Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE |
DECRETO 10 febbraio 2004 |
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie. |
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IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per le politiche comunitarie; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520; Visto il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato ed integrato dal decreto legislativo in data 5 dicembre 2003, n. 343; Visto il decreto del Ministro per le politiche comumtarie in data 19 settembre 2000, in ordine alla organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Rilevata la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie al fine di assicurare la maggiore funzionalita' ed efficienza della struttura anche alla luce delle modifiche introdotte dal Consiglio europeo di Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, con particolare riguardo alla istituzione del Consiglio competitivita' che assorbe le competenze del Consiglio Mercato Interno; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Costituzione Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti. |
| Art. 2. Competenze 1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea. 2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea; b) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane; c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione; d) la cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza; e) le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonche' al coordinamento delle attivita' delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali; f) la preparazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attivita' relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea per la competitivita', nonche' delle altre attivita' relative al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4; g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario; h) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonche' la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea; i) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni; j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze proprie del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla Corte di giustizia delle Comunita' europee ed adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa; k) la promozione - in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate - della diffusione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; l) l'attivita' di informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario; m) l'attivita' di formazione, anche a distanza, in materia comunitaria del personale pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti territoriali e della scuola, in accordo con le amministrazioni competenti e di operatori privati. L'assistenza formativa al personale pubblico e privato dei Paesi in adesione e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione comunitaria, nonche' quelli rientranti nella politica di vicinato, finanziata da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento opera il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Attua le suddette azioni formative anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e con universita', scuole, enti di formazione pubblici o a partecipazione pubblica; n) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonche' la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attivita' del Dipartimento; o) la gestione della rete di trasmissione dei dati dell'Unione europea alle Camere e alle regioni; p) le problematiche relative alle politiche regionali di coesione e cura, per quanto di competenza, l'informazione diffusa agli enti territoriali e alle parti sociali; q) il costante monitoraggio e l'attivita' di informazione preventiva, nel settore aiuti di Stato, al fine di garantire la coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni comunitarie e pone in atto attivita' istruttorie e strumentali idonee a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia; r) lo svolgimento delle procedure per la predisposizione del bilancio dell'Unione europea; s) il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia di politica economica generale e dell'armonizzazione in materia fiscale e movimenti di capitale; t) la promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003; u) la rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea; v) gli affari generali, i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali, l'organizzazione e le attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento dei competenti Dipartimenti ed Uffici del Segretariato generale, gli affari relativi al personale e gli adempimenti in materia contabile e finanziaria. |
| Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. 2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario Generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario Generale. 3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il Dipartimento. 4. Il capo del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale, nonche' quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento. 5. Il capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilita' amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. E' responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi di gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari. 6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del personale, cui sono demandate le incombenze relative ai punti 5 e 6 che precedono. 7. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del personale o ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e per i relativi pagamenti. 8. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del Dipartimento puo' con proprio provvedimento articolare i servizi in settori. |
| Art. 4. Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro provvede, altresi', al conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. 3. Gli uffici del Dipartimento svolgono attivita' di coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa, di recepimento e attuazione della normativa comunitaria, del pre-contenzioso e contenzioso, in raccordo con il settore legislativo del Gabinetto del Ministro, di seguito denominato settore legislativo. 3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: Ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, articolato per materie nei seguenti servizi: Servizio I: strategia del mercato interno, comunicazione e informazione comunitaria, audiovisivi, media e protezione dei dati; Servizio II: formazione comunitaria nazionale e per i Paesi in adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria; Servizio III: innovazione tecnologica, proprieta' intellettuale e industriale, servizi, societa' dell'informazione e telecomunicazioni; Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura, articolato per materie nei seguenti servizi: Servizio I: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari; Servizio II: imprese, trasporti, energia e commercio; Servizio III: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca; Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, articolato per materie nei seguenti servizi: Servizio I: concorrenza, aiuti di Stato e fiscalita', unione doganale, libera circolazione delle merci; Servizio II: politiche regionali di coesione; Servizio III: politiche degli appalti pubblici; Ufficio per le politiche sociali e culturali, articolato per materie nei seguenti servizi: Servizio I: occupazione e affari sociali, consumatori e salute; Servizio II: istruzione, gioventu', cultura e ricerca; Servizio III: libera circolazione delle persone e dei lavoratori, libera prestazione di servizi e professioni regolamentate. 5. Gli Uffici: a) coordinano, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attivita' dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie; b) procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in supporto e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri e provvedono all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 86; c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa, partecipando agli incontri periodici promossi dal settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea, nonche' attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; collaborano con il settore legislativo alle attivita' relative al contenzioso comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera j), del presente decreto, e alla preparazione, per gli aspetti di competenza, delle riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio; d) provvedono, sempre in collaborazione con il settore legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), il cui iter parlamentare e' seguito dal settore legislativo. 6. I lavori della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di competenza, sono coordinati dal settore legislativo. 7. L'ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, inoltre: a) cura l'attivita' del Centro SOLVIT italiano, preposto alla risoluzione di problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese dell'Unione europea, inerenti alla corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni; b) promuove attivita' di informazione comunitaria ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni d'informazione di cui all'art. 2, comma 2, lettere k) ed l); c) promuove, per la formazione comunitaria, d'intesa con il Capo Dipartimento, iniziative formative come da art. 2, comma 2, lettera m); d) cura l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo degli strumenti informatici a servizio dell'amministrazione, di cui all'art. 2, comma 2, lettere n) ed o). 8. L'ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura, inoltre: a) svolge attivita' di analisi e di studio delle politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e dei Paesi del G8; b) cura, in materia di politica economica generale e fiscale, quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere r) e s); c) assicura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento nella partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera g). 9. L'ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, inoltre: a) assicura il punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci; b) svolge, nel settore aiuti di Stato, l'attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera q); c) promuove le attivita' relative allo svolgimento della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e); d) cura, per le politiche di coesione regionale, le problematiche inerenti l'art. 2, comma 2, lettera p); e) cura la partecipazione alle sedute del CIPE. 10. L'ufficio per le politiche sociali e culturali, inoltre: a) cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in merito alle posizioni da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti le politiche dei consumatori; b) assicura il punto di contatto per i riconoscimenti professionali. 11. Le attivita' inerenti le politiche dell'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono svolte prevalentemente dal settore legislativo che si avvale, ove necessario, della collaborazione del Dipartimento. 12. Dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento, il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 19 settembre 2000. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2004 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 320 |
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