Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23 e 27;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalita' per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonche' le modalita' di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», e' istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 23 e 27 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3,
comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e' il
seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti ). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
delle amministrazioni dello Stato.».
«Art. 27 (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto
ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria
potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in
deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati
in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, reca:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137.».
- Il testo degli articoli 15 e 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 15 luglio
2002, n. 145, e' il seguente:
«Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e'
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di piu' elevato livello e'
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



 
Art. 2.
Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei dirigenti e' tenuto a cura di ogni amministrazione secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonche' di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianita' maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. L'anzianita' e' determinata dalla decorrenza giuridica della nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianita' nella prima fascia, la posizione e' determinata in base all'anzianita' maturata nella seconda fascia. In caso di parita', dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parita' dalla maggiore eta'.
3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;
c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.
4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilita' via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 196/2003, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n.
165/2001, vedi nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n.
165/2001, vedi nota alle premesse.



 
Art. 3.
Modalita' di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarita' di uno o piu' dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 28, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Abrogato).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente), come
modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n 145. -
1. (Omissis).
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.
4.-10 (Omissis).».



 
Art. 4.
Inquadramento dei dirigenti del soppresso
ruolo unico nella fase di prima attuazione
1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento e' disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.
2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.
4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo provvedimento di mobilita'.
7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi nota
all'art. 1.



 
Art. 5.
Esercizio del diritto di opzione
1. Il dirigente puo' esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.
3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente e' inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.
4. La domanda irrevocabile di opzione e' presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalita' di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.
 
Art. 6.
Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.
2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 20



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n.
165/2001, vedi nota all'art. 1.



 
Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attivita' produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.
 
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