IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Guttadauro Serena, nata a Roma il 22 settembre 1979, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome D'Etudes Universitaires Generales», «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie» e il «Diplome d'etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S.).» rispettivamente nel 2000, nel 2001, nel 2002 e nel 2003 presso l'«Universite' Paris VII»; Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali e' riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico; Ritenuto che i titoli accademici conseguiti dalla sig.ra Guttadauro Serena sono esattamente quelli previsti dalla legislazione francese al fine sopra indicato; Considerato che l'attivita' professionale esercitabile in Francia con i predetti titoli e' riconducibile a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 56/1989, come modificato dal decreto ministeriale sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi in data 27 gennaio 2004; Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277; Decreta: Alla sig.ra Guttadauro Serena, nata a Roma il 22 settembre 1979, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 16 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |