitaria "in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata". Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), e' necessario distinguere le seguenti situazioni:
- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro e' inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non e' mai inferiore a m 6; - "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro e' superiore a 100.
23.3 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)
Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalita' di coltivazione:
a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), e' necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq). b) Superfici coltivate sottochioma Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non e' necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:
------------------------------------------------------- stima n. piante/ha Tara in are ------------------ da a ------------------------------------------------------- 1 50 0 "tara non rilevante ------------------------------------------------------- 51 100 1 "tara" -------------------------------------------------------
Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara' detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.
23.4 Seminativo arborato
Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non e' prevista nessuna consociabilia) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovra' sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq, per le piante grandi. In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovra' essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).
23.5 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)
Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sara' classificata "specializzata" quando:
- negli impianti a sesto regolare: a distanza tra i filari (interfila) e' inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3; - negli impianti a sesto irregolare la densita' di piante per ettaro e' superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3;
Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata. Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione dell'utilizzo set aside, il quale non e' compatibile con superfici utilizzate per scopi di lucro.
Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.
23.6 Tare
Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.
23.7 Tolleranza tecnica di misurazione
In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, e' stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorita' Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioe' il telerilevamento aereo. Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella cosi' calcolata: Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella e' inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sara' accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sara' accettata la superficie oggettiva.
23.8 Coltura non ordinaria
"Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende l'ordinaria tecnica di coltivazione.., e per superfici interamente seminate secondo le norme locali si intende l'ordinaria' tecnica di semina" (art. 1, comma 4 Decreto MIPAF 4 Aprile 2000). Sono riconosciute ammissibili al pagamento le superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita; nel caso di semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno... a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture proteiche, il raccolto puo' essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99). Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, si definisce come coltura "ordinaria" quella coltura per la quale il produttore abbia rispettato tutte le tecniche agronomiche necessarie per uno sviluppo vegetativo "normale", secondo i criteri localmente riconosciuti. Qualora il tecnico controllore riscontri la presenza della coltura in atto (non raccolta), dovra' valutare l'ordinarieta' della coltura prendendo in considerazione principalmente la densita' di piante a mq e lo sviluppo delle stesse. Il tecnico, in base ai concetti di ordinarieta' sopra esposti, dovra' verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente. Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria e' necessario effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema. In ottemperanza all'art. 1 del Reg. CE n. 1157/2001, "le superfici interamente seminate la cui coltura, mantenuta secondo le norme locali, non arriva alle scadenze fissate. - in seguito a circostanze climatiche particolari, riconosciute dagli Stati membri, rimangono ammissibili al pagamento per superficie purche' siano rimaste libere da altre occupazioni fino a tali scadenze". L'art. 1, comma 4bis del Decreto MiPAF 4 Aprile 2000 dispone che: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del Reg. (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185". Nel corso del controllo in campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considerera' la coltura come non ordinaria. In una fase successiva tali colture classificate in campo come non ordinarie, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AG.E.A., saranno considerate ammissibili.
23.9 Rispetto dei requisiti ambientali
Il regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune' delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:
- manutenzione delle scoline e Canali collettori permanenti - attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.
La circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale. Relativamente ai nuovi utilizzi introdotti dall'articolo 83 del titolo IV del Reg 1782/2003 frutta in guscio, e' riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora venga soddisfatto il requisiti ambientali in materia di protezione ambientale quali manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti.
23.10 Incontro aziende campione e chiusura procedimento amministrativo
Nel caso in cui dall'esecuzione dei controlli emerga una delle seguenti problematiche:
- Discordanza fra la superficie dichiarata ed accertata; - irregolarita' amministrative quali i superi tra particelle catastali dichiarate da piu' produttori; - Particelle con problemi di identificazione territoriale o catastale; - Mancato rispetto dei requisiti ambientali (Reg. Ce N. 1259/99); verra' effettuato un incontro con il produttore, che ricevera' una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione presso la sede di convocazione costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (all. 13.2 alla presente circolare)
Qualora la convocazione sia seguita dalla presentazione del produttore o dal suo delegato, il confronto in contraddittorio con il produttore/delegato avviene effettuando:
- la verifica della presenza e della idoneita' della documentazione richiesta nella lettera di incontro; - il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; - il riconoscimento sugli ingrandimenti fotografici dei limiti naturali di coltivazione; - la misurazione delle colture e delle superfici dichiarate; - la visualizzazione delle foto di campo.
In caso di discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, il produttore ha la possibilita' di richiedere una nuova verifica in campo delle particelle con superficie discordante. Al termine dell'incontro e' prevista la stesura di un "verbale di incontro" - Relazione di controllo prevista dall'Art. 20 del Reg. 2419/01- (All. 13.3 alla presente circolare), nonche' il rilascio della "mappetta" aziendale costituita dalla stampa, in formato A4, della porzione di territorio comprovante il controllo effettuato. Saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore. I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi o pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto e' necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti. Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, e' possibile inoltrare presso l'AG.E.A. solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorita'. La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti del controlli in campo. La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, ne' la richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in campo. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici. Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei Controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.
24 INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE
Il produttore interessato alle previdenze comunitarie di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001 deve indicare, in conformita' alla disposizione del decreto ministeriale del 19/03/2002, nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro E ed E1 della domanda di aiuto per superfici esclusivamente per le aziende la cui ubicazione ricade in comuni parzialmente svantaggiati.
25 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.
26 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
26.1 Partecipazione al procedimento
AG.E.A. provvedera' ad inviare, a partire dal 15 ottobre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di superfici riferite al raccolto 2004 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AG.E.A. entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti. Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati del controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.
26.2 Provvedimento definitivo
L'AG.E.A. comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti del mandanti (titolari delle domande di aiuto). L'AG.E.A. informera' i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, stabilito a partire dal 30.06.2005.
27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente, e' possibile inoltrare agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in Indirizzo di voler assicurare la massima diffusione del contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. Firmato: Il Titolare dell'Ufficio Monocratico PAOLO GULINELLI |
| ALLEGATI ----> Vedere Allegati da pag. 78 a pag. 141 del S.O. <---- |
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